Sentenza n. 1125/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della domanda di sostegno per giovani agricoltori e investimenti aziendali
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una domanda di sostegno nell'ambito delle sottomisure 6.1 e 4.1 del Programma di sviluppo rurale, subordinata al possesso di una Produzione Standard Totale aziendale compresa tra 15.000 e 200.000 euro. Dopo l'avvio dell'istruttoria, ARGEA aveva richiesto documentazione relativa alla situazione aziendale degli anni 2024 e 2025; la ricorrente non aveva fornito documentazione ritenuta utile e il diniego era stato confermato dopo un sopralluogo del 7 agosto 2025. In base al sopralluogo, erano state accertate coltivazioni di patate su 11.800 metri quadrati e ortaggi su 70 metri quadrati, per una PST complessiva di 10.081,51 euro, inferiore alla soglia minima di 15.000 euro. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e la violazione dei criteri del bando, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato l'avvicendamento stagionale delle colture, avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sul piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato e avrebbe erroneamente valorizzato una situazione meramente contingente rilevata nel mese di agosto. In memoria ha inoltre contestato l'applicazione dei coefficienti di Produzione Standard e lamentato un aggravamento illegittimo del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla stagionalità, ha ritenuto corretto il calcolo fondato sulle superfici effettivamente coltivate rilevate nel sopralluogo. La coltivazione delle patate, qualificata come primaverile-estiva e impiantata il 25 aprile 2025, non avrebbe potuto essere nuovamente effettuata nella seconda metà dell'anno; inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta raccolta delle ulteriori superfici mediante residui colturali, prodotto raccolto o documentazione fiscale di vendita. Anche includendo i prati avvicendati e ipotizzando l'attivazione successiva delle colture compatibili con il piano, la PST sarebbe rimasta pari a 12.253,52 euro, comunque inferiore alla soglia minima. Il giudice ha interpretato il bando nel senso che la PST deve essere calcolata sulla situazione descritta nel business plan, purché coerente con le colture indicate nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato; non possono essere considerate colture estranee a tale piano. I dati del fascicolo aziendale, pur dotati di elevata attendibilità, non impediscono all'amministrazione di verificarne la corrispondenza alla realtà quando si tratti di concedere erogazioni pubbliche e emergano elementi dubitativi. Il sopralluogo e l'integrazione documentale erano inoltre espressamente previsti dal bando e non costituivano aggravamento illegittimo del procedimento. Le ulteriori censure formulate in memoria sull'applicazione dei coefficienti sono state dichiarate inammissibili per genericità, poiché non indicavano quale fosse l'errore di calcolo né quale sarebbe stata la PST corretta. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, lett. c), sub-lettera a), del bando PSR 2014-2020
La dimensione economica dell’azienda deve essere compresa tra 15.000 e 200.000 Euro, calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell’azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale aziendale; gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell’ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.
La PST deve essere calcolata sulla situazione descritta nel business plan, in coerenza con le colture indicate nel piano colturale dell’ultimo fascicolo aziendale validato; il fascicolo non impedisce all’amministrazione di verificare la situazione effettiva.
art. 13, lett. c), del bando PSR 2014-2020
Prevede il sopralluogo e l’integrazione documentale nell’ambito dell’istruttoria della domanda, sicché il loro svolgimento non determina un illegittimo aggravamento del procedimento.
art. 25, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
I dati contenuti nel fascicolo aziendale fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.
La presunzione di attendibilità dei dati del fascicolo aziendale non preclude il loro riscontro istruttorio quando emergano elementi idonei a dubitare della corrispondenza alla realtà, soprattutto ai fini dell’erogazione di contributi pubblici.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi agricoli, quando il bando collega l’ammissibilità alla Produzione Standard Totale, il requisito deve essere verificato sulla situazione descritta nel business plan e sulle colture coerentemente indicate nel piano colturale dell’ultimo fascicolo aziendale validato.
- I dati contenuti nel fascicolo aziendale, pur dotati di elevata attendibilità, non hanno valore impeditivo rispetto ai controlli dell’amministrazione: in presenza di elementi dubitativi, l’amministrazione può e deve verificare la corrispondenza tra la situazione documentale e quella effettivamente esistente, anche mediante sopralluogo e richiesta di documentazione integrativa.
- La verifica della Produzione Standard Totale può fondarsi sulle superfici effettivamente coltivate accertate nel sopralluogo quando la situazione riscontrata evidenzi rilevanti incongruenze rispetto al business plan e al fascicolo aziendale; una mera allegazione dell’avvicendamento colturale non è sufficiente senza elementi dimostrativi dell’effettiva realizzazione o raccolta delle colture.
- Una censura relativa all’erronea applicazione dei coefficienti di Produzione Standard è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica concretamente l’errore commesso dall’amministrazione e il risultato corretto che avrebbe dovuto essere applicato.
- Il sopralluogo e la richiesta di integrazione documentale non costituiscono aggravamento illegittimo del procedimento quando siano espressamente previsti dalla disciplina della procedura di concessione del contributo.
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