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Sentenza

Sentenza del 18/12/2020 n. 3031 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio impugnava la sentenza di primo grado che aveva accertato la qualifica di associazione non commerciale per l'anno d'imposta 2012, contestando che l'associazione non avesse i requisiti formali e sostanziali per fruire delle agevolazioni fiscali (norme su ASD/associazioni di promozione sociale e regime di fiscalità di vantaggio). Le censure riguardavano, tra l'altro, il travisamento dei fatti in relazione agli artt. 143 e 148 del DPR 917/1986, l'indebito affidamento all'archiviazione penale e a dichiarazioni dei soci, l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l'appello fondato e ha riformato la sentenza di primo grado confermando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto provate le irregolarità emerse nel p.v.c.: partecipazione assembleare molto bassa rispetto al numero degli associati; accentramento decisionale nei vertici; scarsa trasparenza del rendiconto; modalità di erogazione dei servizi e vendita di pacchetti con prezzi differenziati anche a soggetti non risultanti nel libro degli associati (elementi sintomatici di prevalente attività commerciale). Le osservazioni fornite dall'associazione non hanno superato i rilievi dell'Ufficio; inoltre l'avviso di accertamento è risultato adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 12, comma 7, della Legge 212/2000. Per questi motivi l'accertamento IRES/IRAP/IVA è stato confermato e l'appellata condannata alle spese di entrambi i gradi (€4.000, oltre 15% spese generali).

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (art. 143, art. 148)

    Gli articoli richiamati disciplinano la qualificazione fiscale degli enti non commerciali e i criteri per la determinazione del reddito d'impresa. La CTR ha ritenuto che, alla luce delle evidenze, non fossero rispettati i requisiti per la qualifica agevolata (prevalenza di attività commerciale).

  • D.Lgs. 566/92 (art. 7)

    Cita l'uso di elementi probatori; la CTR ha ritenuto non decisivo l'argomento secondo cui l'archiviazione penale e dichiarazioni di soci sarebbero state usate indebitamente, perché l'ufficio aveva comunque basato il proprio accertamento su riscontri contabili e organizzativi autonomi.

  • Legge 212/2000 (art. 12, comma 7)

    La norma impone all'Amministrazione finanziaria di valutare e motivare il proprio atto anche alla luce delle osservazioni del contribuente. La CTR ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse adeguatamente esaminato e confutato punto per punto le osservazioni dell'associazione.

  • D.Lgs. 546/1992 (art. 36, comma 2)

    Richiesta di motivazione adeguata della decisione giudiziale; la CTR ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e coerente con le risultanze processuali, respingendo la censura sull'insufficiente motivazione dei primi giudici.

  • Legge 383/2000; D.Lgs. 460/97; D.P.R. 633/1972 (art.4); Legge 398/91; D.Lgs. 185/08 (art.30)

    Norme successive e correlate al regime fiscale agevolato per associazioni e ASD: la CTR ha valutato conformità statutaria e comportamento concreto rispetto a questi parametri, ritenendo prevalente la fattispecie commerciale e l'assenza di requisiti richiesti per le agevolazioni.

  • Cass. n. 9931/2014 (giurisprudenza)

    Principio della 'ragione più liquida' utilizzato per limitare l'esame alle questioni assorbenti e più agevoli da decidere, adottato dalla CTR per motivare l'esame selettivo delle questioni.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un ente come non commerciale dipende non solo dallo statuto formale ma dalla concreta gestione: presenza di attività e comportamenti che mostrano vendita di servizi a 'clienti' e pacchetti differenziati, marketing verso il pubblico e mancanza di evidenze che i benefici siano riservati prevalentemente agli associati sono indici forti di prevalente commercialità.
  • Il controllo fiscale basato su p.v.c. dettagliati e analisi contabile/organizzativa può essere confermato in giudizio se l'Ufficio dimostra puntualmente i rilievi e confuta le osservazioni del contribuente; l'avviso di accertamento deve documentare il trattamento delle osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, Legge 212/2000.
  • Caratteri organizzativi interni (bassa partecipazione assembleare, accentramento decisionale, mancanza di trasparenza del rendiconto) possono far venir meno la qualifica di ente non profit anche se lo statuto formalmente appare conforme; la pratica concreta prevale sul mero enunciato statutario.
  • La presenza o l'archiviazione di procedimenti penali collegati a dirigenti non è di per sé decisiva, ma può essere considerata in combinazione con altri elementi probatori; tuttavia l'Amministrazione deve basare la decisione soprattutto su riscontri economico-organizzativi e contabili.
  • In giudizio l'onere probatorio grava sul contribuente che dichiara la natura non commerciale: è fondamentale conservare e produrre documentazione che dimostri la prevalenza di attività associative (elenco associati fruitori, tariffe identiche per associati, assenza di marketing orientato al pubblico, rendiconti trasparenti e assemblee effettive).

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