Circolare n. 35 del 16/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo della detrazione introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 5/2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza, televisori e computer destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione. Precisa che il beneficio spetta solo a chi fruisce della detrazione per ristrutturazioni edilizie su singole unità immobiliari residenziali, con lavori iniziati dal 1° luglio 2008 e spese sostenute da tale data, e per acquisti effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. Vengono indicati beni agevolabili, esclusioni, limite massimo di spesa di 10.000 euro per unità immobiliare, modalità di pagamento tramite bonifico e cumulo con la distinta detrazione per frigoriferi e congelatori.
Detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici A+, TV e computer in connessione a ristrutturazioni edilizie
Detrazione per acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer
La circolare n. 35/E del 16 luglio 2009 chiarisce la portata dell’agevolazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33. La misura prevede una detrazione IRPEF del 20% per l’acquisto di determinati beni destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione, entro un limite massimo di spesa e con specifici vincoli soggettivi, oggettivi e procedurali.
Quadro generale dell’agevolazione
La detrazione si inserisce nel quadro delle misure antirecessione e si collega in modo diretto alla fruizione della detrazione per ristrutturazioni edilizie prevista dall’art. 1 della L. n. 449/1997. La norma richiede che gli interventi edilizi riguardino singole unità immobiliari residenziali e che i lavori siano iniziati dal 1° luglio 2008, con spese sostenute dalla medesima data.
La circolare evidenzia che il beneficio per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è accessorio rispetto alla detrazione per ristrutturazioni: per poterne usufruire, il contribuente deve aver completato gli adempimenti richiesti dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, inclusa la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, e deve aver sostenuto spese effettivamente agevolabili con la detrazione del 36%.
Soggetti che possono beneficiare della detrazione
Possono accedere al bonus solo coloro che già fruiscono della detrazione per recupero del patrimonio edilizio, nei limiti sopra indicati. È quindi necessario che il contribuente:
- abbia presentato la comunicazione di inizio lavori secondo il regime previsto per le ristrutturazioni;
- abbia indicato, nella comunicazione, una data di inizio lavori pari al 1° luglio 2008 o successiva;
- abbia sostenuto spese di ristrutturazione per le quali sia astrattamente spettante la detrazione del 36%.
La circolare sottolinea che la comunicazione può essere stata inviata anche prima del 1° luglio 2008, purché sia stata indicata una data di inizio lavori coerente con il nuovo requisito temporale.
Interventi edilizi che costituiscono il presupposto
Il beneficio è riconosciuto solo per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su unità immobiliari residenziali. Sono richiamate, come categorie rilevanti:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Restano esclusi:
- gli interventi su parti comuni di edifici;
- la manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
La circolare chiarisce inoltre che il beneficio non spetta quando l’unità abitativa viene acquistata dall’impresa costruttrice che ha effettuato la ristrutturazione dell’immobile.
Beni agevolabili e periodo di acquisto
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di:
- mobili;
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
- apparecchi televisivi;
- computer.
I beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e devono essere acquistati nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009.
La circolare precisa che sono esclusi dall’ambito della nuova detrazione i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, per i quali continua a operare la separata detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della L. n. 296/2006, come prorogata dalla L. n. 244/2007. Tale detrazione specifica è però cumulabile con quella introdotta dal D.L. n. 5/2009.
Ammontare della spesa detraibile e ripartizione
Il beneficio è calcolato nella misura del 20% delle spese sostenute, fino a un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Il limite si riferisce alla singola unità abitativa e non al numero dei soggetti che partecipano alla spesa.
La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Se lo stesso contribuente esegue lavori su più unità immobiliari e per ciascuna sono rispettati i requisiti normativi e gli adempimenti richiesti, il limite di 10.000 euro opera autonomamente per ciascuna unità.
Adempimenti richiesti
Anche per l’acquisto dei beni agevolati è richiesto il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Il bonifico deve indicare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- il codice fiscale oppure la partita IVA del beneficiario del pagamento.
Monitoraggio dell’agevolazione
La norma prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico monitori gli effetti economici dell’agevolazione sul settore interessato. A questo fine, deve essere promosso un protocollo di intenti con le filiere produttive e distributive dei beni agevolati, per verificare:
- il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il rispetto dei termini di pagamento nei rapporti interni alle filiere;
- il mantenimento delle iniziative promozionali già avviate per stimolare la domanda e migliorare l’offerta, inclusi i servizi di assistenza e manutenzione.
È inoltre prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità di vigilanza, anche tramite audizioni periodiche delle organizzazioni datoriali e sindacali. La circolare precisa però che tali adempimenti di monitoraggio non sospendono né condizionano l’applicazione del beneficio fiscale, che è fruibile per gli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009.
Punti principali
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla detrazione solo i contribuenti che già usufruiscono dell’agevolazione per recupero del patrimonio edilizio prevista dall’art. 1 della L. n. 449/1997, limitatamente a interventi su singole unità immobiliari residenziali iniziati dal 1° luglio 2008 e con spese sostenute da tale data. È necessario aver adempiuto agli obblighi preliminari previsti dal D.M. n. 41/1998, inclusa la comunicazione al Centro Operativo di Pescara con indicazione dell’inizio lavori dal 1° luglio 2008 o data successiva, e aver effettivamente sostenuto spese di ristrutturazione agevolabili al 36%.
Interventi edilizi presupposto
Il beneficio è collegato solo a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali. Sono esclusi gli interventi su parti comuni, la manutenzione ordinaria delle singole unità e la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. La circolare precisa inoltre che l’agevolazione non spetta nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa dall’impresa costruttrice che abbia ristrutturato l’immobile.
Beni agevolabili e periodo di acquisto
Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer, purché destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. Sono esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali continua a operare una distinta detrazione specifica.
Importo detraibile e ripartizione
La detrazione è pari al 20% delle spese sostenute, su un ammontare massimo complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. L’importo va ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Se il contribuente esegue lavori su più unità immobiliari e per ciascuna sono rispettati i presupposti normativi, il limite di 10.000 euro si applica a ciascuna unità.
Modalità di pagamento e monitoraggio
Per usufruire del beneficio, anche l’acquisto dei beni deve essere pagato con bonifico bancario o postale, dal quale risultino causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o partita IVA del beneficiario. La circolare ricorda inoltre che il Ministero per lo Sviluppo economico deve monitorare gli effetti dell’agevolazione sul settore e adottare strumenti di vigilanza sugli impegni delle filiere produttive e distributive, ma tali adempimenti non condizionano l’efficacia della detrazione, applicabile comunque agli acquisti dal 7 febbraio 2009.
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