Circolare n. 38 del 22/07/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto, con particolare attenzione alla tassazione in base all’effettivo utilizzo in acque territoriali comunitarie. Conferma l’uso di percentuali forfetarie già previste dalla circolare n. 49/2002 e dalla risoluzione n. 284/2007, precisando quando possono essere utilizzate, quali elementi possono superare la presunzione e quali obblighi informativi gravano sull’utilizzatore. Viene inoltre affrontato il caso dei canoni di "prelocazione", per i quali le percentuali forfetarie si applicano comunque, ma con verifica della ragionevolezza della durata e possibilità di recupero dell’imposta se l’utilizzo effettivo non coincide con quanto dichiarato.
IVA sulla nautica da diporto
IVA. Nautica da diporto
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento IVA delle operazioni di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento al criterio dell’utilizzo del mezzo in Italia o in altro Stato membro. L’obiettivo è uniformare la prassi applicativa e precisare quando possano essere utilizzate le percentuali forfetarie già individuate dalla precedente circolare n. 49 del 7 giugno 2002 e dalla risoluzione n. 284 dell’11 ottobre 2007.
Tassazione in base all’utilizzo e acque territoriali
La circolare conferma che, in sede di controllo, quando non sia possibile dimostrare concretamente le rotte effettivamente seguite dall’imbarcazione, è legittimo fare ricorso a percentuali forfetarie di utilizzo nel territorio comunitario, determinate in base alle caratteristiche tecniche del bene e alla sua attitudine a uscire dalle acque territoriali comunitarie. Per "acque territoriali" si intendono quelle comprese entro le 12 miglia marine dalla costa, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e all’art. 2, secondo comma, del codice della navigazione. La circolare richiama anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 29 marzo 2007, causa C-111/05, sul limite geografico del potere impositivo degli Stati membri.
Utilizzo delle percentuali forfetarie e dichiarazione dell’utilizzatore
La circolare spiega che le percentuali forfetarie servono a individuare il luogo di utilizzo dell’imbarcazione quando mancano prove concrete, dato che spesso è difficile per l’Amministrazione e per il contribuente ricostruire le rotte reali. La risoluzione n. 284 del 2007 ha previsto che la dichiarazione di utilizzo resa dall’utilizzatore possa consentire alla società di leasing di applicare correttamente tali percentuali ai fini della base imponibile IVA. Se l’utilizzatore indica percentuali inferiori a quelle presuntive, una tassazione ridotta è possibile solo se vengono forniti elementi idonei a sostegno. Al contrario, se in accertamento emerge un utilizzo maggiore nelle acque comunitarie rispetto a quello presunto, non deriva responsabilità sanzionatoria per la società di leasing, purché abbia operato secondo la prassi indicata.
Variazioni di utilizzo e comunicazioni dovute
La circolare chiarisce che, se nel corso del contratto l’utilizzatore prevede un impiego dell’imbarcazione diverso da quello inizialmente dichiarato, ad esempio una permanenza maggiore nelle acque territoriali rispetto alle percentuali standard, egli deve comunicarlo alla società di leasing. Tale comunicazione è necessaria per consentire l’adozione di percentuali forfetarie adeguate e coerenti con le nuove modalità di utilizzo, così da assicurare la corretta applicazione dell’IVA.
Soste ordinarie e navigazione tra porti comunitari
Le percentuali forfetarie già tengono conto delle normali soste dell’imbarcazione, come il rimessaggio a secco per l’inverno o la manutenzione ordinaria in cantiere. Quando tali fermi rientrano nell’uso ordinario del mezzo, essi non sono sufficienti, da soli, a far venir meno l’applicazione delle percentuali presuntive. Analogamente, il solo fatto che l’imbarcazione abbia navigato tra due porti comunitari, con partenza e approdo, non è sufficiente a escludere il ricorso alle percentuali forfetarie, sempre che le caratteristiche tecniche del mezzo lo rendano idoneo alla navigazione in acque internazionali.
Canoni di "prelocazione"
Un’attenzione specifica è dedicata ai canoni di leasing cosiddetti di "prelocazione", corrisposti prima della consegna materiale dell’imbarcazione e prima del suo effettivo utilizzo, ad esempio perché il bene è ancora in costruzione o non ha ancora ottenuto la licenza di navigazione. Pur in assenza di utilizzo materiale del bene, la circolare ritiene applicabili anche a tali canoni i parametri forfetari della circolare n. 49 del 2002, come già chiarito dalla risoluzione n. 284 del 2007. La soluzione è giustificata dalla funzione economica del leasing e dalla prassi del settore, che spesso prevede la stipula anticipata del contratto per realizzare l’imbarcazione secondo le esigenze del cliente.
Verifiche sui canoni di prelocazione e recupero dell’imposta
Ai fini dell’applicazione delle percentuali ai canoni di prelocazione, devono essere considerate le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione come risultano dal contratto di locazione e da altri elementi, tra cui le indicazioni contenute nella richiesta di autorizzazione alla navigazione, restando ferma la verifica successiva della corrispondenza di tali dati con il bene finito. In sede di controllo, gli Uffici devono valutare la ragionevolezza della durata del periodo di prelocazione rispetto alla durata complessiva del leasing, anche per prevenire possibili abusi. Se al termine della prelocazione l’imbarcazione non viene utilizzata al di fuori delle acque territoriali comunitarie, oppure viene utilizzata nel territorio comunitario in misura superiore a quella considerata nella fase di prelocazione, gli Uffici procedono al recupero della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi relativi ai canoni di prelocazione.
Vigilanza finale
La circolare si conclude affidando alle Direzioni Regionali la vigilanza affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Punti principali
Tassazione in base all’utilizzo dell’imbarcazione
La circolare ribadisce che, per le locazioni, anche finanziarie, noleggi e simili di mezzi di trasporto resi da soggetti domiciliati o residenti in Italia, la rilevanza IVA dipende dall’utilizzo in Italia o in altro Stato membro. In caso di difficoltà nel dimostrare l’effettivo uso dell’imbarcazione nelle acque territoriali comunitarie, è ammesso il ricorso a percentuali forfetarie fondate sulle caratteristiche tecniche del mezzo e sulla sua attitudine a uscire dalle acque comunitarie. Le acque territoriali sono individuate nel limite delle 12 miglia marine dalla costa. La circolare richiama la precedente prassi del 2002 e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul confine geografico del potere impositivo degli Stati membri.
Dichiarazione di utilizzo e prova contraria
La risoluzione n. 284/2007 consente alla società di leasing di usare le percentuali di forfetizzazione sulla base di una dichiarazione di utilizzo resa dall’utilizzatore. Se l’utilizzatore dichiara percentuali inferiori a quelle presuntive, la tassazione inferiore è ammessa solo se fornisce elementi idonei a sostegno. Non sorgono responsabilità sanzionatorie per la società di leasing se, in sede di accertamento, viene dimostrato un utilizzo superiore nelle acque comunitarie rispetto a quello presunto, purché la società abbia operato secondo le presunzioni della circolare.
Variazione dell’uso e comunicazioni in corso di contratto
Se durante il contratto l’utilizzatore prevede un impiego diverso da quello inizialmente dichiarato, ad esempio una maggiore permanenza nelle acque territoriali rispetto alle percentuali standard, deve comunicarlo alla società di leasing. La comunicazione serve a consentire l’applicazione di percentuali forfetarie adeguate e coerenti con le nuove modalità di utilizzo, così da garantire la corretta determinazione dell’IVA.
Soste ordinarie e navigazione tra porti comunitari
Le percentuali forfetarie della circolare n. 49/2002 tengono già conto delle normali soste dell’imbarcazione, come il rimessaggio invernale o la manutenzione ordinaria in cantiere. Tali fermi, se rientrano nell’uso ordinario, non sono di per sé idonei a mettere in discussione le percentuali applicate. Analogamente, il solo fatto che l’imbarcazione navighi tra due porti comunitari, con partenza e approdo, non basta da solo a escludere l’applicazione delle percentuali, se le caratteristiche tecniche consentono la navigazione in acque internazionali.
Canoni di prelocazione
Per i canoni di "prelocazione", corrisposti prima della materiale consegna e utilizzo dell’imbarcazione, la circolare precisa che, pur non essendovi ancora un uso effettivo del bene, si applicano comunque i parametri forfetari della circolare n. 49/2002, richiamati dalla risoluzione n. 284/2007. Ciò in ragione della funzione economica del leasing e della frequente stipula anticipata del contratto per la realizzazione dell’imbarcazione secondo le esigenze del cliente.
Elementi da considerare e controlli sui canoni di prelocazione
Ai fini dell’applicazione delle percentuali ai canoni di prelocazione devono essere considerate le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione risultanti dal contratto di locazione e da altri elementi, come le indicazioni contenute nella richiesta di autorizzazione alla navigazione, ferma restando la verifica successiva della corrispondenza con il bene finito. Gli Uffici devono inoltre valutare la ragionevolezza della durata del periodo di prelocazione rispetto alla durata complessiva del leasing, per prevenire possibili abusi.
Recupero dell’imposta e vigilanza
Se al termine del periodo di prelocazione l’imbarcazione non viene utilizzata al di fuori delle acque territoriali comunitarie, oppure viene utilizzata nel territorio comunitario in misura superiore a quella considerata nella fase di prelocazione, gli Uffici devono recuperare la maggiore imposta, oltre a sanzioni e interessi relativi ai canoni di prelocazione. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi della circolare siano applicati in modo uniforme.
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