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Circolare

Circolare n. 39 del 22/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa che i chiarimenti forniti con la precedente circolare 36/E del 16 luglio 2009 non hanno reintrodotto un legame tra IRES e IRAP. Ai fini IRAP continua a valere il principio di inerenza civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili, con la conseguenza che i costi estranei all’attività d’impresa o riferibili alla sfera personale di amministratori o soci non sono deducibili solo perché imputati a conto economico. Viene inoltre delineata un’area di sicurezza per i contribuenti, che possono dedurre importi non superiori a quelli ammessi ai fini delle imposte sul reddito; le forfetizzazioni del TUIR non possono invece essere usate dall’Amministrazione per contestare l’inerenza dei costi dedotti integralmente o in misura superiore.

Chiarimenti sulla modifica dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP

Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP – ulteriori chiarimenti

La circolare interviene per precisare la portata dei chiarimenti già forniti con la circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 in tema di determinazione della base imponibile dell’IRAP. In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che non è stato reintrodotto alcun collegamento tra IRES e IRAP e che resta fermo il criterio di inerenza civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Portata del principio di derivazione e dell’inerenza

La circolare ribadisce che, in linea generale, la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci del conto economico. Di conseguenza, il requisito di inerenza rileva già in sede civilistica come condizione per l’imputazione a conto economico di un componente negativo. Ai fini IRAP, il principio di inerenza da applicare è quindi quello civilistico.

Costi estranei all’attività d’impresa e poteri di controllo

Viene chiarito che un costo che non attiene all’attività d’impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci, non può essere dedotto solo perché correttamente imputato a conto economico. In tali ipotesi l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di contestare l’assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante IRAP.

Area di sicurezza per i contribuenti

Per limitare le controversie interpretative e garantire certezza e semplificazione del sistema tributario, la circolare 36/E aveva individuato un’area di sicurezza entro la quale i contribuenti possono collocarsi. Chi nutre dubbi sulla valutazione dell’inerenza può dedurre importi non superiori a quelli determinati secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi: in tal caso l’inerenza può ritenersi sicuramente esistente.

Riferimento ai limiti del TUIR e alle presunzioni di parziale inerenza

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, i costi per i quali il TUIR introduce presunzioni legali di parziale inerenza e limiti alla deducibilità. Tali previsioni sono richiamate come strumenti legislativi finalizzati a evitare controversie sulla determinazione analitica dell’inerenza e rappresentano il perimetro prudenziale entro cui il contribuente può orientarsi.

Irrilevanza delle forfetizzazioni TUIR per i costi dedotti integralmente

La circolare afferma espressamente che i chiarimenti non incidono sul trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore. Per tali costi l’Amministrazione non può richiamare le forfetizzazioni del TUIR per contestarne l’inerenza, poiché nel sistema IRAP esse non valgono come presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per censurare le deduzioni operate dal contribuente.

Vigilanza applicativa

Infine, viene disposto che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità, assicurando un’interpretazione omogenea sul territorio.

Punti principali

Nessun ripristino del legame tra IRES e IRAP

L’Agenzia chiarisce che l’intervento interpretativo della circolare 36/E non ha reintrodotto il collegamento tra IRES e IRAP, già venuto meno con l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto IRAP. La rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi resta quindi regolata dal principio di derivazione dalle voci del conto economico.

Principio di inerenza ai fini IRAP

L’inerenza da applicare in ambito IRAP è quella civilistica, ricavabile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Un costo che non attiene all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché imputato civilisticamente a conto economico; in tali casi l’Amministrazione finanziaria può contestarne la deducibilità ai fini del valore della produzione IRAP.

Area di sicurezza per i contribuenti

Per ridurre le controversie in sede di controllo, la circolare 36/E ha individuato un’area di sicurezza in cui i contribuenti possono collocarsi liberamente. Chi ha dubbi sull’apprezzamento dell’inerenza può dedurre importi non superiori a quelli determinati applicando le regole previste per le imposte sul reddito, poiché in tal caso il requisito di inerenza può ritenersi sicuramente sussistente.

Casi esemplificativi e limiti di deducibilità

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, i costi per i quali il TUIR prevede presunzioni legali di parziale inerenza e limiti alla deducibilità, introdotti proprio per evitare controversie sulla determinazione analitica dell’inerenza. Tali indicazioni valgono come criterio prudenziale per il contribuente.

Nessun uso delle forfetizzazioni TUIR contro i costi dedotti integralmente

La circolare precisa che il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore non è modificato. L’Amministrazione non può opporre le forfetizzazioni previste dal TUIR per contestare l’inerenza di tali costi, poiché nel sistema IRAP esse non hanno valore di presunzione e non sono utilizzabili dagli uffici in senso contrario al contribuente.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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