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Circolare

Circolare n. 37 del 22/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti aggiuntivi sul regime di deducibilità degli interessi passivi dopo le modifiche all’articolo 96 del TUIR. In particolare, precisa quando le holding industriali rientrano nel regime ordinario o in quello speciale, chiarisce la piena deducibilità degli interessi su finanziamenti ipotecari per immobili destinati alla locazione e disciplina il coordinamento tra le regole sugli interessi passivi e il consolidato nazionale, distinguendo tra perimetro "industriale" e "finanziario".

Ulteriori chiarimenti sulle modifiche alla deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 TUIR

Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 TUIR

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati ai fini IRES, dopo le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto-legge n. 112 del 2008. L’intervento si concentra su tre profili: il trattamento delle holding, la deducibilità degli interessi relativi a immobili destinati alla locazione e il coordinamento della disciplina con il consolidato nazionale.

Inquadramento generale della disciplina dell’articolo 96 TUIR

La circolare richiama anzitutto il duplice regime previsto dall’articolo 96 del TUIR:

  • il regime ordinario, applicabile in via generale alle società industriali, che consente la deduzione degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, con l’ulteriore limite del 30% del ROL e con riporto dell’eventuale eccedenza agli esercizi successivi;
  • il regime speciale del comma 5-bis, riservato a banche, altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, che consente la deduzione degli interessi passivi nel limite del 96% del loro ammontare, senza applicare il meccanismo del 30% del ROL.

La circolare precisa che le holding industriali non rientrano nel regime speciale, pur svolgendo un’attività di assunzione di partecipazioni che è oggettivamente di natura finanziaria, perché la norma guarda all’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività verso società non creditizie o finanziarie.

Holding industriali: criterio di prevalenza e soggetti esclusi

La circolare chiarisce il criterio per stabilire quando una holding possa essere qualificata come industriale e quindi restare nel regime ordinario.

Il requisito della prevalenza va verificato tenendo conto:

  • del valore contabile delle partecipazioni in società industriali;
  • degli altri elementi patrimoniali della holding relativi ai rapporti con le medesime società, come crediti da finanziamento e poste analoghe.

La verifica non si limita quindi alla sola acquisizione delle partecipazioni, ma considera anche la loro gestione. Ciò serve a evitare che una holding, di vertice o sub-holding, venga riqualificata come finanziaria solo per la presenza di rapporti finanziari con le partecipate.

Restano pertanto nel regime ordinario:

  • le holding iscritte nell’apposita sezione dell’articolo 113 TUB che soddisfano il criterio di prevalenza dell’attività verso società non finanziarie;
  • i soggetti non iscritti nel predetto elenco, salvo che il valore contabile delle partecipazioni in società creditizie o finanziarie e degli altri elementi patrimoniali connessi superi il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

La circolare specifica inoltre che il criterio di prevalenza vale anche ai fini IRAP, con riferimento all’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Sono invece esclusi dalla verifica della prevalenza i soggetti iscritti nell’elenco dell’articolo 106 TUB, in quanto strutturalmente finanziari. La stessa conclusione vale per i soggetti che svolgono attività di merchant banking, poiché tale attività è considerata finanziaria nei confronti del pubblico. Per questi soggetti si applica sempre il comma 5-bis dell’articolo 96.

Interessi passivi per l’acquisizione di immobili patrimoniali

La circolare affronta poi il trattamento degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di immobili-patrimonio. Viene richiamata la norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 35, della legge finanziaria 2008, secondo cui tali interessi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa e, per i soggetti IRES, sono deducibili nei limiti dell’articolo 96 del TUIR.

È però prevista un’importante eccezione: ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della medesima legge, non rilevano ai fini dell’articolo 96 e sono quindi integralmente deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

La circolare precisa che questa esclusione riguarda le cosiddette immobiliari di gestione, cioè le società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività e da quelli direttamente utilizzati nell’impresa. In sostanza, si tratta di società che svolgono principalmente una mera utilizzazione passiva di immobili patrimoniali e di immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente.

Sul piano oggettivo, l’espressione utilizzata dal legislatore comprende:

  • gli immobili patrimoniali;
  • gli immobili strumentali per natura, sempre che siano destinati alla locazione.

È inoltre richiesto un collegamento diretto tra mutuo e immobile: il finanziamento ipotecario deve riguardare gli stessi immobili poi destinati alla locazione.

La circolare afferma che gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca sono integralmente deducibili, indipendentemente dal fatto che il bene sia patrimoniale o strumentale per natura.

Le medesime conclusioni si applicano anche quando gli immobili locati siano detenuti in leasing. La circolare richiama la necessità di mantenere la neutralità fiscale tra acquisto in proprietà e acquisto in locazione finanziaria, evidenziando che il leasing assicura il collegamento tra immobile e finanziamento richiesto dalla norma.

Coordinamento con il consolidato nazionale

La circolare dedica un’ampia parte al rapporto tra disciplina degli interessi passivi e consolidato nazionale. Richiama che il regime generale dei commi 1 e 4 dell’articolo 96 si applica alle società industriali, mentre banche, assicurazioni e soggetti finanziari sono soggetti al regime speciale del comma 5, e le ulteriori disposizioni del comma 5-bis disciplinano il raccordo con il consolidato per i soggetti finanziari.

Quando in un unico consolidato partecipano sia società industriali sia società finanziarie, la circolare indica la necessità di coordinare le due discipline per preservare la compensazione integrale degli imponibili tra i partecipanti alla fiscal unit. A tal fine, ai soli fini del calcolo degli interessi deducibili, viene configurato un doppio perimetro:

  • un perimetro "industriale", per le società soggette ai commi 7 e 8 dell’articolo 96;
  • un perimetro "finanziario", per le società soggette al comma 5-bis.

In tale impostazione:

  • gli interessi maturati tra soggetti del sub-consolidato finanziario rilevano solo all’interno di quel perimetro;
  • gli interessi verso terzi sono quelli maturati verso soggetti esterni al sub-consolidato considerato;
  • non possono essere utilizzate, nel sub-consolidato finanziario, eventuali eccedenze di ROL generate nel sub-consolidato industriale.

Esito applicativo nell’esempio fornito

L’esempio numerico riportato nella circolare mostra un consolidato con una consolidante finanziaria, una consolidata finanziaria e due consolidate non finanziarie.

Nel sub-consolidato finanziario:

  • gli interessi passivi infragruppo tra A e B ammontano a 10.000;
  • tali interessi sono integralmente deducibili nei limiti del comma 5-bis;
  • la consolidante effettua una variazione in diminuzione pari al 4% degli interessi passivi indeducibili su base individuale corrisposti da B per finanziamenti infragruppo, cioè 400.

Nel sub-consolidato industriale:

  • la società C presenta interessi passivi indeducibili per 10.000;
  • tali interessi trovano capienza nell’eccedenza di ROL inutilizzato della società D;
  • il consolidante apporta quindi una variazione in diminuzione pari a 10.000.

Nel complesso, la variazione in diminuzione apportata dalla consolidante al risultato della somma algebrica dei redditi netti dei partecipanti al consolidato è pari a 10.400.

Indicazione finale

La circolare si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni fornite, confermando il valore chiarificatore delle indicazioni rese per gli uffici e per gli operatori professionali.

Punti principali

Holding industriali e criterio di prevalenza

Le holding che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie restano soggette alla disciplina ordinaria dell’articolo 96 TUIR, nonostante l’eventuale iscrizione negli elenchi dell’articolo 113 TUB. La prevalenza va verificata non solo sul valore contabile delle partecipazioni in società industriali, ma anche tenendo conto degli altri elementi patrimoniali connessi, come crediti e finanziamenti verso le partecipate. Il criterio generale è soddisfatto quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale, includendo le poste patrimoniali relative ai rapporti con le partecipate anche nell’ambito del consolidato. I soggetti iscritti nell’elenco dell’articolo 106 TUB, inclusi quelli che svolgono merchant banking, sono sempre assoggettati al comma 5-bis dell’articolo 96, senza necessità di verifica della prevalenza.

Interessi passivi per immobili patrimoniali e locazione

Per gli immobili-patrimonio, gli interessi passivi su finanziamenti per l’acquisto rientrano nella disciplina ordinaria dell’articolo 96 TUIR, in quanto concorrono al reddito d’impresa e non sono integralmente indeducibili ex articolo 90, comma 2, TUIR. Fa eccezione la previsione del comma 36 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Il beneficio riguarda le immobiliari di gestione e vale sia per immobili patrimoniali sia per immobili strumentali per natura, purché destinati alla locazione e purché il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente locati. La circolare estende le medesime considerazioni anche agli immobili detenuti in leasing, in ragione della sostanziale equivalenza fiscale tra acquisto in proprietà e in locazione finanziaria.

Coordinamento con il consolidato nazionale

Nel consolidato nazionale convivono, se presenti, società soggette al regime ordinario dell’articolo 96 e società rientranti nel regime speciale del comma 5-bis. In assenza di una disciplina espressa, la circolare afferma la necessità di coordinare le regole mantenendo, per quanto possibile, la compensazione integrale dei risultati all’interno della fiscal unit. Di conseguenza, si configura un doppio perimetro di consolidamento ai soli fini del calcolo degli interessi deducibili: uno "industriale" per le società non finanziarie, cui si applicano i commi 7 e 8, e uno "finanziario" per banche, assicurazioni e soggetti finanziari, cui si applica il comma 5-bis. Gli interessi infragruppo rilevano solo all’interno del relativo sub-consolidato, mentre gli interessi verso terzi sono quelli maturati verso soggetti esterni al perimetro di sub-consolidamento.

Effetti operativi e esempio di calcolo

Nel sub-consolidato finanziario, gli interessi passivi infragruppo maturati tra le società appartenenti al medesimo perimetro sono integralmente deducibili nei limiti del comma 5-bis, con variazione in diminuzione pari al 4% degli interessi passivi indeducibili su base individuale relativi a finanziamenti infragruppo. Nel sub-consolidato industriale, invece, il consolidante può utilizzare l’eccedenza di ROL delle società partecipanti per assorbire gli interessi passivi indeducibili di altre società del gruppo, secondo le regole dei commi 7 e 8. Nell’esempio riportato, la consolidante effettua complessivamente una variazione in diminuzione di 10.400, di cui 400 riferiti al sub-consolidato finanziario e 10.000 al sub-consolidato industriale.

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