Cassazione Civile, Sentenza n. 06221/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore (operaio forestale, impiegato stagionalmente dal 2008 con circa 101 giornate annue) aveva chiesto la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento per la reiterata utilizzazione di contratti a termine. Le amministrazioni regionali avevano difeso la legittimità dei contratti, richiamando la stagionalità e norme regionali; i giudici di merito e la Corte d’appello hanno avuto sviluppi divergenti, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio (sent. n. 2998/2024) e il giudice di rinvio ha poi riconosciuto l’abusiva reiterazione e liquidato un'indennità pari a otto mensilità. Le Amministrazioni hanno impugnato in cassazione sostenendo errori di diritto sulla qualificazione dell’abuso, sulla applicabilità delle norme sopravvenute (in particolare art. 12 d.l. n.131/2024 e art. 11 legge n.203/2024) e l'esclusione della disciplina del danno per gli OTD regionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati. Ha confermato che la precedente pronuncia di cassazione (n. 2998/2024) aveva già accertato l'abusiva reiterazione, derivante anche dalla mancanza della forma scritta dei contratti, e che il giudice del rinvio poteva procedere alla liquidazione del danno applicando lo ius superveniens rappresentato dalla modifica dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 (per effetto dell'art. 12 del d.l. n.131/2024). Ha ritenuto infondati i rilievi relativi all'applicabilità della nuova disciplina ai contratti degli OTD regionali e all'effetto retroattivo dell'art. 11 della legge n.203/2024 qualora essa non incida sui presupposti già implicitamente accertati dalla sentenza di cassazione. Il ricorso è dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza; è confermata la condanna in favore del lavoratore (indennità di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese).
Norme richiamate
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81/2015)
Riferimento normativo alla disciplina del danno per abusiva reiterazione nei contratti a termine; la Corte conferma che la tutela prevista si applica anche quando i contratti risultano nulli per difetto di forma, e la disciplina sostitutiva del danno è rilevante nel caso di abuso
art. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
Stabilisce l'obbligo della forma scritta per i contratti con la Pubblica Amministrazione; la loro mancata redazione comporta nullità e impedisce la verifica dei requisiti previsti dalla normativa sui contratti a termine
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, art. 5
Clausola antiabusiva a livello europeo: la reiterata utilizzazione di contratti a termine in violazione delle garanzie antiabusive integra abuso applicabile nel diritto interno
Disciplina nazionale dei contratti a termine; l'assenza della forma scritta ha impedito di accertare la conformità dei contratti ai requisiti previsti dal d.lgs. 368/2001 (es. stagionalità), favorendo l'accertamento dell'abuso
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 12 del d.l. n. 131/2024)
"nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto"
La Corte ritiene applicabile la nuova disciplina (ius superveniens) al giudizio di rinvio; la norma codifica i criteri di liquidazione del danno per abusiva reiterazione e si applica anche alle amministrazioni regionali (inclusa la Regione Sicilia) rientranti nell'ambito del d.lgs. n. 165/2001
art. 12 del d.l. n. 131/2024 (convertito)
Norma sopravvenuta che ha modificato il parametro di liquidazione del danno (vedi art. 36, comma 5 d.lgs. 165/2001); la Corte ha ritenuto che tale ius superveniens possa essere applicato ai giudizi in corso, in assenza di norme transitorie contrarie
art. 11 della legge n. 203/2024
Norma di interpretazione autentica retroattiva avente ad oggetto la nozione di stagionalità; la Corte ha stabilito che non può mutare l'efficacia di un accertamento di abusiva reiterazione già implicitamente sancito dalla precedente sentenza di cassazione
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla nozione di stagionalità; non ha modificato l'esito del giudizio perché la questione della stagionalità è stata ritenuta coperta dal giudicato implicito formatosi con la precedente cassazione
Regola la possibilità per la Corte di cassazione di decidere nel merito nei casi previsti; la Corte osserva che non era possibile decidere lei stessa sul merito data la necessità di accertamenti di fatto rimessi al giudice del rinvio
Massime di principio
- La mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la Pubblica Amministrazione può determinare non solo la nullità del singolo contratto ma anche l'impossibilità di verificare i requisiti di legittimità (es. stagionalità) e, conseguentemente, essere considerata elemento rilevante per l'accertamento dell'abusiva reiterazione
- Se la Corte di cassazione, con pronuncia di cassazione con rinvio, ha enunciato un principio di diritto e implicite premesse fattuali o logico-giuridiche che giustificano l'accertamento dell'abuso, il giudice del rinvio è vincolato sia al principio sia a quelle premesse e non può riesaminare questioni che costituiscono il presupposto della pronuncia di legittimità (giudicato implicito)
- Le modifiche legislative intervenute dopo la pronuncia di cassazione (ius superveniens) possono essere applicate dal giudice del rinvio ai criteri di quantificazione del danno, in mancanza di norme transitorie contrarie, anche nei giudizi in corso
- Una norma interpretativa o sopravvenuta non è efficace a mutare l'esito di un giudizio quando il cambiamento sarebbe volto ad incidere su presupposti già implicitamente accertati dalla sentenza di cassazione che ha rinviato il processo
- La disciplina del danno per abusiva reiterazione prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle amministrazioni regionali (inclusa la Regione Sicilia) ed alle categorie di lavoratori assunti da dette amministrazioni, salvo specifica esclusione normativa
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