Cassazione Civile, Sentenza n. 05912/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento e pagamento degli scatti di anzianita' previsti dall'art. 53 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti per il periodo 1/6/2010-31/5/2013, a seguito del suo trasferimento all'ARIF Puglia dal 1/6/2010. L'ARIF ha impugnato sostenendo che, in base all'art. 12 della L.R. Puglia n.3/2010 e disciplina connessa, al personale transitato doveva applicarsi il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (che non prevede gli scatti), ovvero lo stato giuridico pubblicistico previsto per i dipendenti di regioni e autonomie locali per i soggetti in ruolo; ha dedotto inoltre la corretta applicazione dell'art. 2112 c.c. e del d.lgs. 165/2001 nei limiti indicati dalla legge regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendolo logicamente preliminare e assorbente. Ha interpretato l'art. 12 della L.R. n.3/2010 nel senso che gli operai assunti a tempo indeterminato ma non di ruolo, transitati all'ARIF, devono essere inquadrati, in sede di primo inquadramento, nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (o secondo la tabella di equiparazione), mentre la disciplina pubblicistica (CCNL regioni e autonomie locali) si applica ai dipendenti gia' inquadrati nei ruoli regionali salvo opzione espressa. Poiche' il ricorrente (Capotorto) era assunto a tempo indeterminato ma non di ruolo e il periodo oggetto della domanda e' successivo al trasferimento all'ARIF, il CCNL dei florovivaisti non era piu' applicabile e la pretesa degli scatti di anzianita' e' stata rigettata. La sentenza di merito e' stata cassata nei termini indicati e l'originaria domanda del resistente e' respinta; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
L.R. Puglia n. 3 del 2010, art. 12
Comma 1-5 e successivi (testo riportato in motivazione che disciplina il personale transitato all'Agenzia, la tabella di equiparazione, l'opzione e l'applicazione del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
L'art. 12 distingue categorie di personale transitato: agli operai a tempo indeterminato non di ruolo si applica, in sede di primo inquadramento, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; il personale gia' inquadrato nei ruoli regionali mantiene lo stato giuridico/pubblico salvo esercizio di opzione. Tale disciplina esclude la permanenza automatica del CCNL applicato dal cedente per il periodo successivo al trasferimento.
L.R. Puglia n. 3 del 2010, art. 16, comma 5
Testo riportato in motivazione relativo all'adozione della dotazione organica provvisoria e alla valorizzazione delle professionalita' e posizioni giuridiche degli operai transitati.
Conferma la necessita' delle procedure selettive per l'inquadramento in ruolo e la diversa disciplina riservata a chi non abbia acquisito la qualifica di ruolo.
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 31
Richiamato come norma generale sul trasferimento del personale; la Corte interpreta che il rinvio non impedisce alla legge regionale di stabilire la contrattazione collettiva applicabile al cessionario.
Codice Civile, art. 2112, comma 3
La temporanea ultrattivita' della contrattazione collettiva del cedente prevista dall'art. 2112 c.c. non impedisce l'applicazione del contratto collettivo del cessionario quando la disciplina del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) e norme regionali specifiche disciplinano il regime applicabile.
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, art. 53
L'art. 53 riguarda gli scatti di anzianita'. La Corte ha ritenuto che detto CCNL non fosse piu' applicabile al periodo post-transferimento e quindi gli scatti invocati non potevano trovare accoglimento.
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (7/12/2010), art. 31
Questo CCNL e la relativa disciplina sono stati ritenuti applicabili, per la legge regionale, agli operai transitati non di ruolo e non prevedono gli scatti di anzianita' reclamati.
L.R. Puglia n. 7 del 1997, art. 23
Stabilisce che l'inquadramento in ruolo richiede procedure selettive; la Corte ricorda che l'applicazione del CCNL pubblicistico ai non di ruolo e' subordinata all'esito di tali procedure e ad apposito provvedimento della Giunta regionale.
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 30
Richiamato nella prospettazione delle parti; la Corte ha comunque ritenuto che, alla luce della disciplina regionale e del d.lgs. 165, non potesse essere invocata per mantenere la contrattazione previgente del cedente.
Massime di principio
- Verificare sempre lo status del lavoratore al momento del trasferimento: 'di ruolo' e 'a tempo indeterminato non di ruolo' sono posizioni giuridiche diverse con regimi contrattuali differenti.
- Quando il trasferimento e' regolato da norme regionali o di settore, occorre applicare la contrattazione collettiva espressamente indicata dalla norma di disciplina del trasferimento; la contrattazione del cedente non permane automaticamente se la legge dispone diversamente.
- L'ultrattivita' della contrattazione del cedente prevista dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 30 d.lgs. 165/2001 e' limitata: in ambito pubblico privatizzato prevalgono casi in cui il contratto del cessionario e la normativa specifica regolano il rapporto dopo il trasferimento.
- Il diritto acquisito (c.d. diritto quesito) agli istituti retributivi va valutato rispetto al contratto applicabile nel periodo contestato; se il contratto cambi per effetto di una norma di trasferimento, i diritti successivi al trasferimento devono essere ricostruiti secondo il nuovo contratto.
- L'opzione per mantenere o adottare un diverso CCNL esiste solo se espressamente prevista dalla norma e soggetta a termini e condizioni; non puo' essere desunta automaticamente.
- In controversie analoghe e' fondamentale documentare la titolarita' al ruolo, le eventuali procedure selettive espletate, le date di inquadramento e il testo normativo che disciplina il trasferimento per stabilire quale contratto collettivo fosse applicabile in ciascun periodo.
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