Regolamento (UE) 2020/1215
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione del 21 agosto 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento impone alle autorità doganali di registrare per nove mesi le importazioni di specifici estrusi in alluminio originari della Cina, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La misura mira a consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi sulle importazioni registrate. La Commissione ritiene soddisfatti i presupposti dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di elementi di prova relativi a dumping, aumento delle importazioni e possibile compromissione dell’effetto riparatore dei futuri dazi.
Registrazione, ai fini antidumping, delle importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, realizzati in alluminio, anche non legato, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i prodotti uniti per formare sottoinsiemi, i tubi saldati e i prodotti in kit per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione. La registrazione è disposta per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e opera nel contesto del procedimento antidumping avviato il 14 febbraio 2020.
Registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare l’efficacia di eventuali dazi antidumping definitivi, consentendone la possibile applicazione retroattiva sulle importazioni registrate.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio del procedimento, annunciato il 14 febbraio 2020, a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 da European Aluminium per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di estrusi in alluminio. Nel corso dell’istruttoria, la Commissione ha valutato la sussistenza dei presupposti per la registrazione delle importazioni alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando in particolare: la conoscibilità delle presunte pratiche di dumping da parte degli importatori; l’esistenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni; e il rischio che tale dinamica compromettesse gravemente l’effetto riparatore di futuri dazi.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione comprende barre, profilati, anche cavi, e tubi, non assemblati, anche predisposti per l’uso nelle costruzioni, realizzati in alluminio, anche non legato, con tenore di alluminio non superiore al 99,3 %. Il regolamento elenca i codici NC interessati: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90; i corrispondenti codici TARIC sono riportati solo per informazione.
Sono espressamente esclusi:
- i prodotti uniti, ad esempio mediante saldature o chiusure, in modo da formare sottoinsiemi;
- i tubi saldati;
- i prodotti venduti in kit contenenti le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti.
Ragioni della registrazione: dumping, informazione degli importatori e aumento delle importazioni
La Commissione afferma di disporre, nella fase attuale, di elementi di prova sufficienti del dumping delle importazioni cinesi. La denuncia presentata dall’industria dell’Unione si fondava su un confronto tra il prezzo all’esportazione e un valore normale costruito sulla base di costi di produzione e vendita non distorti, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base; il margine di dumping indicato sarebbe fino al 37 %.
Quanto alla conoscenza delle pratiche di dumping, la Commissione ritiene che la pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale abbia messo gli importatori in condizione di conoscere, o comunque di dover conoscere, la natura e la portata del dumping e il pregiudizio asserito. La Commissione osserva inoltre che le parti interessate hanno accesso alla denuncia in versione non riservata.
Sul piano quantitativo, la Commissione valuta che, pur in un contesto di contrazione generale del mercato legata alla COVID-19, vi sia stato un aumento sostanziale delle importazioni in termini relativi. In particolare, tra marzo e maggio 2020, a fronte di una riduzione delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione pari al 28 %, le importazioni dalla Cina hanno aumentato la propria quota di mercato rispetto al consumo dell’Unione. La Commissione considera sufficiente il periodo di tre mesi esaminato e respinge le obiezioni secondo cui tale andamento potrebbe essere dipeso solo da temporanee perturbazioni economiche o da fenomeni di accumulo scorte.
Rischio di compromissione dell’effetto riparatore dei dazi
La Commissione conclude che l’ulteriore aumento delle importazioni, unitamente alla dinamica dei prezzi e al contesto di capacità eccedente nella RPC, potrebbe compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi antidumping definitivi. Viene sottolineato che, in assenza di registrazione, le importazioni potrebbero continuare ad aumentare prima dell’adozione di misure provvisorie, riducendo l’efficacia della futura tutela commerciale.
Effetti della misura e profili procedurali
Le autorità doganali sono invitate a registrare le importazioni del prodotto interessato. La registrazione è prevista per nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento precisa che:
- tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e fornire elementi di prova;
- le parti possono chiedere di essere sentite, purché la richiesta sia formulata per iscritto e sia motivata;
- il termine per tali interventi è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
La Commissione precisa inoltre che, qualora l’inchiesta porti all’istituzione di dazi antidumping, tali dazi potranno essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, se ne sussistono i presupposti di legge. Sulla base delle affermazioni contenute nella denuncia, l’eventuale dazio futuro potrebbe arrivare fino al 37 % ad valorem sul valore cif all’importazione.
Trattamento dei dati personali ed entrata in vigore
I dati personali raccolti nel contesto dell’inchiesta sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggetti a registrazione le importazioni nell’Unione di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per l’uso nelle costruzioni, in alluminio anche non legato con tenore non superiore al 99,3 %, classificati nei codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90, originari della RPC; i codici TARIC sono indicati solo a fini informativi.
Esclusioni dal campo di registrazione
Sono esclusi i prodotti uniti in modo da formare sottoinsiemi, i tubi saldati e i prodotti forniti in un kit contenente le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti.
Presupposti della registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base
La Commissione fonda la registrazione sugli elementi di prova della presenza di dumping, dell’informazione degli importatori sulle pratiche di dumping e sul pregiudizio, di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni e del rischio di grave compromissione dell’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, in linea con l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Elementi probatori sul dumping e sul pregiudizio
Nella fase attuale la Commissione considera sufficienti gli elementi di prova del dumping; il margine di dumping indicato nella denuncia arriva al 37 %. La pubblicazione dell’avviso di apertura ha reso noti agli importatori il procedimento, la portata delle pratiche di dumping e il pregiudizio presunto.
Aumento delle importazioni
La Commissione ritiene provato un aumento sostanziale delle importazioni in termini relativi, nonostante la diminuzione in termini assoluti nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, anche in considerazione della contrazione del mercato legata alla COVID-19 e dell’aumento delle quote di mercato delle importazioni cinesi.
Effetto riparatore dei futuri dazi
La Commissione conclude che il perdurante aumento delle importazioni a prezzi in calo o sostanzialmente invariati potrebbe compromettere gravemente l’effetto riparatore dei futuri dazi antidumping, specie tenuto conto dell’orizzonte temporale anteriore all’eventuale adozione di misure provvisorie e della possibile retroattività dei dazi.
Obblighi procedurali per le parti interessate
Le parti interessate possono presentare osservazioni per iscritto, fornire elementi di prova e chiedere di essere sentite. Il termine per tali interventi è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Durata della registrazione ed effetti futuri
La registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore. Se l’inchiesta antidumping dovesse portare all’istituzione di dazi, questi potrebbero essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, se ne ricorrono le condizioni di legge. La Commissione stima, sulla base della denuncia, un possibile dazio fino al 37 % ad valorem sul valore cif all’importazione.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1213
- Regolamento · 21 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1214
- Regolamento · 21 ago 2020Regolamento (UE) 2020/2013
- Regolamento · 21 ago 2020Regolamento (UE) 2020/2014
- Regolamento · 21 ago 2020Regolamento (UE) 2020/2015
- Regolamento · 19 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1206
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →