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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2015

Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione del 21 agosto 2020 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

Normativa europea32020R2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce, su base regionale e per specie/attrezzi, le condizioni di applicazione dell’obbligo di sbarco nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali per il triennio 2021-2023. Conferma o introduce esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza e deroghe de minimis, in molti casi limitate nel tempo e subordinate alla presentazione di ulteriori dati scientifici. Il testo sostituisce i precedenti regolamenti delegati del 2019, recependo le nuove raccomandazioni comuni degli Stati membri e le valutazioni del CSTEP.

Disciplina, per il periodo 2021-2023, le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco e le relative esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e de minimis per talune attività di pesca nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica svolte nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, esclusa la divisione 5a e limitatamente alle acque UE della 5b, 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10, acque attorno alle Azzorre, e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, acque attorno a Madera e alle Canarie). Riguarda i pescherecci dell’Unione interessati all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, con esenzioni e limiti specifici per talune specie, attrezzi e zone. Si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; alcune esenzioni hanno durate più brevi (ad esempio fino al 31 dicembre 2021 o 2022) e sono soggette a obblighi di trasmissione di dati scientifici e valutazione CSTEP. Sono abrogati i regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e 2019/2237.

Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione

Il regolamento attua, per il periodo 2021-2023, l’obbligo di sbarco nelle acque occidentali dell’Unione, definendo in modo puntuale le deroghe ammesse per specie, attrezzi e zone di pesca. Il contesto è quello della politica comune della pesca e del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2019/472, con forte rilievo delle raccomandazioni comuni degli Stati membri e delle valutazioni scientifiche del CSTEP.

Quadro normativo e finalità

Il testo si inserisce nel quadro dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in mare tramite l’obbligo di sbarco delle catture soggette a limiti di cattura. Il regolamento delegato specifica, per le acque nordoccidentali e sudoccidentali, come questo obbligo debba essere applicato e in quali casi possano operare esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza o esenzioni de minimis.

Ambito territoriale e temporale

L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, esclusa la divisione 5a e limitatamente alle acque dell’Unione della 5b, 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10, acque attorno alle Azzorre e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0). Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Definizioni tecniche rilevanti

L’articolo 2 contiene definizioni operative essenziali per l’applicazione delle deroghe. Tra queste assumono rilievo il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid e il Netgrid CEFAS, la rete flip-flap, la bordatura bloccapietre (flip-up rope), il pannello di rilascio del benthos, la zona di protezione del Mar Celtico e la voracera. Tali definizioni delimitano con precisione gli attrezzi e le aree che consentono di beneficiare delle esenzioni.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza nelle acque nordoccidentali

Per le acque nordoccidentali il regolamento conferma diverse esenzioni basate sull’alto tasso di sopravvivenza. Per lo scampo (art. 3) l’esenzione riguarda le catture con nasse o trappole nelle sottozone 6 e 7, con reti a strascico sopra 100 mm nella sottozona 7, con reti a strascico 70-99 mm abbinate a specifici attrezzi selettivi, e con reti da traino a divergenti 80-110 mm nella divisione 6a entro 12 miglia dalla costa.

Per la sogliola (art. 4) l’esenzione opera nella divisione 7d entro 6 miglia dalla costa, fuori dalle zone di riproduzione designate, per catture effettuate con reti da traino a divergenti 80-99 mm da pescherecci con determinate caratteristiche dimensionali e operative. Per le razze (art. 5) l’esenzione vale per le catture con qualsiasi attrezzo nelle sottozone 6 e 7; per la razza cuculo sono previsti obblighi rafforzati di trasmissione annuale di dati scientifici e valutazione CSTEP.

La passera di mare (art. 6) beneficia di esenzione in varie ipotesi: tramagli e reti da traino a divergenti nelle divisioni 7d-7g; sfogliare nelle divisioni 7a-7g per pescherecci con potenza superiore a 221 kW e con specifici dispositivi; sfogliare per pescherecci con potenza massima 221 kW o lunghezza massima 24 metri; sciabiche danesi nella divisione 7d. Per alcune di queste ipotesi gli Stati membri devono trasmettere ulteriori dati e un calendario di completamento della tabella di marcia.

L’articolo 7 estende l’esenzione alle specie catturate con nasse e trappole nelle sottozone 5, 6 e 7. L’articolo 8 disciplina invece le specie pelagiche: sgombro e aringa nella pesca con ciancioli nella sottozona 6, a condizione che il rilascio avvenga prima del raggiungimento del punto di recupero (80% per lo sgombro, 90% per l’aringa, o 80% se il banco è misto), che siano presenti boe visibili e sistemi elettronici di registrazione; sono inoltre soggette a campionamento prima del rilascio. La stessa logica si applica alle catture di sgombro e aringa nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingente nelle divisioni 7e e 7f.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza nelle acque sudoccidentali

Nelle acque sudoccidentali il regolamento conferma esenzioni analoghe. L’articolo 9 riguarda lo scampo nelle sottozone 8 e 9 con reti a strascico, imponendo il rilascio immediato in caso di rigetto. L’articolo 10 disciplina le razze nelle sottozone 8 e 9, con rilascio immediato e obblighi di aggiornamento scientifico entro il 1° maggio 2022; per la razza cuculo sono previste proroghe differenziate fino al 31 dicembre 2022 per i tramagli e fino al 31 dicembre 2021 per le reti a strascico nella sottozona 8.

L’articolo 11 estende l’esenzione all’occhialone nella divisione 9a con la voracera e nelle sottozone 8 e 10 e nella divisione 9a con ami e palangari, fino al 31 dicembre 2022, con obbligo di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2022 per gli ami e palangari. L’articolo 12 conferma l’esenzione per acciuga, suro e sgombro nella pesca con ciancioli, purché la rete non sia completamente salpata a bordo.

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

L’articolo 13 è particolarmente articolato e prevede numerose deroghe quantitative al divieto di rigetto in mare. Le percentuali massime annue variano per specie e attività: ad esempio 5% per il merlano in determinate flottiglie e aree; 3% per la sogliola con tramagli/reti da imbrocco o con TBB e pannello Flemish; 5% per l’eglefino in più configurazioni con alcune limitazioni legate alla composizione delle catture; 0,85% e 0,15% per una pesca demersale multispecifica del gamberetto grigio; 0,5% per il pesce tamburo; 4% per il rombo giallo in certe condizioni; 3% per la sogliola nella divisione 7a; 0,6% per l’argentina maggiore; 3% per suro e sgombro; 3% per l’eglefino nella pesca dello scampo in acque a ovest della Scozia, subordinatamente a attrezzi altamente selettivi; 5% per il melù industriale; 5% per il tonno bianco; 1% per sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca pelagica con pescherecci di massimo 25 metri.

Per alcune esenzioni il regolamento impone scadenze di aggiornamento scientifico, ad esempio entro il 1° maggio 2021, 2022 o 2023, con valutazione CSTEP entro il 31 luglio dell’anno corrispondente. Alcune esenzioni sono espressamente limitate fino al 31 dicembre 2021 o 2022.

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

L’articolo 14 prevede una seconda serie di deroghe de minimis per il nasello, la sogliola, i berici, il suro, lo sgombro, il rombo giallo, la rana pescatrice, il merlano, l’acciuga, l’occhialone, il melù e il tonno bianco, con percentuali massime generalmente comprese tra l’1% e il 5% del totale annuo delle catture, a seconda della specie, dell’attrezzo e dell’area. Sono incluse le zone CIEM 8 e 9, la divisione 9a (Golfo di Cadice), la sottozona 10 e le zone COPACE menzionate.

Per le lettere da e) a q) gli Stati membri devono trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio di ogni anno. Le deroghe relative al merlano di cui alle lettere m) e n) si applicano fino al 31 dicembre 2022.

Documentazione delle catture e controlli

L’articolo 15 impone che i quantitativi di pesce rilasciati in base all’esenzione dell’articolo 8 e i risultati del campionamento siano registrati nel giornale di bordo. Ciò rafforza la tracciabilità e il controllo del rispetto delle condizioni previste per le esenzioni pelagiche.

Abrogazione dei precedenti regolamenti e disciplina finale

L’articolo 16 abroga i regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e 2019/2237, che disciplinavano rispettivamente le acque nordoccidentali e sudoccidentali per il periodo 2020-2021. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si colloca come nuovo quadro unico per il triennio 2021-2023.

Disposizioni principali

Ambito territoriale e applicazione dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali per il periodo 2021-2023 (art. 1).

Definizioni tecniche di attrezzi e aree

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, pannello Flemish, pannello Seltra, dispositivo Netgrid, Netgrid CEFAS, rete flip-flap, flip-up rope, benthos release panel, zona di protezione del Mar Celtico e voracera, con specifiche tecniche rilevanti per le esenzioni.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza nelle acque nordoccidentali

Sono previste esenzioni per scampo, sogliola, razze, passera di mare, specie catturate con nasse e trappole, e specie pelagiche catturate con ciancioli (artt. 3-8). Le esenzioni sono spesso condizionate all’uso di attrezzi selettivi, a limiti geografici puntuali, al rilascio immediato in mare delle catture rigettate e a obblighi annuali di informazione scientifica al 1° maggio, con valutazione CSTEP entro il 31 luglio o il 30 giugno/31 luglio 2021 per taluni casi.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza nelle acque sudoccidentali

Sono previste esenzioni per scampo, razze, occhialone e acciuga/suro/sgombro nella pesca con ciancioli, con condizioni specifiche per specie, attrezzi e aree (artt. 9-12). Alcune esenzioni sono limitate al 31 dicembre 2021 o 2022 e sono accompagnate da obblighi di presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2022 o 2023, soggette a valutazione CSTEP.

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

L’articolo 13 consente il rigetto in mare, entro percentuali massime annue, di numerose specie nelle diverse combinazioni area/attrezzo, incluse soglie del 5%, 4%, 3%, 1%, 0,6% e 0,5% a seconda della specie e dell’attività di pesca. Alcune deroghe sono limitate al 31 dicembre 2021 o 2022 e richiedono dati complementari su composizione delle catture, selettività, costi sproporzionati o modelli di pesca, da presentare entro il 1° maggio degli anni indicati.

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

L’articolo 14 autorizza il rigetto in mare di diverse specie nelle acque sudoccidentali entro percentuali massime annue, variabili per specie e attrezzo, tra cui nasello, sogliola, berici, suro, sgombro, rombo giallo, rana pescatrice, merlano, acciuga, occhialone, melù e tonno bianco. Per alcune categorie è previsto l’obbligo di fornire ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio di ogni anno e, per il merlano nelle lettere m) e n), l’applicazione fino al 31 dicembre 2022.

Documentazione delle catture

I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione dell’articolo 8 e i risultati del campionamento devono essere registrati nel giornale di bordo (art. 15).

Abrogazione e decorrenza

Sono abrogati i regolamenti delegati (UE) 2019/2239 e 2019/2237 (art. 16). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (art. 17).

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse della pescapolitica comune della pescaprotezione degli ecosistemi marini

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