Regolamento (UE) 2020/1214
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione del 21 agosto 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime fitosanitario UE per alcune merci vegetali considerate inizialmente ad alto rischio. In particolare, sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA e delle misure di attenuazione dei rischi adottate con altro regolamento di esecuzione, elimina dall’elenco i materiali di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originari di Israele, nonché il legno di Ulmus L. La modifica opera direttamente sull’allegato I del regolamento (UE) 2018/2019 e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio eliminando il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di materiale vegetale rientrante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, con effetto specifico sul legno di Ulmus L. e sulle piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele. La modifica incide sul regime delle merci classificate come ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031. Non disciplina in via generale tutte le piante del genere Albizia o Robinia, ma solo le fattispecie espressamente descritte; per tali piante è rilevante anche il collegamento con le misure fitosanitarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214: modifica del regolamento (UE) 2018/2019 per Ulmus L., Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele
Il regolamento interviene sul sistema UE delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, adottato nell’ambito del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione prende atto delle valutazioni scientifiche EFSA e delle misure di attenuazione dei rischi previste da altro atto di esecuzione, ritenendo possibile la rimozione di alcune merci dall’elenco degli oggetti ad alto rischio.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il regolamento (UE) 2018/2019 aveva inserito, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, diverse piante e prodotti vegetali in un elenco provvisorio di merci ad alto rischio. Il regolamento (UE) 2018/2018 disciplina invece la procedura di valutazione del rischio fitosanitario ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031.
La Commissione richiama due valutazioni dell’EFSA:
- il parere del 13 gennaio 2020 sulle piante di Albizia julibrissin originarie di Israele;
- il parere del 2 marzo 2020 sulle piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele.
In entrambi i casi l’EFSA ha individuato gli organismi nocivi pertinenti e ha valutato le misure di attenuazione dei rischi contenute nei fascicoli tecnici. Per Albizia julibrissin sono richiamati, tra gli altri, Aonidiella orientalis, il complesso Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae; per Robinia pseudoacacia sono richiamati Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae. Sulla base di tali pareri, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario è ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate misure adeguate.
Per il legno di Ulmus L., la Commissione richiama il parere EFSA del 10 gennaio 2020 su Saperda tridentata Olivier. L’EFSA ha ritenuto tale organismo nocivo idoneo a essere considerato da quarantena quanto all’ingresso nell’Unione, ma non ha potuto concludere, per insufficienza di dati, che soddisfi anche i criteri relativi a insediamento, diffusione e impatto post-ingresso. Di conseguenza, non è stato giustificato il suo inserimento nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione; la Commissione ritiene quindi non più giustificata la permanenza del legno di Ulmus L. nell’elenco delle merci ad alto rischio.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019
Il nucleo normativo dell’atto consiste nella modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/2019.
Le modifiche sono tre:
- il titolo dell’allegato è sostituito da "ALLEGATO";
- la voce relativa a "Albizia Durazz." è riscritta per escludere le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini originarie di Israele;
- la voce relativa a "Robinia L." è riscritta per escludere le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele.
Inoltre, il punto 4 dell’allegato I è soppresso, con effetto di rimuovere il legno di Ulmus L. dall’elenco delle merci ad alto rischio.
Effetti pratici per operatori e importatori
Per gli operatori del settore fitosanitario e per gli importatori, la conseguenza principale è la cessazione del regime di “alto rischio” per le merci specificamente individuate nel regolamento, limitatamente alle condizioni descritte. La rimozione dall’allegato I comporta che tali merci non siano più trattate come piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) 2018/2019.
La Commissione precisa che le misure necessarie per consentire l’introduzione nell’Unione delle piante da impianto di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune merci rimosse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019.
Entrata in vigore, efficacia e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con l’esigenza richiamata nel preambolo di riprendere quanto prima l’importazione delle merci interessate, nel rispetto degli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’accordo SPS dell’Organizzazione mondiale del commercio.
L’atto è, come di consueto per un regolamento UE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle merci ad alto rischio
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per aggiornare l’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. Il titolo dell’allegato è sostituito da "ALLEGATO".
Esclusione di Albizia julibrissin originaria di Israele
La voce "Albizia Durazz." è sostituita in modo da escludere le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini originarie di Israele dall’elenco delle piante ad alto rischio.
Esclusione di Robinia pseudoacacia originaria di Israele
La voce "Robinia L." è sostituita in modo da escludere le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele dall’elenco delle piante ad alto rischio.
Rimozione del legno di Ulmus L.
Il punto 4 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/2019 è soppresso, con conseguente eliminazione del legno di Ulmus L. dall’elenco delle merci ad alto rischio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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