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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1206

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1206 della Commissione del 19 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32020R1206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 per includere, nel perimetro del sostegno UE, anche alcuni allevamenti italiani colpiti da restrizioni veterinarie con effetti economici protratti oltre il 28 settembre 2017. L’Unione conferma una partecipazione al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per il sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame. La modifica risponde a una richiesta formale dell’Italia e tiene conto del diverso orizzonte temporale di pagamento previsto dai regolamenti precedenti.

Modifica del regime di cofinanziamento UE per le misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e delle carni di pollame in Italia, estendendo l’ammissibilità a taluni allevamenti colpiti da influenza aviaria.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. In particolare, riguarda i 45 focolai rilevati e notificati tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018, nonché i focolai notificati tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017 che hanno comportato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri, ma produce effetti sostanziali sul regime di sostegno in Italia; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del sostegno eccezionale del mercato per uova e carni di pollame in Italia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1206 interviene sul precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323, nel quadro dell’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. La misura nasce dall’esigenza di integrare nel sostegno UE alcuni allevamenti italiani colpiti da influenza aviaria e da restrizioni veterinarie con effetti economici che si sono protratti oltre il 28 settembre 2017.

Contesto e ratio dell’intervento

La Commissione ricorda che, in relazione ai focolai di influenza aviaria in Italia, erano già stati adottati due regolamenti di sostegno: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 per i focolai tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 per quelli tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. L’Italia ha segnalato che taluni allevamenti, già indennizzati ai sensi del primo regolamento, sono stati successivamente interessati da chiusure obbligatorie e perdite economiche ricadenti nel periodo coperto dal secondo regolamento.

Motivi della modifica

Secondo il considerando, l’inclusione di tali allevamenti nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1323 si rende necessaria per consentire l’indennizzo delle perdite economiche continuate oltre il 28 settembre 2017. La Commissione tiene conto anche del fatto che il regolamento (UE) 2018/1506 limitava l’ammissibilità alla partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese dell’Italia fino al 30 settembre 2019, mentre il regolamento (UE) 2019/1323 consente pagamenti fino al 30 settembre 2020.

Contenuto della modifica normativa

La disposizione centrale sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1323. Viene confermato che l’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato:

  • delle uova da cova,
  • delle uova da consumo,
  • delle carni di pollame.

L’ambito materiale del sostegno è circoscritto ai casi di grave impatto derivante da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, con due categorie di eventi rilevanti:

  • i 45 focolai notificati tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018;
  • i focolai notificati tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017, purché abbiano determinato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017.

Entrata in vigore e caratteri dell’atto

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, pur incidendo in concreto sul solo regime di sostegno riferito all’Italia.

Disposizioni principali

Estensione del cofinanziamento UE al 50 %

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 stabilendo che l’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per il sostegno del mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame.

Perimetro dei focolai ammissibili

Sono inclusi i 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018, nonché i focolai notificati tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017 che abbiano comportato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017.

Finalità della modifica

La modifica mira a consentire l’indennizzo delle perdite economiche proseguite oltre il 28 settembre 2017 per allevamenti già interessati da focolai e restrizioni veterinarie, ma non integralmente coperti dal precedente assetto di sostegno.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti e sostegno del mercatosanità animale

Testo integrale

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