Regolamento (UE) 2020/2014
Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione del 21 agosto 2020 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per il Mare del Nord, le condizioni applicative dell'obbligo di sbarco nel triennio 2021-2023. Conferma una serie di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per specifiche specie e attrezzi e introduce/riordina numerose esenzioni de minimis con limiti percentuali e obblighi di aggiornamento scientifico. Abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2019/2238, mantenendo però temporaneamente alcune misure tecniche fino alla fine del 2021 o fino a un nuovo atto delegato. Il testo è fondato sulle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e sulle valutazioni dello CSTEP.
Modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023, con esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza e deroghe de minimis.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura nelle acque dell'Unione del Mare del Nord, ossia divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4, per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2023. Riguarda in particolare i pescherecci e le flotte degli Stati membri con interesse di gestione diretto che abbiano partecipato alle raccomandazioni comuni. Restano escluse dall'abrogazione immediata, fino al 31 dicembre 2021 o fino all'entrata in applicazione di un nuovo atto delegato, le misure tecniche degli articoli 11 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 relative allo Skagerrak e alle reti SepNep.
Modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023
Il regolamento delegato disciplina, per il Mare del Nord, le modalità applicative dell'obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2018/973. Il testo recepisce le raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e le valutazioni scientifiche dello CSTEP, con l'obiettivo di conciliare l'eliminazione dei rigetti con la praticabilità operativa delle flotte e con la raccolta progressiva di dati scientifici.
Ambito territoriale e temporale
L'applicazione riguarda le acque dell'Unione del Mare del Nord, identificate nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Le regole si applicano alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura nel periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2023. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce il precedente quadro di dettaglio previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2238.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce alcune definizioni tecniche necessarie per leggere correttamente le esenzioni. Vengono chiariti, in particolare, il dispositivo di selettività Netgrid, il pannello Flemish, il pannello di rilascio del benthos e la rete SepNep. Si tratta di elementi centrali perché molte esenzioni sono subordinate al tipo di attrezzo, alla dimensione delle maglie, alla presenza di griglie o pannelli di selezione e alle modalità di utilizzo della rete.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Il regolamento conferma o introduce una serie di esenzioni dall'obbligo di sbarco quando la sopravvivenza dei rigetti è giudicata elevata. Per lo scampo (Nephrops norvegicus) l'esenzione opera nel Mare del Nord per catture effettuate con nasse e con reti a strascico dotate di determinati sacchi o griglie di selezione; gli scampi rigettati devono essere rilasciati immediatamente e interi nella zona di cattura.
Per la sogliola è prevista un'esenzione nelle acque della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, al di fuori delle zone di riproduzione designate, per catture effettuate con reti a strascico a divergenti con sacco tra 80 e 99 mm, limitatamente a pescherecci di lunghezza non superiore a 10 metri, potenza massima 221 kW, operanti in acque profonde al massimo 30 metri e con durate di traino non superiori a 90 minuti.
Ulteriori esenzioni riguardano le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura con nasse e cogolli, che vanno rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare; la passera di mare in diverse combinazioni di attrezzi e aree; il rombo chiodato nella sottozona CIEM 4 con sfogliare da 80 mm o più; le razze con qualunque attrezzo nel Mare del Nord; e le catture di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli, soggette a regole stringenti sul punto di recupero del cianciolo, sulla registrazione elettronica e sul campionamento prima del rilascio.
Condizioni particolari e obblighi di aggiornamento scientifico
Per alcune esenzioni il regolamento impone un controllo scientifico periodico. In particolare, per la passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, per il rombo chiodato, per le razze e per varie esenzioni de minimis, gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ogni anno, il più presto possibile e comunque entro il 1 maggio, ulteriori informazioni scientifiche o dati di supporto. Il CSTEP valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno. In alcuni casi la Commissione stabilisce anche una durata provvisoria, come per il rombo chiodato fino al 31 dicembre 2022.
Esenzioni de minimis
L'articolo 11 contiene un ampio elenco di deroghe de minimis ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le percentuali variano, a seconda della specie, dell'attrezzo e dell'area, dal 1 % al 6 % delle catture annue rilevanti. Le principali deroghe riguardano sogliola, scampo, gamberetto boreale, merlano, molva, sgombro, suro, aringa, spratto, cicerello, busbana norvegese, melù e altre specie nelle divisioni CIEM 2a, 3a, 4a, 4b, 4c e nella sottozona CIEM 4.
Per diverse esenzioni il regolamento prevede una durata provvisoria fino al 31 dicembre 2021 o 31 dicembre 2022. In tali casi gli Stati membri devono fornire informazioni scientifiche supplementari entro il 1 maggio del relativo anno e il CSTEP è chiamato a valutarle entro il 31 luglio. Il testo insiste sul fatto che, quando le esenzioni si fondano su estrapolazioni da dati limitati o parziali, gli Stati membri devono assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta interessata.
Abrogazione del precedente regolamento e misure transitorie
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2019/2238 a decorrere dal 1 gennaio 2021. Tuttavia, gli articoli 11 e 12 di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di entrata in applicazione di un nuovo atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1241. Questa clausola transitoria consente di non interrompere immediatamente le misure tecniche già in essere per lo Skagerrak e per l'uso delle reti SepNep.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti del settore ittico, il regolamento è rilevante soprattutto perché definisce con precisione quando il rigetto in mare resta ammesso, a quali condizioni operative e con quali limiti percentuali. Gli operatori devono verificare attentamente il tipo di attrezzo impiegato, la zona CIEM, le dimensioni di maglia, i limiti di potenza e lunghezza dei pescherecci, nonché gli eventuali obblighi di campionamento, rilascio immediato e documentazione elettronica. Le flotte interessate devono inoltre monitorare gli adempimenti informativi verso le autorità nazionali, poiché molte esenzioni sono temporanee e subordinate al riesame scientifico annuale.
Disposizioni principali
Obbligo di sbarco nel Mare del Nord
L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura per il periodo 2021-2023.
Definizioni tecniche
Definisce i concetti di dispositivo di selettività Netgrid, pannello Flemish, pannello di rilascio del benthos e SepNep, precisandone struttura, caratteristiche delle maglie e impiego negli attrezzi da pesca.
Esenzioni per il tasso di sopravvivenza
Mantiene o introduce esenzioni ex articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per scampo, sogliola, catture accessorie con nasse e cogolli, passera di mare, rombo chiodato, razze e sgombro/aringa nella pesca con ciancioli. In diversi casi impone il rilascio immediato e intero degli esemplari rigettati e, per talune attività, la presentazione annuale di ulteriori dati scientifici entro il 1 maggio, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio.
Esenzione provvisoria per il rombo chiodato
L'esenzione per le catture di rombo chiodato con sfogliare dotate di sacco di maglia pari o superiore a 80 mm nella sottozona CIEM 4 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022, con aggiornamenti scientifici annuali.
Esenzione per razze e obblighi informativi
Per le razze catturate con qualunque attrezzo nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è prevista un'esenzione basata sul tasso di sopravvivenza; gli Stati membri devono trasmettere ogni anno, entro il 1 maggio, ulteriori informazioni scientifiche, in particolare sulla razza cuculo.
Esenzione per sgombri e aringhe con ciancioli
Conferma l'esenzione per le catture di sgombro e aringa nella pesca con ciancioli alle condizioni del punto di recupero: chiusura dell'80 % del cianciolo per lo sgombro, del 90 % per l'aringa, e dell'80 % se il banco è misto. Sono previsti boa visibile, registrazione elettronica delle operazioni e divieto di rilascio oltre il punto di recupero.
Esenzioni de minimis - sogliola
Prevede deroghe de minimis fino al 3 % o al 5 % per la sogliola in specifiche attività di pesca con tramagli/reti da imbrocco e con sfogliare munite di pannello Flemish.
Esenzioni de minimis - attività demersali e pelagiche miste
Introduce numerose esenzioni de minimis con limiti dal 1 % al 6 % per diverse combinazioni di specie e attrezzi nel Mare del Nord e nello Skagerrak, incluse attività con reti a strascico, sciabiche, sfogliare, palangari e pescherecci pelagici. Per varie esenzioni sono fissati termini di validità provvisoria al 31 dicembre 2021 o 2022 e obblighi di trasmissione di dati entro il 1 maggio 2021 o 2022.
Abrogazione del regolamento (UE) 2019/2238 e regime transitorio
Abroga il regolamento delegato (UE) 2019/2238 dal 1 gennaio 2021, ma mantiene l'applicazione degli articoli 11 e 12 di tale regolamento fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di entrata in applicazione di un nuovo atto delegato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1241.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dagli articoli 1 a 11 dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
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