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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2013

Regolamento delegato (UE) 2020/2013 della Commissione del 21 agosto 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali

Normativa europea32020R2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico del regolamento (UE) 2019/1241 introducendo nuove misure regionali per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali. Le modifiche riguardano soprattutto l'astice, alcune taglie minime di conservazione applicabili anche alla pesca ricreativa e la conferma di specifici dispositivi selettivi, tra cui la rete SepNep. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021 e mirano a ridurre catture indesiderate, aumentare la selettività degli attrezzi e migliorare la conservazione degli stock.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per aggiornare alcune misure tecniche di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali, con particolare riferimento all'astice e ad alcune misure per la pesca ricreativa.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca dell'Unione nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali, in particolare nelle divisioni CIEM 3a, 4a, 4b, 8c e nelle sottozone CIEM 4, 8 e 9. Incide sia sulla pesca commerciale sia, per talune specie e misure, sulla pesca ricreativa. Riguarda operatori della pesca che utilizzano attrezzi demersali e pelagici, con specifiche regole anche per lo sfruttamento dell'astice, dello scampo e di talune specie pelagiche; non contiene esclusioni generali ulteriori oltre a quelle espressamente previste dalle deroghe tecniche e dalle specifiche geografiche.

Misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per integrare nel quadro unico delle misure tecniche alcune regole regionali già esistenti o nuove, elaborate sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. L'intervento si fonda sui poteri delegati previsti dagli articoli 2, paragrafo 2, 10, paragrafo 4, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 e tiene conto delle valutazioni positive del CSTEP e delle consultazioni dei consigli consultivi competenti.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2019/1241 disciplina la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche, includendo negli allegati I, V e VII rispettivamente l'elenco delle specie vietate e le misure regionali per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali. Il presente atto mira a riunire in un unico testo le disposizioni già vigenti nei piani di rigetto e le nuove misure proposte, con l'obiettivo di ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate.

Ambito territoriale e soggetti interessati

Le modifiche riguardano in particolare:

  • il Mare del Nord, con riferimento alle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b e alla zona economica esclusiva della Svezia nello Skagerrak e nel Kattegat;
  • le acque sudoccidentali, con riferimento alle sottozone e divisioni CIEM indicate nell'allegato VII. Le misure incidono sugli operatori della pesca commerciale e, in diversi casi, sulla pesca ricreativa, che viene espressamente ricompresa nel regime di talune taglie minime di conservazione.

Specie vietate e tutela dell'astice

Una delle principali modifiche riguarda l'inserimento nell'allegato I delle femmine mature di astice (Homarus gammarus) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b. Per tali esemplari si applica il regime di divieto già previsto per le specie elencate nell'allegato I, con conseguente impossibilità di pescarli, detenerli a bordo, trasbordarli, sbarcarli, immagazzinarli, venderli, esporli o metterli in vendita.

Nell'allegato V, parte A, viene inoltre fissata per l'astice nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a una taglia minima di conservazione pari a 90 mm di lunghezza del carapace. Il regolamento estende poi alla pesca ricreativa l'applicazione delle taglie minime previste per la spigola nel Mare del Nord e per l'astice nello Skagerrak e nel Kattegat.

Misure tecniche specifiche per l'astice nella zona economica esclusiva della Svezia

Nell'allegato V, parte C, è introdotto un pacchetto organico di regole per l'astice nella divisione CIEM 3a:

  • l'astice può essere pescato esclusivamente con nasse (FPO);
  • ogni nassa deve avere almeno due aperture di fuga circolari, di diametro non inferiore a 60 mm, nella parte inferiore di ciascun compartimento;
  • gli astici catturati accidentalmente con altri attrezzi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Sono inoltre previsti periodi di chiusura:

  • per la pesca commerciale, dal 1° gennaio al primo lunedì successivo al 20 settembre;
  • per la pesca ricreativa, dal 1° dicembre al primo lunedì successivo al 20 settembre.

Misure su attrezzi e selettività: dispositivo SepNep e gamberetto boreale

Per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (divisione CIEM 3a), il regolamento consente, in deroga, l'uso di un dispositivo di trattenimento del pesce, purché vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e il dispositivo rispetti requisiti tecnici minimi:

  • pannello superiore con maglia minima di 120 mm (maglie quadrate);
  • lunghezza almeno pari a 3 metri;
  • larghezza almeno pari a quella della griglia di selezione.

Il regolamento autorizza inoltre l'uso della rete SepNep come dispositivo di selettività equivalente nella pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus). L'allegato tecnico definisce in dettaglio la struttura della rete, distinguendo sacco superiore, sacco inferiore, pannello di separazione e griglia facoltativa, con specifiche su aperture di maglia, circonferenze, lunghezze, angoli e modalità di fissaggio.

Misure per le acque sudoccidentali e per la pesca ricreativa

Nell'allegato VII, parte A, la nota sul sugarello (Trachurus spp.) è aggiornata per la divisione CIEM 8c e la sottozona CIEM 9. La taglia minima di conservazione è fissata a 12 cm per il 5% dei contingenti rispettivi di Spagna e Portogallo; entro tale limite, nella pesca artigianale xávega praticata nella divisione CIEM 9a, l'1% del contingente del Portogallo può essere catturato con taglia inferiore a 12 cm.

Per la pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali, le taglie minime di riferimento per la conservazione previste dall'allegato si applicano a eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, merlano, molva, molva azzurra, sgombro, aringa, sugarello, acciuga e sardina. Nella sottozona CIEM 8 vengono poi fissate taglie specifiche per:

  • merluzzo bianco: 42 cm;
  • occhialone: 40 cm;
  • spigola: 42 cm.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dell'elenco delle specie vietate

All'allegato I del regolamento (UE) 2019/1241 è aggiunto il punto relativo alle femmine mature di astice (Homarus gammarus) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b. Per tali esemplari si applicano i divieti dell'allegato I: pesca, detenzione a bordo, trasbordo, sbarco, immagazzinamento, vendita, esposizione e messa in vendita.

Nuova taglia minima e misure tecniche per l'astice nel Mare del Nord

All'allegato V, parte A, è inserita per l'astice (Homarus gammarus) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a una taglia minima di conservazione di 90 mm di lunghezza del carapace. Inoltre, alla pesca ricreativa si applicano le taglie minime di conservazione previste per la spigola nel Mare del Nord e per l'astice nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM 3a).

Deroga tecnica per la pesca del gamberetto boreale e autorizzazione SepNep

Nell'allegato V, parte B, sono introdotte due previsioni: una deroga consente, per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (divisione CIEM 3a), l'uso di un dispositivo di trattenimento del pesce se vi sono sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e se il dispositivo rispetta requisiti dimensionali minimi; inoltre, l'uso della rete SepNep è autorizzato come dispositivo di selettività equivalente nella pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus), con rinvio alle caratteristiche tecniche dettagliate nell'allegato del regolamento.

Misure specifiche per l'astice nella divisione CIEM 3a

Nell'allegato V, parte C, è inserito un nuovo punto che disciplina la pesca dell'astice nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a. L'astice può essere pescato esclusivamente con nasse (FPO), che devono avere almeno due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 60 mm nella parte inferiore di ciascun compartimento. Gli astici catturati accidentalmente con altri attrezzi devono essere immediatamente rilasciati vivi e non danneggiati. Sono inoltre previsti periodi di divieto: per la pesca commerciale dal 1° gennaio al primo lunedì successivo al 20 settembre; per la pesca ricreativa dal 1° dicembre al primo lunedì successivo al 20 settembre.

Aggiornamenti per le acque sudoccidentali e pesca ricreativa

Nell'allegato VII, parte A, è aggiornata la nota relativa al sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9: la taglia minima di conservazione è fissata a 12 cm per il 5% dei contingenti rispettivi di Spagna e Portogallo e, nell'ambito della pesca artigianale xávega nella divisione CIEM 9a, l'1% del contingente del Portogallo può essere catturato sotto tale taglia. Inoltre, alla pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali si applicano le taglie minime di conservazione previste per eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, merlano, molva, molva azzurra, sgombro, aringa, sugarello, acciuga e sardina; nella sottozona CIEM 8 sono fissate taglie minime specifiche per merluzzo bianco (42 cm), occhialone (40 cm) e spigola (42 cm).

Allegato tecnico sulla rete SepNep

L'allegato del regolamento definisce in dettaglio le specifiche della rete SepNep: sacco superiore per pesci con maglia minima di 120 mm e circonferenza massima di 80 maglie; sacco inferiore per scampi con maglia minima di 80 mm e circonferenza massima di 110 maglie; pannello di separazione con maglia massima di 105 mm, lunghezza minima di 100 maglie e ulteriori requisiti di installazione; griglia facoltativa con distanza minima tra le sbarre di 17 mm, angolo tra 40 e 90 gradi e prescrizioni costruttive per garantire la selettività.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinipolitica comune della pescamisure tecniche

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