Regolamento (UE) 2020/1213
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta misure fitosanitarie specifiche per consentire, in condizioni controllate, l’importazione nell’Unione di determinate piante di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia provenienti da Israele. Le misure sono state introdotte dopo la rimozione di tali piante dall’elenco delle specie ad alto rischio, sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA e del rischio residuo ritenuto accettabile solo se accompagnato da prescrizioni di prevenzione e ispezione. Il testo si concentra essenzialmente sulle condizioni di produzione, sui controlli ufficiali e sulle attestazioni da riportare nei certificati fitosanitari.
Stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele, rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di specifiche piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, delle specie Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L., originarie di Israele e classificate con i codici NC ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48. L’ingresso è consentito solo se le partite rispettano le misure fitosanitarie dettagliate nell’allegato; il regolamento non disciplina altre merci o altri paesi terzi, salvo il rinvio ai paesi terzi di origine delle merci elencate. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante di Albizia e Robinia originarie di Israele
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina condizioni fitosanitarie specifiche per consentire l’importazione nell’Unione di determinate piante da impianto di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia provenienti da Israele. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e dà seguito alla rimozione di tali piante dall’elenco delle specie ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, sulla base delle valutazioni scientifiche EFSA e delle misure di mitigazione ritenute sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile.
Contesto normativo e motivazioni
Nei considerando la Commissione spiega che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, quando una valutazione dei rischi mostra che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originario di un paese terzo presenta un rischio inaccettabile ma mitigabile, tali merci devono essere rimosse dall’elenco delle specie ad alto rischio e assoggettate a misure specifiche. Per le piante oggetto del regolamento, la Commissione richiama i pareri EFSA del 13 gennaio 2020 su Albizia julibrissin e del 2 marzo 2020 su Robinia pseudoacacia, nonché la successiva rimozione dall’elenco delle piante ad alto rischio ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214.
La Commissione evidenzia inoltre che:
- per Euwallacea fornicatus sensu lato sono disponibili valutazioni e indicazioni tecniche ulteriori, comprese quelle dell’autorità spagnola e dell’EPPO, che integrano le misure proposte da Israele;
- per Aonidiella orientalis e Fusarium euwallaceae le misure si basano soprattutto sul fascicolo tecnico presentato da Israele;
- il regolamento entra in vigore rapidamente, il terzo giorno successivo alla pubblicazione, per consentire la ripresa delle importazioni nel rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo SPS dell’OMC.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. In concreto, l’allegato disciplina solo tre tipologie di merci, tutte originarie di Israele, identificate con i codici NC ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48:
- piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Albizia julibrissin Durazzini;
- piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Albizia julibrissin Durazzini soggette a prescrizioni specifiche contro Aonidiella orientalis;
- piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Robinia pseudoacacia L.
Il regolamento non introduce un regime generale per tutte le importazioni vegetali, ma soltanto per le partite che rientrano esattamente nelle categorie e nei paesi di origine indicati nell’allegato. L’ingresso nell’Unione è consentito soltanto se sono rispettate le misure corrispondenti, che comprendono controlli colturali, ispezioni ufficiali, campionamenti distruttivi e dichiarazioni supplementari nei certificati fitosanitari.
Condizione generale di importazione
L’articolo 2 stabilisce la regola cardine: le merci elencate nell’allegato possono essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se conformi alle misure ivi stabilite. Dal punto di vista operativo, ciò significa che l’importatore e gli operatori coinvolti devono verificare la corrispondenza tra specie, origine, codici NC e prescrizioni fitosanitarie, poiché il mancato rispetto anche di una sola condizione impedisce l’introduzione nel mercato dell’Unione.
Misure applicabili ad Albizia julibrissin contro Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae
Per le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Albizia julibrissin Durazzini, con diametro massimo di 2,5 cm, originarie di Israele, il regolamento richiede una dichiarazione ufficiale che attesti l’assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae. Le piante devono inoltre essere state coltivate per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, comprensivo dei rispettivi siti di produzione.
Il luogo di produzione deve rispettare una delle tre condizioni alternative:
- le piante hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
- oppure sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato per almeno sei mesi prima dell’esportazione, con ispezioni ufficiali in periodi opportuni e conferma dell’assenza dell’organismo nocivo tramite trappole controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;
- oppure sono state coltivate in un sito di produzione ritenuto indenne da entrambi gli organismi nocivi dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, con conferma per Euwallacea fornicatus sensu lato mediante trappole nel corso di ispezioni ufficiali almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto, devono essere applicati trattamenti idonei, deve essere istituita una zona circostante di 1 km monitorata in momenti opportuni e, se viene rilevata la presenza degli organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte.
Inoltre, immediatamente prima dell’esportazione, le partite con diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto devono essere sottoposte a ispezione ufficiale, con campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo nei fusti e nelle foglie. Il campione deve essere dimensionato per consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %.
Sul certificato fitosanitario, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", devono comparire:
- la formula che attesta la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213;
- l’indicazione della specifica prescrizione soddisfatta ai sensi della lettera a), punto iii);
- l’indicazione del sito o dei siti di produzione registrati.
Misure applicabili ad Albizia julibrissin contro Aonidiella orientalis
Per la medesima specie Albizia julibrissin, il regolamento introduce un ulteriore blocco di prescrizioni riferito ad Aonidiella orientalis. Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione ufficiale di assenza dell’organismo nocivo, nonché la coltivazione per l’intero ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato.
Il luogo di produzione deve rispettare una delle due alternative previste:
- le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis per almeno sei mesi precedenti l’esportazione, con ispezioni ufficiali ogni tre settimane e conferma dell’assenza anche immediatamente prima dello spostamento;
- oppure il sito di produzione è stato ritenuto indenne dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, con ispezioni ufficiali ogni tre settimane, eventuali trattamenti idonei in caso di sospetto, zona circostante di 100 m monitorata e obbligo di estirpazione e distruzione delle piante infestate.
Anche qui è richiesta un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, finalizzata a rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, in particolare nel fusto e nelle foglie, con campionamento calibrato per il rilevamento di un’infestazione dell’1 % al 99 % di affidabilità. La dichiarazione supplementare nel certificato fitosanitario deve indicare la conformità al regolamento, la prescrizione applicata e il sito o i siti di produzione registrati.
Misure applicabili a Robinia pseudoacacia
Per le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Robinia pseudoacacia L., con diametro massimo di 2,5 cm, provenienti da Israele, le prescrizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per Albizia julibrissin con riferimento a Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae. È dunque richiesta una dichiarazione ufficiale di assenza dei due organismi nocivi, la coltivazione per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato, e il rispetto di una delle tre condizioni alternative sulla dimensione del fusto, sulla protezione fisica totale del sito con trappole controllate almeno ogni quattro settimane, oppure sulla coltivazione in un sito indenne con monitoraggio, trattamenti in caso di sospetto, zona di 1 km e distruzione delle piante ospiti infestate.
Le partite con diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto devono essere ispezionate ufficialmente immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento distruttivo e capacità di rilevazione dell’1 % con affidabilità del 99 %. Anche in questo caso il certificato fitosanitario deve contenere la dichiarazione di conformità al regolamento, l’indicazione della prescrizione soddisfatta e il riferimento al sito o ai siti di produzione registrati.
Entrata in vigore e effetti
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. La ratio, illustrata nei considerando, è consentire la ripresa delle importazioni riducendo il rischio fitosanitario a un livello accettabile mediante misure specifiche.
Condizione generale di ammissibilità all’importazione
L’articolo 2 prevede che le merci elencate nell’allegato possano essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se conformi alle corrispondenti misure stabilite nell’allegato stesso. Le condizioni riguardano esclusivamente le specie, i codici NC e il paese terzo di origine indicati nell’allegato.
Misure per Albizia julibrissin da Israele
Per le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Albizia julibrissin Durazzini, con diametro massimo di 2,5 cm, è richiesta una dichiarazione ufficiale di assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, la coltivazione per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato e il rispetto di una delle prescrizioni alternative previste: diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto; oppure coltivazione in sito con protezione fisica totale, ispezioni ufficiali e conferma dell’assenza tramite trappole controllate almeno ogni quattro settimane; oppure coltivazione in un sito dichiarato indenne dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, con ispezioni almeno ogni quattro settimane, eventuali trattamenti in caso di sospetto, zona circostante di 1 km monitorata e obbligo di estirpazione e distruzione delle piante ospiti in caso di rinvenimento degli organismi nocivi. Per le partite con diametro uguale o superiore a 2 cm è richiesta un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, compreso campionamento distruttivo, con dimensioni tali da consentire il rilevamento di un’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %; il certificato fitosanitario deve riportare la conformità al regolamento e quale prescrizione è stata soddisfatta, oltre al sito o ai siti di produzione registrati.
Misure per Albizia julibrissin contro Aonidiella orientalis
Per le medesime piante di Albizia julibrissin è prevista un’ulteriore serie di prescrizioni mirate ad Aonidiella orientalis: dichiarazione ufficiale di assenza dell’organismo nocivo; coltivazione per tutto il ciclo vitale in luogo di produzione registrato e controllato; rispetto di una delle due condizioni alternative, ossia coltivazione in sito con protezione fisica totale, ispezioni ogni tre settimane e conferma dell’assenza anche immediatamente prima dello spostamento, oppure coltivazione in sito ritenuto indenne dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, con ispezioni ogni tre settimane, eventuali trattamenti in caso di sospetto, zona circostante di 100 m monitorata e obbligo di estirpazione e distruzione delle piante infestate. È inoltre richiesta un’ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento adeguato al rilevamento dell’1 % di infestazione con affidabilità del 99 %, e la dichiarazione supplementare nel certificato fitosanitario deve indicare la conformità al regolamento, la prescrizione soddisfatta e il sito o i siti di produzione registrati.
Misure per Robinia pseudoacacia da Israele
Per le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo di Robinia pseudoacacia L., con diametro massimo di 2,5 cm, le condizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per Albizia julibrissin in relazione a Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae: dichiarazione ufficiale di assenza dei due organismi nocivi, coltivazione in luogo di produzione registrato e controllato, e rispetto di una delle tre condizioni alternative relative al diametro inferiore a 2 cm, oppure alla coltivazione in sito con protezione fisica totale e trappole controllate almeno ogni quattro settimane, oppure alla coltivazione in sito indenne dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo con ispezioni almeno ogni quattro settimane, trattamenti in caso di sospetto, zona di 1 km monitorata e distruzione delle piante ospiti infestate. Le partite con diametro uguale o superiore a 2 cm devono essere sottoposte a ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento distruttivo e standard di rilevabilità dell’1 % al 99 %; il certificato fitosanitario deve riportare la conformità, la prescrizione soddisfatta e il sito o i siti di produzione registrati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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