Cassazione Penale, Sentenza n. 21947/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, tramite difesa (avv.to Barbara Ronsivalle), con plurimi motivi: 1) vizio per presunta violazione del diritto di difesa e genericità dell'imputazione (art. 521 c.p.p.), con contestuale doglianza sulla mancanza di determinazione temporale del reato; 2) contestazione della valutazione della prova e dell'affidabilità delle fonti (anche in relazione all'art. 629 c.p. per estorsione); 3) censura sull'applicabilità della circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis); 4) doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata esclusione della recidiva; 5) richiesta di riduzione della pena per presunta illegittimità del rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato (art. 438 e 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici, manifestamente infondati o improcedibili. In sintesi: la Corte territoriale aveva adeguatamente specificato l'oggetto dell'imputazione (collocandolo temporalmente nell'anno 2017 e, più in generale, in un arco temporale pluriennale di consumazione dell'estorsione), garantendo il diritto di difesa; la valutazione delle prove (tra cui il riconoscimento fotografico, le dichiarazioni della persona offesa, l'arresto in flagranza e le intercettazioni) è stata ritenuta logica, coerente e suffragata da riscontri; è stata confermata la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" anche in chiave di estorsione "ambientale" (non necessaria l'esplicita indicazione di una specifica cosca); è stata ritenuta correttamente applicata la recidiva alla luce dei precedenti e della pericolosità sociale del reo; il rigetto dell'abbreviato condizionato è stato giustificato per mancanza nella difesa dell'onere di specificare la novità/decisività della prova richiesta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lettere b) ed e)
Norma procedurale richiamata per le doglianze sulla motivazione e l'erronea applicazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto le censure generiche e la motivazione di merito appropriata e non viziata.
art. 521 c.p.p.
norma richiamata in relazione alla specificità dell'imputazione
La Corte ha ritenuto che l'imputazione contenesse i tratti essenziali e che, anche mediante riferimenti ad altri atti, fosse possibile collocare temporalmente e materialmente i fatti, garantendo la difesa.
art. 24 Cost.
richiamata insieme all'art. 521 c.p.p. in tema di diritto di difesa
Invocata dalla difesa per profili di violazione del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto il diritto di difesa rispettato dato il grado di specificità dell'imputazione e degli elementi di fatto.
art. 629 c.p.
norma che disciplina il reato di estorsione
La valutazione degli elementi costitutivi dell'estorsione è stata ritenuta corretta: la sentenza ha ricostruito il reato come continuato e ripetuto nel tempo con riscontri probatori sufficienti.
art. 416-bis c.p.
circostanza aggravante del 'metodo mafioso'
La Corte territoriale ha correttamente applicato l'aggravante anche in assenza di esplicito riferimento a una specifica cosca, valorizzando la forza intimidatrice del vincolo associativo, lo stato di assoggettamento e l'omertà (cd. estorsione "ambientale").
art. 99 c.p.
richiamato in tema di trattamento sanzionatorio
Usato nell'analisi del regime sanzionatorio e della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole del cumulo/quantificazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato in relazione alla determinazione della pena
Riferimento alla disciplina del calcolo della pena e dei criteri di individualizzazione: la Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di merito.
art. 442 c.p.p.
comma 2, riduzione della pena per il patteggiamento/rito alternativo
La Corte ha escluso la riduzione perché la condizione dell'abbreviato condizionato non è stata illegittimamente rigettata dal Tribunale; la difesa non ha dimostrato la necessità e la novità dell'integrazione probatoria.
art. 438 c.p.p.
comma 5, rito abbreviato condizionato
Richiede specificazione dei temi/prove da integrare; la Corte ha confermato che la difesa non ha indicato elementi di novità/decisività tali da giustificare l'ammissione del rito alternativo condizionato.
art. 616 c.p.p.
applicato per le spese e la condanna alla cassa delle ammende
Consente la condanna per spese processuali e somme a titolo di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'imputazione è sufficientemente specifica quando, pur non indicando giorni/mesi precisi, consente di conoscere i tratti essenziali del fatto e di collocarlo nel tempo e nello spazio, specie in reati protratti nel tempo (es. estorsione continuata).
- Il giudice del merito può integrare la valutazione temporale e spaziale dei fatti anche con richiami ad altri atti processuali; la genericità deve essere concretamente dimostrata per costituire vizio.
- Il riconoscimento fotografico costituisce una fonte di prova libera valutabile come una deposizione: la sua affidabilità dipende dall'attendibilità della persona offesa e dai riscontri esterni, non dalle sole modalità formali.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di esplicita indicazione di una particolare cosca se l'azione si svolge in un contesto territoriale dominato da consorterie mafiose (estorsione "ambientale").
- La sussunzione dei fatti sotto norme aggravanti e la valutazione della prova sono prerogativa dei giudici di merito: il sindacato di legittimità verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione, non una diversa rivalutazione dei fatti.
- Per ottenere l'ammissione del rito abbreviato condizionato l'istante deve indicare specificamente la novità e la decisività della prova richiesta; la semplice richiesta di rinnovazione di esami già svolti è insufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione è frequente quando i motivi sono generici o ripetitivi; il difensore deve formulare censure precise e mele borie probatorie ben argomentate per superare il filtro di ammissibilità.
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