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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21947/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, tramite difesa (avv.to Barbara Ronsivalle), con plurimi motivi: 1) vizio per presunta violazione del diritto di difesa e genericità dell'imputazione (art. 521 c.p.p.), con contestuale doglianza sulla mancanza di determinazione temporale del reato; 2) contestazione della valutazione della prova e dell'affidabilità delle fonti (anche in relazione all'art. 629 c.p. per estorsione); 3) censura sull'applicabilità della circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis); 4) doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata esclusione della recidiva; 5) richiesta di riduzione della pena per presunta illegittimità del rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato (art. 438 e 442 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici, manifestamente infondati o improcedibili. In sintesi: la Corte territoriale aveva adeguatamente specificato l'oggetto dell'imputazione (collocandolo temporalmente nell'anno 2017 e, più in generale, in un arco temporale pluriennale di consumazione dell'estorsione), garantendo il diritto di difesa; la valutazione delle prove (tra cui il riconoscimento fotografico, le dichiarazioni della persona offesa, l'arresto in flagranza e le intercettazioni) è stata ritenuta logica, coerente e suffragata da riscontri; è stata confermata la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" anche in chiave di estorsione "ambientale" (non necessaria l'esplicita indicazione di una specifica cosca); è stata ritenuta correttamente applicata la recidiva alla luce dei precedenti e della pericolosità sociale del reo; il rigetto dell'abbreviato condizionato è stato giustificato per mancanza nella difesa dell'onere di specificare la novità/decisività della prova richiesta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lettere b) ed e)

    Norma procedurale richiamata per le doglianze sulla motivazione e l'erronea applicazione di norme di diritto: la Corte ha ritenuto le censure generiche e la motivazione di merito appropriata e non viziata.

  • art. 521 c.p.p.

    norma richiamata in relazione alla specificità dell'imputazione

    La Corte ha ritenuto che l'imputazione contenesse i tratti essenziali e che, anche mediante riferimenti ad altri atti, fosse possibile collocare temporalmente e materialmente i fatti, garantendo la difesa.

  • art. 24 Cost.

    richiamata insieme all'art. 521 c.p.p. in tema di diritto di difesa

    Invocata dalla difesa per profili di violazione del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto il diritto di difesa rispettato dato il grado di specificità dell'imputazione e degli elementi di fatto.

  • art. 629 c.p.

    norma che disciplina il reato di estorsione

    La valutazione degli elementi costitutivi dell'estorsione è stata ritenuta corretta: la sentenza ha ricostruito il reato come continuato e ripetuto nel tempo con riscontri probatori sufficienti.

  • art. 416-bis c.p.

    circostanza aggravante del 'metodo mafioso'

    La Corte territoriale ha correttamente applicato l'aggravante anche in assenza di esplicito riferimento a una specifica cosca, valorizzando la forza intimidatrice del vincolo associativo, lo stato di assoggettamento e l'omertà (cd. estorsione "ambientale").

  • art. 99 c.p.

    richiamato in tema di trattamento sanzionatorio

    Usato nell'analisi del regime sanzionatorio e della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole del cumulo/quantificazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato in relazione alla determinazione della pena

    Riferimento alla disciplina del calcolo della pena e dei criteri di individualizzazione: la Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di merito.

  • art. 442 c.p.p.

    comma 2, riduzione della pena per il patteggiamento/rito alternativo

    La Corte ha escluso la riduzione perché la condizione dell'abbreviato condizionato non è stata illegittimamente rigettata dal Tribunale; la difesa non ha dimostrato la necessità e la novità dell'integrazione probatoria.

  • art. 438 c.p.p.

    comma 5, rito abbreviato condizionato

    Richiede specificazione dei temi/prove da integrare; la Corte ha confermato che la difesa non ha indicato elementi di novità/decisività tali da giustificare l'ammissione del rito alternativo condizionato.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per le spese e la condanna alla cassa delle ammende

    Consente la condanna per spese processuali e somme a titolo di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'imputazione è sufficientemente specifica quando, pur non indicando giorni/mesi precisi, consente di conoscere i tratti essenziali del fatto e di collocarlo nel tempo e nello spazio, specie in reati protratti nel tempo (es. estorsione continuata).
  • Il giudice del merito può integrare la valutazione temporale e spaziale dei fatti anche con richiami ad altri atti processuali; la genericità deve essere concretamente dimostrata per costituire vizio.
  • Il riconoscimento fotografico costituisce una fonte di prova libera valutabile come una deposizione: la sua affidabilità dipende dall'attendibilità della persona offesa e dai riscontri esterni, non dalle sole modalità formali.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di esplicita indicazione di una particolare cosca se l'azione si svolge in un contesto territoriale dominato da consorterie mafiose (estorsione "ambientale").
  • La sussunzione dei fatti sotto norme aggravanti e la valutazione della prova sono prerogativa dei giudici di merito: il sindacato di legittimità verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione, non una diversa rivalutazione dei fatti.
  • Per ottenere l'ammissione del rito abbreviato condizionato l'istante deve indicare specificamente la novità e la decisività della prova richiesta; la semplice richiesta di rinnovazione di esami già svolti è insufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità in cassazione è frequente quando i motivi sono generici o ripetitivi; il difensore deve formulare censure precise e mele borie probatorie ben argomentate per superare il filtro di ammissibilità.

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