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Sentenza

Sentenza del 05/02/2016 n. 2290 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di Registro relativo alla cessione di un'azienda di ristorazione. L'Ufficio aveva determinato il valore dell'azienda in 80.117 euro, anziché nei 25.000 euro dichiarati, valorizzando i ricavi dichiarati dalla contribuente nei tre anni precedenti. La ricorrente sosteneva che l'Agenzia non avesse provato l'esistenza e l'entità dell'avviamento e avesse incluso nella valutazione anche rami aziendali, quali enoteca e commercio al dettaglio, cessati già nel 2000. In Cassazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello e la considerazione di elementi riferiti alla globalità dell'azienda anziché alla sola unità ceduta.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la rettifica fosse stata fondata esclusivamente sui dati dell'attività di ristorazione ancora esercitata al momento della cessione e sui redditi dichiarati dalla stessa contribuente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non individuavano adeguatamente il fatto decisivo né una reale contraddittorietà della motivazione; il terzo riguardava meri errori materiali, privi di decisività. I.S. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione, su un fatto controverso e decisivo del giudizio

    La Corte ha ritenuto che la censura non individuasse in modo chiaro il fatto decisivo controverso e mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di cessione d'azienda, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato utilizzando dati economici e ricavi riferibili all'attività effettivamente esercitata al momento del trasferimento.
  • I rami d'azienda cessati anteriormente alla cessione non devono essere considerati nella stima del valore dell'azienda trasferita, se l'accertamento risulta concretamente limitato all'attività ancora operativa.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione economica compiuta dal giudice di merito: occorre indicare con precisione il fatto decisivo, la motivazione omessa o contraddittoria e la relativa decisività.
  • La Corte di Cassazione non procede normalmente a una nuova ricostruzione dei fatti o a una nuova stima del valore aziendale quando la motivazione del giudice d'appello è logica, coerente e fondata sugli elementi acquisiti.
  • Errori materiali relativi, ad esempio, alla contumacia della parte o all'ubicazione dell'azienda non determinano la cassazione della sentenza se non hanno inciso sul ragionamento decisorio.

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