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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01087/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Vita era stato condannato per aver omesso, nella richiesta del reddito di cittadinanza presentata il 28/01/2021, di dichiarare il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate su tre conti gioco on line (saldo attivo indicato in capo d'imputazione pari a Euro 40.686 a novembre 2021). In appello la condanna era stata confermata. Con il ricorso in Cassazione si prospettavano due censure principali: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per aver considerato rilevanti dati patrimoniali riferiti a periodi successivi alla data della domanda (novembre 2021) senza quantificare la disponibilità effettiva al 28/01/2021 e senza distinguere tra somme "investite" e somme "vinte"; si deduceva altresì l'assenza del dolo necessario, posto che i movimenti avrebbero rappresentato perdite nette e non un effettivo incremento patrimoniale non dichiarato; (2) vizio relativo al mancato esame della richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20‑bis c.p., senza adeguata motivazione da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui le vincite da gioco on line devono essere considerate al lordo (l'accredito costituisce acquisizione di beneficio economico), ma ha censurato la sentenza impugnata per mancanza di motivazione circa l'effettivo ammontare della disponibilità nei conti gioco alla data della presentazione dell'istanza (28/01/2021). La Cassazione ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato e motivato la richiesta di conversione della pena ex art. 20‑bis c.p. e ha ravvisato il vizio di omissione di specifici momenti esplicativi necessari. Per tali vizi la Suprema Corte ha accolto il ricorso: ha annullato la decisione impugnata (per vizio di motivazione) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per il nuovo esame con l'indicazione di quantificare la disponibilità patrimoniale alla data della domanda e di pronunciarsi motivatamente sulla eventuale conversione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

    Sanziona chi omette informazioni dovute al momento della presentazione dell'istanza per il reddito di cittadinanza; la Corte specifica che le vincite da gioco on line vanno considerate al lordo e rilevano se accreditate sul conto del percettore come acquisizione di beneficio economico.

  • art. 7, comma 2, D.L. 4/2019

    Regola l'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali successive all'ammissione al beneficio; la Corte distingue chiaramente questo comma dalla fattispecie contestata (comma 1) ribadendo che per il comma 1 rileva lo stato al momento della domanda.

  • art. 20‑bis c.p.

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di valutare la richiesta e motivarla alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità, finalità rieducative); la Corte ricorda che il giudice è vincolato a valutare tali criteri e a motivare adeguatamente in caso di rigetto della conversione ex art. 20‑bis.

Massime di principio

  • Le vincite da gioco on line, una volta accreditate sul conto intestato al percettore, devono essere considerate al lordo (non al netto delle somme rigiocate o delle perdite) e rilevano come acquisizione di beneficio economico ai fini del reddito di cittadinanza.
  • Per la fattispecie del comma 1 dell'art. 7 D.L. n.4/2019 rileva la situazione patrimoniale effettiva alla data della presentazione della domanda: non sono rilevanti, ai fini della contestazione di dichiarazioni false all'atto della richiesta, le variazioni intervenute successivamente (che rientrano invece nel comma 2).
  • Il giudice che conferma una condanna per omessa dichiarazione deve esplicitare e quantificare la misura della disponibilità patrimoniale alla data della domanda; l'uso di saldi o movimenti riferiti a periodi successivi senza ragionamento probatorio che li colleghi temporalmente alla domanda è vizio di motivazione.
  • In presenza di una pena detentiva breve il giudice di merito deve esaminare e motivare puntualmente la richiesta di conversione ex art. 20‑bis c.p., valutando i criteri dell'art. 133 c.p.; il mancato esame o la motivazione generica può giustificare la cassazione.
  • La distinzione tra "somma investita" e "somma vinta" è rilevante ai fini probatori: l'accertamento deve chiarire se e quanto era effettivamente disponibile al momento della domanda e se le operazioni successive rappresentano variazioni non contestabili ai sensi del comma 1.

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