Cassazione Penale, Sentenza n. 37022/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino (7/12/2022) deducendo: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 perché la disciplina transitoria non terrebbe conto del caso in cui la sentenza di appello sia stata emessa prima del 30/12/2022 ma il ricorso per cassazione sia stato proposto dopo tale data, escludendo così l'accesso al regime più favorevole dell'art. 20-bis cod. pen. e violando gli artt. 3 e 24 Cost. e l'art. 6 CEDU; (2) subordinatamente, violazione dell'art. 2 cod. pen. per mancata applicazione della norma più favorevole (art. 20-bis); (3) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in particolare per aspecificità delle argomentazioni rispetto ai motivi d'appello e per l'assunto secondo cui l'amministratrice Catalano doveva provare la destinazione dei prelevamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto il terzo motivo generico e manifestamente infondato, confermando che la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sulla gestione societaria e sui prelevamenti e che il principio secondo cui l'amministratore deve dimostrare la destinazione dei prelevamenti è conforme alla giurisprudenza consolidata. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha interpretato l'art. 95 d.lgs. n.150/2022 in senso estensivo: la pronuncia della sentenza di appello anteriore al 30/12/2022 determina la "pendenza" ai fini della disciplina transitoria, per cui il condannato potrà, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere l'applicazione delle pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis cod. pen.; ne consegue la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale e l'assenza di discriminazione rispetto ad altri imputati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022, art. 95
«Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... al giudice dell'esecuzione ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.»
La Corte interpreta l'art. 95 nel senso che la nozione di 'pendenza' comprende anche i casi in cui la sentenza di appello sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma; pertanto il condannato può attivare il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere le pene sostitutive entro 30 giorni dall'irrevocabilità.
art. 20-bis cod. pen.
Introduce la possibilità di applicare pene sostitutive alle pene detentive brevi; la Corte lo considera più favorevole (favor rei) e applicabile in base all'art. 95 e all'art. 2 cod. pen. nelle situazioni transitorie.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Disciplina la procedura bifasica in capo al giudice di cognizione per verificare l'applicabilità delle pene sostitutive (avviso, acquisizione informazioni, seconda lettura del dispositivo). La Corte ne evidenzia il ruolo nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio.
art. 2 cod. pen.
Principio di applicazione della norma più favorevole nel tempo (favor rei); la Corte lo applica per estendere il beneficio delle nuove pene sostitutive ai casi disciplinati dall'art. 95.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III, art. 53 e ss.)
Le pene sostitutive previste dalla legge n.689 sono considerate pene di natura sostanziale (non mere modalità esecutive), e pertanto soggette alla regola del favor rei in caso di successione di norme.
Costituzione, artt. 3 e 24
Le censure costituzionali addotte dai ricorrenti (disparità di trattamento e diritto di difesa) sono giudicate non fondate alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 95 che evita ingiustificate differenziazioni.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Il diritto a un processo equo non risulta violato poiché la disciplina transitoria, come interpretata, garantisce un rimedio (giudice dell'esecuzione) per l'accesso al regime più favorevole.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione; l'art. 95 rimanda all'applicazione delle norme del giudizio di esecuzione compatibili con il Capo III della legge n.689.
Massime di principio
- La nozione di "pendenza" ai fini delle discipline transitorie può essere interpretata in senso ampio: la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza anche se il ricorso per cassazione non è stato ancora proposto alla data di entrata in vigore della riforma.
- Quando una riforma introduce misure più favorevoli (es. nuove pene sostitutive), va applicato il principio del favor rei (art. 2 cod. pen.) anche con riferimento alle disposizioni transitorie che mirano a evitare soluzioni di continuità tra gradi di giudizio.
- In situazioni analoghe a quella esaminata, il rimedio da attivare è il giudice dell'esecuzione (art. 95 d.lgs. 150/2022), che può valutare l'applicabilità delle pene sostitutive entro termini stabiliti dall'art. 95.
- I giudici di legittimità non devono annullare o rinviare automaticamente per consentire l'applicazione delle nuove pene; l'interpretazione estensiva delle norme transitorie evita ingiustificate disparità di trattamento.
- Sul piano della responsabilità penale fallimentare, l'amministratore che ha operato prelevamenti deve fornire la prova della destinazione dei fondi; la mancata prova può legittimare la valutazione di distrazione.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
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