Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di subappalto per lavori di carpenteria in un cantiere. La subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 20.954,00, qualificati come ritenuta di garanzia del 5% sui lavori eseguiti. L’altra impresa proponeva opposizione deducendo che il credito monitorio non fosse ancora esigibile e, in via riconvenzionale, chiedeva di compensare tale somma con una penale contrattuale per ritardata ultimazione dei lavori, prevista dall’art. 7 del contratto. Il tribunale accoglieva in parte l’opposizione ritenendo sussistente la penale e operando la compensazione. In appello, però, veniva accolto il gravame della subappaltatrice: la corte territoriale riteneva che la penale non fosse stata applicata nei tempi previsti e che non risultasse l’abbandono del cantiere oltre tre giorni; valorizzava inoltre il comportamento tenuto dall’appaltante, incompatibile con l’assunto dell’imputabilità dei ritardi alla subappaltatrice. La soccombente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse interpretato la clausola penale in modo meramente letterale, senza considerare l’andamento complessivo dei lavori, la comune intenzione delle parti e la buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente costruita come violazione dei criteri ermeneutici, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto, più favorevole alla ricorrente. La motivazione della corte d’appello, invece, era congrua e fondata su una lettura complessiva della clausola contrattuale, della gestione del cantiere, della finalità della previsione penale e del comportamento concretamente tenuto dalla parte ricorrente. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma in cassazione la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni violati e come il giudice se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
La clausola va interpretata nel contesto complessivo del contratto; non è sufficiente opporre una lettura isolata e alternativa della singola previsione.
art. 1366 c.c.
La buona fede orienta l’interpretazione contrattuale, ma la sua violazione deve essere dedotta con specificità, non con una mera proposta di diversa lettura della clausola.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dei criteri ermeneutici è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio denunciato e non per sostituire l’apprezzamento di merito con uno diverso.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura si risolve in una richiesta di nuova interpretazione del contratto senza offrire elementi idonei a mutare l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore importo dovuto per l’impugnazione è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua.
- Chi deduce la violazione dei criteri interpretativi deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati, in che modo il giudice se ne sia discostato e deve riportare il testo della clausola rilevante in modo completo e autosufficiente.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 ss. c.c., miri soltanto a ottenere una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.
- Quando una clausola è suscettibile di più letture plausibili, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia scelto un’interpretazione diversa da quella proposta dal ricorrente.
- La motivazione sulla clausola contrattuale è adeguata se considera la previsione nel contesto dell’intero rapporto, la finalità della pattuizione e il comportamento concretamente tenuto dalle parti.
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