Cassazione Penale, Ordinanza n. 28558/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato sui motivi di appello, che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio. Con un unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio concluso con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta rinuncia a proporre nel successivo giudizio di legittimità doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salva soltanto l'ipotesi di pena illegale. Poiché il ricorso mirava a censurare la qualificazione giuridica del fatto e non era dedotta alcuna pena illegale, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello vincola le parti sui punti concordati e preclude la deduzione in cassazione di doglianze incompatibili con l'accordo, salvo la pena illegale.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, relativo a detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019
Precedente richiamato a sostegno del principio per cui il ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non può dedurre censure sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo pena illegale.
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Precedente richiamato per affermare che la richiesta concordata sulla pena è vincolante integralmente e presuppone condivisione della qualificazione giuridica del fatto e degli elementi rilevanti per il calcolo della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti preclude di regola la proposizione di censure sulla qualificazione giuridica del fatto e su altre questioni coperte dall'intesa, anche se rilevabili d'ufficio.
- L'unica eccezione espressamente riconosciuta alla preclusione derivante dal concordato è la deduzione della pena illegale.
- La richiesta concordata sulla pena è vincolante nella sua integralità e implica la condivisione non solo della misura finale del trattamento sanzionatorio, ma anche della qualificazione giuridica del fatto e degli elementi incidenti sul calcolo della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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