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Ordinanza

Ordinanza n. 843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06848/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il giudizio di non idoneità psico-fisica e la conseguente esclusione dal concorso per 4617 posti di Agente della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio di non idoneità riportato all'esito degli accertamenti dei requisiti psico-fisici, dal quale era derivata l'esclusione dal concorso. Il giudizio era stato preceduto da un articolato iter valutativo, comprendente una valutazione e un colloquio con un funzionario psicologo e, in ragione delle criticità rilevate, un successivo colloquio con un funzionario medico psichiatra, all'esito del quale erano state riscontrate condizioni cliniche ritenute incompatibili con l'idoneità concorsuale. In appello cautelare la candidata ha contestato la valutazione dell'Amministrazione, anche mediante valutazioni di consulenti di parte, e ha richiesto ulteriori approfondimenti istruttori. Ha inoltre dedotto, in sostanza, l'erroneità e l'incoerenza del giudizio di non idoneità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. In sede di sommaria valutazione, il Collegio ha ritenuto che il giudizio di idoneità psico-fisica, considerato lo specifico impiego dell'Agente di Polizia e i rigorosi requisiti necessari per lo svolgimento di un servizio armato in contesti delicati e potenzialmente stressanti, costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnica. Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di elementi puntuali idonei a evidenziare un esercizio distorto del potere, elementi che non risultavano sufficientemente documentati dall'appellante. L'istruttoria non appariva metodologicamente lacunosa e non emergevano perplessità o incoerenze nella motivazione dell'esclusione rispetto alle risultanze istruttorie. Le consulenze di parte erano state ritenute valutazioni opinabili e alternative a quelle degli specialisti della Polizia di Stato, non sufficienti, nella fase cautelare, a fondare ulteriori incombenti istruttori. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'eventuale pregiudizio avrebbe potuto trovare ristoro in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La norma disciplina l'appello cautelare; non ricorrendo i presupposti per la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, l'appello è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • I giudizi di idoneità psico-fisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, valutati in relazione alle specifiche mansioni, al servizio armato e ai contesti operativi potenzialmente stressanti, costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di idoneità psico-fisica è limitato alla verifica di vizi sintomatici di un distorto esercizio del potere valutativo, che devono essere supportati da elementi puntuali e adeguatamente documentati.
  • Le valutazioni di consulenti tecnici di parte, quando si pongono come alternative opinabili rispetto alle valutazioni degli specialisti dell'Amministrazione, non dimostrano di per sé l'illegittimità del giudizio di non idoneità né impongono, in sede cautelare, ulteriori approfondimenti istruttori.
  • Nel giudizio cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio prospettato, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, possa trovare adeguato ristoro.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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