Ordinanza n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 180/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Toscana, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, sospendendo gli effetti dei provvedimenti comunali censurati. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro provvedimenti comunali non ulteriormente specificati
Esito
Favorevole al ricorrente (privato destinatario)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Toscana che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non specifica il contenuto dei provvedimenti comunali gravati né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la vicenda e le questioni prospettate richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito, da svolgersi, per quanto possibile, mantenendo integra la situazione relativa ai provvedimenti impugnati.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice dispone la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, in connessione con l’accoglimento della tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando la controversia e le questioni prospettate richiedono un approfondimento proprio dell’esame di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare per preservare, per quanto possibile, l’integrità della situazione relativa ai provvedimenti impugnati, rinviando l’approfondimento alla fase di merito.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR comporta la riforma della decisione di primo grado, l’accoglimento dell’istanza cautelare originaria e la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, con sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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