Sentenza n. 5318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Arezzo della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva impugnato il diniego del Questore di Arezzo del 24 giugno 2024, sostenendo che la propria istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche era stata presentata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina previgente, che consentiva la conversione del titolo per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Deduceva la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, valorizzando la disposizione transitoria dell’art. 7, comma 2, secondo cui per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il TAR Toscana aveva respinto il ricorso ritenendo rilevante la data successiva di presentazione dell’istanza di conversione. In appello l’interessato ha riproposto i motivi, contestando tale interpretazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Richiamando il proprio precedente conforme n. 2397 del 20 marzo 2026, ha affermato che il riferimento dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguarda le istanze di concessione del titolo originario, non soltanto le successive istanze di conversione. La disciplina previgente comprende quindi anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche richiesto prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023, anche se la domanda di conversione è stata presentata successivamente. Il Collegio ha ritenuto che tale interpretazione sia coerente con la disposizione transitoria e maggiormente rispettosa del principio unionale del legittimo affidamento, evitando un’applicazione rigida del principio tempus regit actum. Di conseguenza, ha annullato il diniego del Questore di Arezzo. Le spese del doppio grado sono state compensate. L’appellante è stato inoltre ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina dei titoli di soggiorno e della loro conversione.
art. 19, comma 2, lettera d-bis, d.lgs. 286/1998
Individua il titolo di soggiorno per cure mediche cui si riferisce la disciplina transitoria e la possibilità di conversione riconosciuta dalla decisione.
art. 7, comma 1, lettera a), d.l. 20/2023
Ha introdotto il divieto di conversione rilevante nella controversia.
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Il riferimento alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguarda le istanze per il titolo originario e comprende la disciplina della conversione del titolo, anche quando la domanda di conversione sia stata presentata successivamente.
art. 7, comma 3, d.l. 20/2023
È richiamato dall’appellante insieme all’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 quale norma asseritamente violata dal diniego.
art. 74 c.p.a.
Il Collegio richiama il precedente conforme per motivare la decisione mediante una motivazione semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La disposizione transitoria che mantiene ferma la disciplina previgente per le istanze di permesso di soggiorno presentate prima dell’entrata in vigore di una nuova disciplina deve essere interpretata nel senso di comprendere anche le regole sulla conversione del titolo originario, quando quest’ultimo sia stato richiesto nel vigore della disciplina precedente.
- I permessi di soggiorno per cure mediche richiesti prima del 6 maggio 2023 restano convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la disciplina previgente, anche se la domanda di conversione è stata presentata dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 e della relativa legge di conversione.
- Nell’interpretare una disciplina transitoria in materia di soggiorno degli stranieri occorre preferire, ove consentito dal testo normativo, l’interpretazione idonea a tutelare il legittimo affidamento dello straniero che abbia presentato la domanda originaria confidando nella possibilità di successiva conversione del titolo.
- L’applicazione del principio tempus regit actum non può determinare, in presenza di una specifica disciplina transitoria, la perdita della possibilità di conversione già riconoscibile al momento della presentazione della domanda del titolo originario.
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