Cassazione Penale, Sentenza n. 26309/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per furto in abitazione aggravato, relativo alla sottrazione di denaro, un orologio e un paio di orecchini in oro bianco dall'abitazione della persona offesa, dopo la rottura del vetro di una finestra. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria e sul mancato rispetto della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta certezza scientifica dell'accertamento dattiloscopico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la difesa contestava la tenuta dell'identificazione basata sull'impronta palmare rinvenuta su un frammento di vetro e lamentava che mancassero in atti la relazione comparativa e l'indicazione dei punti di coincidenza, nonché che il teste operante avesse reso dichiarazioni troppo generiche; inoltre censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla prova dattiloscopica, rilevando che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e può essere valutata dal giudice sulla base della deposizione dell'operatore che ha svolto l'accertamento; ha inoltre affermato che il risultato dell'indagine dattiloscopica, anche su una sola impronta palmare, può costituire piena prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato quando siano presenti almeno sedici o diciassette punti caratteristici coincidenti e non vi siano giustificazioni o prova contraria. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, fondata sui precedenti penali dell'imputato, sulla recidiva reiterata nel quinquennio e sulla commissione di un ulteriore furto in epoca prossima ai fatti, elementi reputati ostativi alla concessione del beneficio ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 354 c.p.p.
La comparazione tra impronte già in possesso della polizia giudiziaria e quelle rinvenute sul luogo del fatto è qualificata come mero accertamento di dati obiettivi svolgibile dalla polizia giudiziaria.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 133 c.p.
Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, purché ritenuto prevalente e significativo.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere negato in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- L'accertamento dattiloscopico eseguito dalla polizia giudiziaria può essere utilizzato come prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato, senza necessità di perizia, quando l'operatore che ha svolto la comparazione deponga in dibattimento ed esponga gli elementi essenziali dell'attività compiuta.
- La comparazione delle impronte palmari o digitali non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e costituisce un accertamento di dati obiettivi, valutabile dal giudice sulla base della prova testimoniale dell'operatore e della documentazione in atti.
- Il risultato delle indagini dattiloscopiche può fondare il giudizio di colpevolezza anche in assenza di elementi sussidiari di conferma, purché l'impronta presenti un numero sufficiente di punti caratteristici coincidenti e non siano prospettate giustificazioni plausibili o prova contraria sulla presenza dell'imputato nel luogo del fatto.
- Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice può legittimamente valorizzare la gravità della condotta, i precedenti penali e la recidiva, anche se tali elementi, da soli, siano ritenuti sufficienti a escludere il beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; è invece sufficiente una valutazione fondata su elementi di disvalore individuale e del fatto ritenuti rilevanti dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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