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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14879/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per ICI relativo all’anno d’imposta 2012, concernente 21 immobili tra fabbricato, aree edificabili e terreni agricoli siti in Salerno. Il contribuente aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, richiamando anche una precedente vicenda relativa a un diverso avviso per la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. In appello la decisione era stata riformata solo parzialmente. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, deducendo nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio devolutivo dell’appello, motivazione apparente, nonché violazione delle norme sulla decadenza dell’accertamento, sostenendo che la Corte di giustizia tributaria avesse omesso di esaminare compiutamente le doglianze sulla nullità del primo e del secondo avviso di accertamento. La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione era inesistente: il ricorrente aveva depositato solo il ricorso notificato via PEC e le ricevute di accettazione/consegna in formato pdf, ma non nei formati informatici richiesti (.eml o .msg) né con attestazione conforme, impedendo la prova del perfezionamento della notifica e della instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, in caso di notificazione telematica, la prova del perfezionamento richiede il deposito del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna nel formato richiesto o, se del caso, in copia analogica attestata conforme. Poiché nel caso concreto erano stati prodotti solo file pdf, la notificazione è stata considerata inesistente e, per tale ragione, non era possibile né assegnare un termine per integrare la prova né ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato solo per la formulazione del motivo di ricorso, ma la Corte non esamina il merito perché arresta il giudizio alla soglia dell’ammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro della dedotta omissione di pronuncia e violazione del principio devolutivo dell’appello

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente in relazione alla lamentata motivazione apparente della sentenza tributaria di appello

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla decadenza dell’accertamento, dedotta come violata

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994

    impone, quando non sia possibile il deposito telematico dell’atto notificato, il deposito del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna, con attestazione di conformità se in copia analogica

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    la notificazione telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 6 d.P.R. n. 68 del 2005

    le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna costituiscono prova della spedizione e della pervenuta consegna del messaggio PEC

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per l’attestazione di conformità delle copie analogiche tratte dai documenti informatici

  • art. 372 c.p.c.

    la documentazione necessaria a provare la notificazione può essere prodotta fino all’udienza o all’adunanza camerale, ma la sua mancanza nei termini rileva ai fini dell’ammissibilità

  • art. 379 c.p.c.

    indicato come termine finale per la produzione in udienza del materiale probatorio della notificazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come termine finale per la produzione in camera di consiglio del materiale probatorio della notificazione

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione è esclusa quando la notifica è inesistente e non semplicemente nulla

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata sulla produzione dell’avviso di ricevimento come prova del perfezionamento notificatorio

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata sulla prova del compimento delle formalità notificatorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla giurisprudenza citata quale base per la richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento, in fattispecie analoghe

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso avviene via PEC, la prova del perfezionamento richiede il deposito della documentazione informatica idonea a dimostrare spedizione e consegna effettiva del messaggio, non essendo sufficiente un deposito in formato non conforme che non consenta il controllo tecnico della ricezione.
  • La mancanza delle ricevute telematiche nei formati richiesti o di equivalenti copie analogiche asseverate determina inesistenza della notificazione, non una semplice nullità sanabile, con conseguente inammissibilità del ricorso se il contraddittorio non risulta validamente instaurato.
  • L’art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione soltanto quando la notificazione esista ma sia viziata da nullità; se l’attività notificatoria è incompleta e non è dimostrato il raggiungimento dello scopo legale, la rinnovazione non è esperibile.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la documentazione comprovante la notifica può essere prodotta fino all’udienza o all’adunanza camerale, ma resta necessario che essa sia tecnicamente idonea a provare il perfezionamento della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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