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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29656/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, limitandosi a rideterminare la pena ex art. 133 c.p. in relazione a una condotta di indebita fruizione del reddito di cittadinanza. Secondo la ricostruzione riportata, all'imputato era contestato di avere, per ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del d.l. n. 4 del 2019, attestato falsamente il possesso di tutti i requisiti di legge, omettendo di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il ricorso articolava due doglianze: con la prima si denunciava la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che il principio richiamato dalla Corte territoriale sarebbe stato solo obiter dictum e che il reato doveva ritenersi abrogato per effetto della normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2023, con efficacia abrogativa differita al 1° gennaio 2024, in applicazione dell'art. 2 c.p.; con la seconda si deducevano vizi di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova, assumendo che l'istanza presentata tramite CAF fosse parzialmente illeggibile e non consentisse di individuare la sezione sulle misure cautelari, con conseguente necessità di acquisire l'originale sottoscritto dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, privi di specifica critica alle ragioni della decisione impugnata e fondati su interpretazioni giuridiche manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, disposta dall'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina, e quindi deroga legittimamente alla retroattività della lex mitior ex art. 2, comma secondo, c.p.; la scelta è stata ritenuta non irragionevole perché coordinata con la continuità della tutela penale dell'indebita percezione del beneficio sino alla sua sostituzione con nuove misure. Quanto al secondo motivo, è stata confermata la sufficienza del compendio probatorio, poiché agli atti era presente copia dell'istanza per il beneficio, la mancanza di firma era spiegata dal deposito tramite CAF e risultava che l'imputato avesse comunque percepito il beneficio consapevole della falsità della dichiarazione; le deduzioni difensive sono state giudicate mere asserzioni. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.l. n. 4 del 2019

    norma che disciplinava il beneficio del reddito di cittadinanza, indebitamente richiesto mediante falsa attestazione dei requisiti.

  • art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    disposizione incriminatrice ritenuta abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024, ma con salvezza delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    norma che ha disposto l'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, mantenendo ferma la punibilità dei fatti anteriori alla cessazione di efficacia.

  • art. 2, comma secondo, cod. pen.

    richiamato dalla difesa per invocare la retroattività della lex mitior; la Corte ha escluso che operi in modo pieno perché la disciplina abrogativa contiene una deroga espressa e ragionevole.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato per la rideterminazione della pena in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base normativa per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    nuova incriminazione riferita ai benefici analoghi introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, richiamata per il coordinamento sistematico della disciplina.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può essere accompagnata da una disciplina transitoria che mantenga la punibilità dei fatti commessi fino al termine di efficacia della normativa previgente; in tal caso la deroga al principio di retroattività della lex mitior è legittima se sorretta da una giustificazione plausibile e non irragionevole.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già affrontate e disattese nei gradi di merito senza una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito fondare la censura su mere affermazioni di incertezza fattuale se il giudice di merito ha valorizzato un compendio probatorio idoneo e coerente, specie quando risulti agli atti la documentazione essenziale della condotta contestata.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

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