Sentenza del 06/07/2021 n. 18992 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente contro estratti di ruolo e cartelle di pagamento relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Il ricorso per cassazione era stato notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento dalla data del 25/03/2014, ma il ricorrente non ha prodotto in Cassazione l'avviso di ricevimento comprovante la consegna all'intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della notificazione: la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata rende infatti incompleta la notifica e comporta l'inesistenza della stessa, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Non sono state disposte spese processuali in favore della resistente poiché essa non ha svolto difese. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico della ricorrente, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per le impugnazioni notificate dopo il 31/01/2013.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna della raccomandata, la data e l'identità del ricevente; la sua assenza impedisce di provare la notificazione.
art. 291 c.p.c.
La mancanza dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notificazione e non è suscettibile di rinnovazione ai sensi di questa norma.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater
Per le impugnazioni notificate dopo il 31/01/2013 sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)
Prevede la disciplina che consente il trattamento del ricorso in camera di consiglio da remoto senza la presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori, se non richiesta la discussione orale.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6 - ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 2, sent. n. 13639 del 04/06/2010; Sez. 2, sent. n. 70 del 04/01/2002
Costante orientamento secondo cui la mancata produzione dell'avviso di ricevimento in Cassazione determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilita del ricorso.
Massime di principio
- La notifica mediante raccomandata per gli atti di impugnazione in Cassazione richiede la produzione dell'avviso di ricevimento per provare la consegna: la sua assenza rende la notificazione inesistente e il ricorso inammissibile.
- L'inesistenza della notificazione non può essere sanata con la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; il difetto è quindi intransigibile e processualmente fatale.
- Anche se il ricorso ha profili di merito favorevoli, un difetto formale di notifica può determinare l'esito negativo: occorre cura documentale nella fase di notificazione degli atti per evitare l'inammissibilità.
- Per le impugnazioni notificate dopo il 31/01/2013 va considerato l'onere aggiuntivo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002; la dichiarazione di inammissibilità non esclude la valutazione di tale obbligo contributivo.
- Le procedure introdotte dal D.L. n. 137/2020 permettono, in determinati casi e se non richiesta la discussione orale, il trattamento del ricorso in camera di consiglio da remoto; tuttavia tali semplificazioni non comprimono i requisiti documentali indispensabili (es. avviso di ricevimento).
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