Cassazione Penale, Sentenza n. 132/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi distinti. Il ricorso di Francesco Pinto contestava la condanna per il reato di ricettazione di una pistola provento di furto del 4/12/2004, denunciando la violazione dell'art. 157 c.p. perché, a fronte della mancata determinazione della data in cui l'imputato avrebbe ricevuto l'arma,va ritenuta la coincidenza con la data del reato presupposto e quindi la prescrizione già maturata (termine ordinario estinto il 4/12/2012). Il ricorso di Crescenzio Solidoro denunciava la nullità del giudizio di appello per omessa/irregolare notifica della citazione: la notifica era stata tentata a un indirizzo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio (e risultata vana per "indirizzo insufficiente") e poi eseguita presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., deducendo che la notifica presso il difensore non fosse legittima perché non erano sussistite le condizioni previste dalla norma.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso di Crescenzio Solidoro fondato: ha rilevato che il primo tentativo di notifica era stato effettuato a un indirizzo diverso da quello eletto nel verbale di domicilio e che quindi l'impedimento alla notifica non era provato; la notifica presso lo studio del difensore non era pertanto giustificata e la citazione è nulla. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Solidoro e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Il ricorso di Francesco Pinto è stato invece dichiarato inammissibile per contenuto di merito (la censura riproponeva una diversa ricostruzione dei fatti senza confutare l'accertamento del secondo giudice circa il momento di acquisizione dell'arma); per Pinto è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Riferito al decorso dei termini di prescrizione: la corte evidenzia che, in assenza di accertamento della data di ricezione della cosa, la presunzione può far decorrere la prescrizione dalla data del reato presupposto; tuttavia il giudice di merito aveva ricostruito fattualmente una ricezione in epoca successiva, decisione non sindacabile in sede di cassazione se il ricorso non ne contesta specificamente gli elementi probatori.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica presso lo studio del difensore solo se la notifica al domicilio eletto è risultata impossibile per indirizzo "insufficiente" o analogo impedimento; nel caso la Corte ha rilevato che il primo tentativo era stato fatto a indirizzo diverso da quello eletto, quindi non risultava provata l'impossibilità della notifica al domicilio e la notifica al difensore è stata ritenuta illegittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità del ricorso, la possibilità di applicare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale misura nel caso di Pinto, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Citata in relazione al principio secondo cui, per l'applicazione delle sanzioni per ricorso inammissibile, occorre valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi esplicativi la Corte ha ritenuto di applicare la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riformulare una diversa ricostruzione dei fatti se il ricorso non contesta specificamente i concreti elementi probatori e le valutazioni effettuate dai giudici di merito; le doglianze devono essere di diritto o impugnare in modo puntuale la logica e l'apprezzamento probatorio.
- Quando la data di ricezione di un bene oggetto di ricettazione non è accertata, la prescrizione può decorrere dalla data del reato presupposto solo se non è possibile alcun accertamento contrario; tuttavia il giudice di merito può ritenere plausibile una ricezione in epoca successiva se vi sono elementi probatori che lo supportano.
- La notifica presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è legittima soltanto se la notifica al domicilio eletto è effettivamente risultata impossibile per cause inerenti all'indicazione dell'indirizzo (indirizzo insufficiente/inidoneo); un primo tentativo a un indirizzo diverso da quello eletto non prova l'impossibilità di notificare al domicilio e può determinare la nullità della citazione.
- La nullità della citazione processuale determina la nullità del giudizio e della sentenza impugnata con obbligo di nuovo giudizio; pertanto le formalità di notifica devono essere rispettate con elevata precisione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova che l'inammissibilità non sia dipesa da colpa del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →