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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20880/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP nei confronti di Tellenio limitatamente al reato di cui all'art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo/eversione) per mancata sussistenza di gravi indizi. Il Procuratore contestava la valutazione del Tribunale: avrebbe ritenuto erroneamente irrilevanti elementi probatori (valutando l'efficacia concreta anziché la potenzialità offensiva del gruppo), omesso di considerare attività non materiali e i collegamenti telematici fra gli indagati, sottostimato la rilevanza delle ricerche online di armi e dell'attività di proselitismo e reclutamento sui canali Telegram, e quindi sbagliato nel concludere per l'assenza di una struttura organizzativa anche rudimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva una diversa valutazione delle risultanze di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del Tribunale per il riesame, che aveva accertato l'assenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione di tipo eversione/terrorismo (art. 270-bis): il gruppo, attivo principalmente sul web, si era concretizzato solo in due iniziative materiali fallimentari, mancavano collegamenti con organizzazioni più ampie, non risultavano luoghi di ritrovo, risorse economiche o possesso effettivo di armi. Gli elementi relativi a Tellenio (diffusione di un manuale S.E.R.E. reperibile online; essere stato contattato per una ricerca senza poi addivenire all'azione) sono stati ritenuti insufficienti a fondare la sua appartenenza all'associazione. La Corte ha quindi confermato che la sola attività di propaganda e negazionismo integrava invece il reato previsto dall'art. 604-bis c.p., per il quale l'ordinanza originaria è stata confermata; inoltre il Tribunale per il riesame aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, per integrare il reato associativo con finalità terroristiche/eversione, è necessaria la prova di una struttura organizzativa idonea a perseguire l'intento criminoso (anche rudimentale), non è sufficiente la mera proclamazione ideologica o attività esclusivamente propagandistica o alcuni tentativi fallimentari.

  • art. 604-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta di propaganda, istigazione e apologia a sfondo razziale/etnico/religioso (negazionismo e apologia della Shoah) sulla base dei contenuti diffusi tramite canali Telegram; quindi attività telematiche di diffusione ideologica possono integrare tale reato.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione, chiamata a valutare doglianze sulla motivazione del giudice del merito relative ai gravi indizi, è limitata nel sindacare la valutazione delle prove: non è consentito proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze che rimangono oggetto della cognizione di merito.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammessa la mera richiesta di rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: le censure devono riguardare vizi di diritto o carenze logiche/plausibilità della motivazione.
  • Per il reato associativo (art. 270-bis c.p.) non basta la diffusione di idee estremiste o singoli tentativi fallimentari: è necessario dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a perseguire fini eversivi, anche se rudimentale (luoghi di ritrovo, ruoli, risorse, capacità operative concrete o collegamenti con organizzazioni più ampie).
  • L'attività online di propaganda, proselitismo e negazionismo può integrare specifici reati di propaganda e istigazione a delinquere a sfondo razziale (art. 604-bis c.p.), ma tale attività può essere penalmente distinta dalla partecipazione a un'associazione a carattere eversivo.
  • Ricerche online di armi o riferimenti a strumenti offensivi assumono rilievo probatorio, ma la loro rilevanza penale è significativamente maggiore se corredate da possesso effettivo, atti concreti di approvvigionamento o elementi organizzativi che dimostrino capacità operativa.
  • Elemento isolato come la diffusione di materiali reperibili liberamente in rete o il contatto casuale con il presunto capo, senza seguito operativo, di norma non è sufficiente a fondare gravissimi indizi di appartenenza a un'associazione di tipo terroristico/eversione.

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