Cassazione Civile, Ordinanza n. 25402/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001. La Corte d'appello di Perugia, in sede di riassunzione dopo precedente declaratoria di competenza, aveva accolto la domanda riconoscendo un indennizzo di Euro 2.000,00, ma aveva liquidato le spese del giudizio di merito applicando la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, invece della tabella n. 12, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d'appello. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei parametri dei d.m. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la corretta liquidazione avrebbe dovuto seguire i parametri del giudizio contenzioso avanti alla Corte d'appello. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione degli artt. 3 e 5-ter della legge n. 89/2001 e dell'art. 44 c.p.c., perché il decreto sarebbe stato pronunciato in sede di opposizione ex art. 5-ter, a contraddittorio pieno, senza il previo esperimento della fase monocratica davanti al giudice monocratico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando le spese del giudizio di merito secondo la tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, con condanna del Ministero al relativo pagamento in favore della ricorrente, oltre alle spese del giudizio di legittimità, entrambe con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre affermato che non era dovuto il contributo unificato trattandosi di ricorso per equa riparazione.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come base della regolazione delle spese secondo soccombenza e per censurare la liquidazione operata dal giudice di merito
art. 2233 c.c.
richiamato insieme ai parametri forensi per contestare la quantificazione dei compensi
d.m. 55/2014
la Corte afferma che per il giudizio ex lege n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello va applicata la tabella n. 12, non la tabella n. 8
d.m. 37/2018
richiamato tra i parametri della liquidazione delle spese
legge n. 89/2001
la procedura di equa riparazione è qualificata come procedimento contenzioso con provvedimento finale avente sostanza di sentenza
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo incidentale
art. 3 legge n. 89/2001
indicato come fase monocratica del procedimento di equa riparazione
art. 5-ter legge n. 89/2001
richiamato dal Ministero per sostenere l'erroneità della pronuncia in sede di opposizione
art. 44 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassato il decreto sulle spese e senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
art. 5 legge n. 89/2001
richiamato nel ragionamento della Corte sulla fase di opposizione quale sede di delibazione della domanda
art. 5-ter legge n. 89/2001
la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, esaurita la fase monocratica, l'opposizione è la sede di delibazione della domanda di indennizzo
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la liquidazione delle spese del giudizio di merito va effettuata secondo la tabella del d.m. 55/2014 riferita ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte d'appello, poiché il procedimento ha natura contenziosa e il provvedimento finale, pur formalmente denominato decreto, ha sostanza di sentenza.
- La fase di opposizione nel procedimento ex legge n. 89/2001 è la sede processuale di decisione sulla domanda di equo indennizzo; una volta esaurita la fase monocratica, se il giudice dell'opposizione declina la competenza o conferma la declinatoria, la parte istante deve riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente senza dover reiterare la fase monocratica né richiedere un nuovo decreto monocratico.
- Quando la cassazione investe esclusivamente la statuizione sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e rideterminare le spese processuali.
- Nel regime delle spese, opera il principio di soccombenza anche nei giudizi di legittimità, con possibilità di distrazione in favore del difensore antistatario se dichiarata la relativa istanza.
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