Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25402/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001. La Corte d'appello di Perugia, in sede di riassunzione dopo precedente declaratoria di competenza, aveva accolto la domanda riconoscendo un indennizzo di Euro 2.000,00, ma aveva liquidato le spese del giudizio di merito applicando la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, invece della tabella n. 12, relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d'appello. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei parametri dei d.m. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che la corretta liquidazione avrebbe dovuto seguire i parametri del giudizio contenzioso avanti alla Corte d'appello. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione degli artt. 3 e 5-ter della legge n. 89/2001 e dell'art. 44 c.p.c., perché il decreto sarebbe stato pronunciato in sede di opposizione ex art. 5-ter, a contraddittorio pieno, senza il previo esperimento della fase monocratica davanti al giudice monocratico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rideterminando le spese del giudizio di merito secondo la tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, con condanna del Ministero al relativo pagamento in favore della ricorrente, oltre alle spese del giudizio di legittimità, entrambe con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre affermato che non era dovuto il contributo unificato trattandosi di ricorso per equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come base della regolazione delle spese secondo soccombenza e per censurare la liquidazione operata dal giudice di merito

  • art. 2233 c.c.

    richiamato insieme ai parametri forensi per contestare la quantificazione dei compensi

  • d.m. 55/2014

    la Corte afferma che per il giudizio ex lege n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello va applicata la tabella n. 12, non la tabella n. 8

  • d.m. 37/2018

    richiamato tra i parametri della liquidazione delle spese

  • legge n. 89/2001

    la procedura di equa riparazione è qualificata come procedimento contenzioso con provvedimento finale avente sostanza di sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo incidentale

  • art. 3 legge n. 89/2001

    indicato come fase monocratica del procedimento di equa riparazione

  • art. 5-ter legge n. 89/2001

    richiamato dal Ministero per sostenere l'erroneità della pronuncia in sede di opposizione

  • art. 44 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassato il decreto sulle spese e senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito

  • art. 5 legge n. 89/2001

    richiamato nel ragionamento della Corte sulla fase di opposizione quale sede di delibazione della domanda

  • art. 5-ter legge n. 89/2001

    la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, esaurita la fase monocratica, l'opposizione è la sede di delibazione della domanda di indennizzo

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la liquidazione delle spese del giudizio di merito va effettuata secondo la tabella del d.m. 55/2014 riferita ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte d'appello, poiché il procedimento ha natura contenziosa e il provvedimento finale, pur formalmente denominato decreto, ha sostanza di sentenza.
  • La fase di opposizione nel procedimento ex legge n. 89/2001 è la sede processuale di decisione sulla domanda di equo indennizzo; una volta esaurita la fase monocratica, se il giudice dell'opposizione declina la competenza o conferma la declinatoria, la parte istante deve riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come competente senza dover reiterare la fase monocratica né richiedere un nuovo decreto monocratico.
  • Quando la cassazione investe esclusivamente la statuizione sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e rideterminare le spese processuali.
  • Nel regime delle spese, opera il principio di soccombenza anche nei giudizi di legittimità, con possibilità di distrazione in favore del difensore antistatario se dichiarata la relativa istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.