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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-82/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 21 February 2024. — Nextrend GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing toilet units (part of – ) – Earlier Community design – Grounds for invalidity – Individual character – Different overall impression – Degree of freedom of the designer – Article 6 and Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-82/23

Giurisprudenza europea62023TJ0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Nextrend contro la decisione EUIPO che aveva negato la nullità di un disegno comunitario relativo a unità toilette. Conferma che non possono essere introdotti tardivamente nuovi disegni anteriori per ampliare il perimetro della domanda di nullità e che, nel confronto con il solo disegno anteriore D1, il disegno contestato presenta un’impressione generale diversa. La sentenza ribadisce anche i criteri sull’utilizzatore informato, sulla libertà del progettista e sulla motivazione degli atti EUIPO.

Nullità di disegno comunitario registrato per asserita mancanza di carattere individuale di un sedile/copriwater: la Corte conferma che il disegno contestato produce un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore D1 e respinge la censura sull’introduzione tardiva di ulteriori disegni anteriori.

La questione giuridica

Se la decisione EUIPO fosse viziata da difetto di motivazione e, soprattutto, se in un procedimento di nullità ex regolamento n. 6/2002 fosse possibile fondare l’impugnazione anche su disegni anteriori ulteriori rispetto a quelli indicati nell’istanza iniziale; inoltre, se il disegno contestato mancasse di carattere individuale perché non produceva un’impressione generale diversa, tenuto conto del grado di libertà del progettista e della prospettiva dell’utilizzatore informato.

Principio di diritto

In un procedimento di nullità di disegno comunitario, l’istanza iniziale determina l’oggetto del contenzioso quanto ai disegni anteriori invocati: non è consentito aggiungere in corso di causa nuovi disegni anteriori diversi da quelli indicati nell’istanza, poiché ciò altererebbe l’oggetto della controversia e vanificherebbe le esigenze di buona conduzione del procedimento. Quanto al merito, il carattere individuale va valutato in modo sintetico, dal punto di vista dell’utilizzatore informato e tenendo conto della limitata libertà del progettista; nel caso di specie, le differenze individuate tra i due modelli di copriwater erano sufficienti a escludere che il disegno contestato producesse la stessa impressione generale del disegno anteriore D1.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 62 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti i), v) e vi), del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di disegno comunitario per unità toilette e carattere individuale

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Nextrend GmbH contro una decisione della Terza Commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato per "toilet units (part of – )". Il contenzioso ruota attorno alla mancanza di carattere individuale del disegno contestato rispetto a un disegno anteriore evocato dalla ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

Nextrend aveva chiesto dinanzi a EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno contestato, invocando inizialmente il disegno anteriore D1 e, in una fase successiva del procedimento amministrativo, anche i disegni tedeschi DM/073 640-5 e DM/073 640-6. La Divisione Annullamento aveva respinto la domanda; la Commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo che il disegno contestato producesse sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella del disegno D1 e che i disegni tedeschi ulteriormente richiamati non potessero essere presi in considerazione perché introdotti tardivamente.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è chiamato a verificare tre censure principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 62 del regolamento n. 6/2002;
  • violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, per il mancato esame dei disegni tedeschi introdotti successivamente;
  • violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, per erronea valutazione dell’utilizzatore informato, del grado di libertà del progettista e dell’impressione generale.

Motivazione degli atti EUIPO

Quanto al primo motivo, il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione degli atti EUIPO ha la stessa portata dell’articolo 296 TFUE: la motivazione deve essere chiara e univoca, ma non deve rispondere in modo esaustivo a ogni argomento delle parti. Nel caso di specie, la decisione impugnata era sufficientemente motivata sia sulla limitata libertà del progettista per i copriwater, sia sulla qualificazione di taluni elementi come non trascurabili, sia sulla valutazione comparativa complessiva dei disegni.

Introduzione tardiva di nuovi disegni anteriori

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma la propria giurisprudenza già espressa nella causa "Shower drainage channel". In una domanda di nullità, l’istanza iniziale determina l’oggetto del procedimento: essa deve indicare e riprodurre i disegni anteriori invocati, ai sensi degli articoli 52 e 53 del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 28 del regolamento n. 2245/2002. L’articolo 63, paragrafo 2, consente a EUIPO di prendere in considerazione fatti o prove tardivi, ma non permette di sostituire o ampliare i disegni anteriori inizialmente dedotti, perché ciò muterebbe l’oggetto della controversia e comprometterebbe la regolarità e la durata del procedimento. I disegni DM/073 640-5 e DM/073 640-6, essendo stati menzionati solo in un momento successivo, non potevano quindi essere esaminati.

Utilizzatore informato e libertà del progettista

Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che l’utilizzatore informato si colloca a metà tra consumatore medio ed esperto del settore: usa il prodotto conforme alla sua destinazione, conosce i diversi modelli del settore e presta un livello di attenzione relativamente elevato. La Commissione di ricorso non aveva, secondo il Tribunale, ristretto indebitamente tale nozione, né aveva escluso che l’utilizzatore informato potesse conoscere i modelli prodotti nel corso del procedimento.

Quanto alla libertà del progettista, il Tribunale conferma che, per un copriwater, essa è limitata da vincoli tecnici e funzionali, in particolare dalla necessità di adattarsi alla forma del vaso e di coprirne il sedile. In tale contesto, differenze anche relativamente piccole assumono maggiore rilievo nella valutazione dell’impressione generale.

Impressione generale e carattere individuale

Nel raffronto con il disegno anteriore D1, la Commissione di ricorso aveva individuato più differenze visibili: la presenza di una cavità rettangolare sul retro del copriwater, un coperchio rettangolare fisso nella parte posteriore, un solo pomello di comando nel disegno contestato invece di due pomelli laterali nel disegno anteriore, nonché una diversa conformazione del bordo posteriore. Il Tribunale ritiene che tali differenze non possano essere considerate marginali o trascurabili e che siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il disegno contestato dovrebbe essere valutato alla luce di una combinazione di elementi tratti da più disegni anteriori: la comparazione ai fini del carattere individuale deve essere effettuata rispetto a uno o più disegni anteriori presi singolarmente, non mediante una ricostruzione composita del preesistente.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il ricorso è integralmente respinto. EUIPO sopporta le proprie spese, mentre Nextrend è condannata a rifondere le spese sostenute dagli intervenienti davanti al Tribunale. Il Tribunale precisa inoltre che la pronuncia di rigetto conferma, sul piano delle spese del procedimento amministrativo, quanto stabilito nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno registratocarattere individualeutilizzatore informatomotivazione degli atti di euipo

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