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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24395/2026 del 02/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due lavoratori, già addetti dal 31/10/2013 al 31/12/2019 ai servizi socio-assistenziali affidati dal Comune a un'A.T.I. composta anche dalla cooperativa loro datrice di lavoro, hanno agito ex art. 1676 c.c. per ottenere la condanna solidale della cooperativa e del Comune al pagamento del t.f.r. e di alcune retribuzioni rimaste insolute. In primo grado la domanda è stata accolta solo verso la cooperativa e rigettata verso il Comune; in appello, invece, il Comune è stato condannato in solido con la cooperativa. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d'appello, deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese senza adeguata base legale; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo esistente e sufficiente richiamando l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito prodotta dalle parti, e ha escluso la denunciata violazione del principio di soccombenza. Ha poi precisato che il potere di compensazione delle spese è discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'assenza di motivazione logica e coerente. Ha inoltre distinto un precedente richiamato dai ricorrenti, perché in quel caso il contrasto di merito riguardava una questione principale già coperta da un orientamento consolidato di legittimità, mentre nel caso odierno il tema dell'autonoma soggettività dell'ATI era solo presupposto rispetto alla questione centrale della responsabilità solidale del committente verso i crediti dei dipendenti di una impresa dell'ATI. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha reputato non fondati i due motivi contro la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, ritenendo che la motivazione fosse concreta e non apparente e che la valutazione sulla compensazione rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente, oltre al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    Norma posta a fondamento dell'azione dei lavoratori per ottenere dal committente il pagamento dei crediti maturati verso l'appaltatore o l'esecutore dei lavori/servizi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del principio di soccombenza in tema di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come norma che consente, nei casi previsti, la compensazione delle spese; il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'apparenza della motivazione sulla compensazione delle spese; la Corte esclude il vizio perché la motivazione è ritenuta esistente e sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, utilizzata per il primo motivo.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale sul motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, utilizzata per il secondo motivo.

  • art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.

    Applicata dalla Corte per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme aggiuntive in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 380 bis, ult. co., c.p.c.

    Richiamato come base processuale per l'applicazione delle condanne ulteriori accessorie alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Citato solo nel confronto con altro precedente, per distinguere un caso di sospensione della prescrizione che non riguarda la presente controversia.

Massime di principio

  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando indichi una ragione concreta e riferita al caso, come l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, e non è apparente solo perché la parte la contesta.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è limitato: la Corte di cassazione può controllare il rispetto del principio di soccombenza e l'esistenza di una motivazione logica e coerente, ma non sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito sulla opportunità della compensazione.
  • L'oscillazione della giurisprudenza di merito può giustificare la compensazione delle spese solo se attiene a una questione effettivamente centrale nella controversia; se il contrasto riguarda un profilo meramente presupposto o marginale rispetto alla questione decisiva, la giustificazione può essere ritenuta diversa nei casi concreti.
  • Ai fini della compensazione delle spese, un orientamento consolidato di legittimità sulla questione principale rende normalmente irrilevante il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito su quel medesimo tema; viceversa, se il contrasto investe un tema diverso o solo pregiudiziale, la valutazione del giudice di merito resta sindacabile solo nei limiti dell'apparenza o illogicità della motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla compensazione delle spese non può trasformarsi in un riesame del merito della decisione discrezionale del giudice di appello, salvo violazione del principio della parte totalmente vittoriosa o motivazione mancante/apparente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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