Cassazione Civile, Ordinanza n. 11737/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affiliato)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti negoziali tra una società affiliata e il gruppo Vodafone: un contratto di franchising per un punto vendita, un successivo contratto di affitto di ramo d'azienda con società del gruppo addetta alla gestione dei negozi, e poi un rinnovo/modifica del franchising nel 2011. Nel 2013 Vodafone Italia comunicava il recesso dal franchising con preavviso di tre mesi, facendo cessare anche il collegato affitto di azienda. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il recesso per violazione della durata minima di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 129/2004, aveva considerato il comportamento tenuto nel periodo di preavviso come contrario a buona fede e aveva ravvisato anche la violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. per l'avvio di un'attività identica in zona da parte della società del gruppo. I ricorrenti censuravano: 1) l'applicabilità della durata minima triennale anche al franchising a tempo indeterminato; 2) la presunta contraddittorietà tra sentenza parziale e definitiva sulla natura autonoma o unitaria dei rapporti di franchising; 3) l'asserita mutatio libelli per avere l'attrice introdotto una domanda nuova sulla nullità/illegittimità del recesso; 4) l'erronea applicazione dell'art. 2557 c.c. e la mancanza di prova dello sviamento di clientela e del danno; 5) l'omesso esame di fatti decisivi nella quantificazione del danno. Il ricorrente incidentale contestava invece il rigetto di alcune domande di condanna che riteneva già formulate, nonché la liquidazione del danno e il periodo considerato per il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi principali relativi alla durata minima del franchising, alla pretesa contraddizione tra le due sentenze di merito, alla dedotta mutatio libelli, alla violazione dell'art. 2557 c.c. e ai vizi motivazionali sulla prova e quantificazione del danno. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo del ricorso incidentale e inammissibili gli altri due, perché rivolti in sostanza a un nuovo apprezzamento del merito. È stata disposta la compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, L. n. 129/2004
La durata minima di tre anni del rapporto di affiliazione commerciale viene letta come presidio a tutela dell'affiliato anche nel franchising a tempo indeterminato, poiché il recesso anticipato dell'affiliante prima di tale termine può risultare contrario a buona fede e quindi abusivo.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato per l'interpretazione della norma sulla durata del franchising, da compiersi secondo i criteri dell'interpretazione letterale e sistematica.
art. 2557 c.c.
Il divieto di concorrenza post-contrattuale è considerato violato quando il soggetto obbligato avvii una nuova attività identica a quella dell'altra parte nella stessa zona, con conseguente possibile danno risarcibile.
art. 2043 c.c.
La responsabilità per concorrenza vietata è ricondotta alla clausola generale del fatto illecito e al conseguente obbligo risarcitorio, nei limiti del danno provato.
art. 2697 c.c.
La prova del danno e del nesso causale resta a carico di chi lo allega; il motivo che mira a contestare il giudizio di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 riguarda un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di prove o deduzioni difensive, e che in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito.
art. 183 c.p.c.
La modifica della domanda è ammessa se rimane connessa alla vicenda sostanziale e non pregiudica il contraddittorio; non integra di per sé mutatio libelli.
art. 112 c.p.c.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di affiliazione commerciale, il recesso dell'affiliante deve essere esercitato nel rispetto della buona fede oggettiva e della correttezza; anche nei rapporti a tempo indeterminato il recesso può essere sindacato se interviene prima del tempo minimo ragionevole necessario all'ammortamento dell'investimento dell'affiliato.
- La qualificazione di un rapporto come autonomo o unitario dipende dall'interpretazione del testo contrattuale e dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle clausole o delle risultanze documentali.
- La doglianza di mutatio libelli è infondata quando la modifica della domanda avviene nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c., resta collegata alla medesima vicenda sostanziale e non compromette il diritto di difesa della controparte.
- Il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. può essere integrato dall'avvio, nella stessa area, di un'attività identica o comunque sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'impresa protetta, con valutazione rimessa al giudice di merito.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente di contestare la sufficienza della motivazione, la completezza della CTU o la valutazione delle prove.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede una specifica allegazione del contenuto della domanda o eccezione e dei passaggi processuali in cui essa è stata proposta; il ricorso deve consentire alla Corte la verifica immediata della ritualità della deduzione.
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