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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10668/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non consentito perché diretto a contestare la sola quantificazione della pena, profilo non sindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 luglio 2024, deduceva esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La doglianza era formulata in termini generici e privi di concreta specificità e riguardava la misura della pena, inclusa la graduazione del trattamento punitivo rispetto alla pena base e agli eventuali aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa in appello fosse sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    L'onere motivazionale sulla determinazione della pena può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione, senza necessità di una motivazione analitica.

  • cod. pen.

    La graduazione della pena, inclusi pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo se assente, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Una censura sulla congruità della pena è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica dell'entità del trattamento sanzionatorio senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • L'obbligo di motivazione sulla commisurazione della pena può essere adempiuto anche con un richiamo sintetico agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti, soprattutto quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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