Cassazione Penale, Ordinanza n. 10668/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non consentito perché diretto a contestare la sola quantificazione della pena, profilo non sindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 luglio 2024, deduceva esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La doglianza era formulata in termini generici e privi di concreta specificità e riguardava la misura della pena, inclusa la graduazione del trattamento punitivo rispetto alla pena base e agli eventuali aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa in appello fosse sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
L'onere motivazionale sulla determinazione della pena può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione, senza necessità di una motivazione analitica.
cod. pen.
La graduazione della pena, inclusi pena base, aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo se assente, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Una censura sulla congruità della pena è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica dell'entità del trattamento sanzionatorio senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'obbligo di motivazione sulla commisurazione della pena può essere adempiuto anche con un richiamo sintetico agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti, soprattutto quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
Come è indicizzato
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