Sentenza n. 522/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. 16950 del 5 luglio 2023, conosciuta in pari data, con la quale l’amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di proroga della concessione 1384/99; nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a. del Comune al risarcimento dai danni patiti dalla ricorrente in ragione dell’illegittimo esercizio, da parte della resistente, della propria attività amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga della concessione di costruzione e gestione di un impianto sportivo comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto la richiesta di proroga della concessione, originariamente rilasciata il 24 novembre 1999 e avente durata ventiquennale, con scadenza il 24 novembre 2023. Il primo motivo deduceva incompetenza e violazione del principio del contrarius actus, sostenendo che il diniego avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio comunale, poiché tale organo aveva approvato i progetti dell'impianto. Il secondo motivo deduceva violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 19, comma 2-bis, della legge n. 109/1994, nonché eccesso di potere, assumendo che la richiesta dovesse essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell'affidamento, in applicazione del principio tempus regit actum. Con il terzo motivo è stata proposta domanda risarcitoria per lesione dell'interesse legittimo, conseguente all'illegittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo rilevando che la proroga non è un provvedimento di secondo grado e che il diniego non ha natura di revoca o annullamento, ma costituisce un atto dichiarativo dell'effetto già prodotto dalla scadenza del termine previsto dalla convenzione. Il giudice ha inoltre ritenuto il diniego conforme al diritto dell'Unione europea e al principio di concorrenza: una proroga non prevista dalla disciplina applicabile avrebbe comportato un nuovo affidamento senza gara. Ha richiamato il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 17/2021 secondo cui, nelle concessioni di durata, non sussiste un diritto alla prosecuzione del rapporto e le sopravvenienze normative possono incidere anche su precedenti atti o giudicati favorevoli. Ha respinto il secondo motivo perché la richiesta di proroga doveva essere valutata secondo la normativa vigente al momento della sua decisione, in applicazione del tempus regit actum, e non secondo la legge n. 109/1994 vigente al momento della stipula della convenzione. La domanda risarcitoria è stata rigettata per carenza dell'ingiustizia del danno, essendo stato ritenuto legittimo il provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
È indicato quale base processuale della domanda risarcitoria proposta dalla concessionaria; la domanda è stata rigettata perché non risultava un provvedimento illegittimo lesivo.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria è stata esclusa per mancanza dell'ingiustizia del danno, derivante dalla ritenuta legittimità del diniego.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo è stato respinto insieme alle altre censure.
art. 19, comma 2-bis, l. 109/1994
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma ritenuta non applicabile alla richiesta di proroga esaminata nel 2023.
Massime di principio
- Il diniego di proroga di una concessione di durata, quando si limita a prendere atto della scadenza del termine convenzionale e dell'assenza di una base normativa per la prosecuzione, non costituisce un provvedimento di secondo grado e non è soggetto al principio del contrarius actus proprio degli atti di revoca o annullamento.
- La proroga di una concessione scaduta o in scadenza, ove non prevista dalla disciplina applicabile, integra sostanzialmente un nuovo affidamento; la sua concessione senza gara contrasta con il principio di concorrenza.
- La richiesta di proroga relativa a un rapporto concessorio di durata deve essere valutata in base alla normativa e alla situazione di fatto vigenti al momento dell'adozione della decisione amministrativa, secondo il principio tempus regit actum, e non necessariamente secondo la disciplina vigente al momento dell'originario affidamento.
- Nelle concessioni di durata non sussiste, in assenza di una specifica base normativa, un diritto dell'originario concessionario alla prosecuzione del rapporto oltre la scadenza; anche precedenti atti amministrativi o giudicati favorevoli non impediscono l'incidenza di sopravvenienze normative sul rapporto.
- La domanda risarcitoria per lesione di interesse legittimo presuppone l'illegittimità dell'azione amministrativa e un danno ingiusto; esclusa l'illegittimità del provvedimento impugnato, manca il requisito dell'ingiustizia del danno.
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