Sentenza del 18/09/2019 n. 23219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Abruzzo, sostenendo che la sentenza civile che condannava la Bianchi S.r.l. al pagamento del prezzo residuo di una compravendita immobiliare dovesse essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro del 3%. Secondo l'Agenzia, non era stata provata l'effettiva applicazione dell'IVA alla compravendita, poiché mancavano un atto pubblico e riscontri contabili; pertanto, non avrebbe dovuto operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Ha chiarito che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro è imperativo e non dipende dalla scelta delle parti né dalla prova che l'IVA sia stata materialmente versata. È sufficiente che l'operazione rientri oggettivamente nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esente. Nel caso concreto, la cessione di un'area edificabile tra soggetti imprenditori era stata correttamente qualificata come operazione rientrante nell'attività d'impresa e, quindi, soggetta al regime IVA ai fini dell'alternatività. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della tariffa
La norma disciplina l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro alle sentenze di condanna. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha escluso l'applicazione dell'aliquota proporzionale perché la sentenza riguardava un'operazione immobiliare rientrante nel campo dell'IVA.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
Prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, l'imposta di registro si applica, di regola, in misura fissa, anche se l'operazione è esente da IVA.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, nota II, parte I, della tariffa
Rileva per la tassazione delle sentenze di condanna collegate a operazioni soggette a IVA; in presenza del presupposto IVA, opera il regime di alternatività con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 4
Individuano, rispettivamente, le operazioni soggette a IVA e il requisito dell'esercizio abituale di un'attività d'impresa. La cessione immobiliare effettuata da soggetti imprenditori nell'esercizio dell'attività d'impresa può rientrare nel campo IVA anche se concretamente esente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di impugnare in cassazione la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Tale motivo non può essere utilizzato per rimettere in discussione gli accertamenti fattuali già compiuti dal giudice di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma non è stato applicato perché il ricorrente era un'amministrazione dello Stato, esente tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel rapporto tra IVA e imposta di registro non prevale il tributo scelto o materialmente pagato dalle parti: occorre individuare il regime fiscale imposto dalla legge in base alla natura concreta dell'operazione.
- Ai fini dell'alternatività è sufficiente la cosiddetta soggezione teorica all'IVA: l'operazione può rientrare nel campo IVA anche se è esente o se non è dimostrato che l'imposta sia stata effettivamente addebitata e versata.
- Per stabilire se una cessione immobiliare rientra nell'IVA occorre considerare concretamente i soggetti coinvolti, la natura del bene e il fatto che il trasferimento sia stato effettuato nell'esercizio abituale di un'attività d'impresa.
- La mancanza di un atto pubblico o di documentazione contabile dell'IVA non esclude automaticamente il regime IVA, se il giudice ha accertato che l'operazione possiede oggettivamente i relativi presupposti.
- In cassazione, una censura per violazione di legge non consente di contestare indirettamente gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; tali contestazioni richiedono un diverso e specifico motivo di impugnazione, nei limiti previsti dalla legge.
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