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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-585/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 October 2025. — Doors Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing doors – Late filing of the statement setting out the grounds of appeal before the Board of Appeal – Calculation of time limits – Action inadmissible – Article 57 of Regulation (EC) No 6/2002 and Article 51(2) of Regulation (EC) No 2245/2002 – Restitutio in integrum – Failure to pay the fee – Article 67(3) of Regulation No 6/2002 – Related to a counterclaim for a declaration of invalidity – Article 91(2) of Regulation No 6/2002. — Case T-585/24

Giurisprudenza europea62024TJ0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva dichiarato irricevibile l’appello di Doors Bulgaria EOOD. La memoria dei motivi era stata depositata oltre il termine di quattro mesi decorrente dalla notificazione del provvedimento di primo grado, notificazione ritenuta valida secondo le regole tecniche applicabili. In assenza del pagamento della tassa, non poteva neppure ritenersi proposta una domanda di restitutio in integrum; parimenti, la sospensione del procedimento per la pendenza di una riconvenzionale nazionale di nullità non era più praticabile.

Disegno comunitario registrato: inammissibilità dell’impugnazione dinanzi alla commissione di ricorso per tardivo deposito delle motivazioni, con conseguente irrilevanza dell’istanza di restitutio in integrum non accompagnata dal pagamento della tassa e del rinvio del procedimento per litispendenza nazionale.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente dichiarato irricevibile l’appello contro la decisione della divisione d’annullamento per tardivo deposito della memoria dei motivi; se potesse operare la restitutio in integrum in assenza del pagamento della tassa; se la presenza di un’azione riconvenzionale di nullità pendente davanti a un giudice per i disegni dell’UE imponesse la sospensione del procedimento dinanzi a EUIPO ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002; e se il Tribunale potesse ordinare a EUIPO di sospendere il procedimento o decidere nel merito.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 57 del regolamento n. 6/2002, il termine di quattro mesi per il deposito della memoria dei motivi decorre dalla notificazione della decisione secondo le modalità tecniche valide applicabili, e non dal momento in cui la parte dichiara di averne avuto conoscenza interna; la mancata osservanza di tale termine rende l’appello irricevibile ai sensi dell’articolo 35 del regolamento n. 2245/2002. Una domanda di restitutio in integrum non può essere considerata proposta se non è versata la tassa prescritta dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Inoltre, la sospensione ex articolo 91, paragrafo 2, non può essere imposta quando, al momento rilevante, l’appello è già divenuto irricevibile e le informazioni sulla riconvenzionale nazionale sono pervenute tardivamente; il Tribunale non può comunque impartire ordini a EUIPO, ma solo annullare o confermare l’atto impugnato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 25, 35, 57, 67, 80, 84, 86 e 91
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articoli 35, 51, 51(2) e 58
  • Decisione del Direttore esecutivo EUIPO EX-23-13 del 15 dicembre 2023
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106(3) e articolo 134(1)

Disegno comunitario registrato: irricevibilità dell’appello e sospensione per azione riconvenzionale

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Doors Bulgaria EOOD avverso una decisione della terza commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un disegno dell’Unione europea rappresentante porte. Il Tribunale affronta soprattutto la questione della tempestività della memoria dei motivi d’appello, nonché quella della restitutio in integrum e della sospensione del procedimento per una riconvenzionale pendente davanti a un giudice nazionale qualificato come giudice dei disegni dell’UE.

Fatti e procedimento amministrativo

Top Ten EOOD aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato n. 3119601-0012, registrato per porte, invocando la mancanza di novità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6 del medesimo regolamento. La divisione d’annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato il disegno invalido il 4 gennaio 2024.

Doors Bulgaria aveva presentato avviso di ricorso il 29 febbraio 2024, riservandosi di depositare in seguito la memoria dei motivi. La memoria è poi stata ricevuta da EUIPO il 27 maggio 2024. La commissione di ricorso ha tuttavia ritenuto che il termine di quattro mesi per il deposito dei motivi, previsto dall’articolo 57 del regolamento n. 6/2002, fosse già scaduto il 10 maggio 2024, e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002.

Eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale a impartire ordini a EUIPO

EUIPO aveva eccepito che alcune conclusioni della ricorrente tendevano, in sostanza, a ottenere dal Tribunale un ordine diretto di sospensione del procedimento o di decisione nel merito dell’impugnazione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui, nell’esercizio del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può impartire ingiunzioni alle istituzioni o agli organi dell’Unione. Le domande volte a ottenere un ordine di sospensione o di decisione nel merito sono quindi respinte per difetto di giurisdizione.

Primo motivo: notifica della decisione e calcolo del termine di ricorso

La ricorrente sosteneva che non vi fosse stata una valida notificazione della decisione della divisione d’annullamento, poiché il suo rappresentante abituale non figurava nel fascicolo e la società avrebbe avuto conoscenza effettiva della decisione soltanto il 29 febbraio 2024. Deduceva inoltre una violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo rilevante:

  • l’articolo 57 del regolamento n. 6/2002 prevede un termine di due mesi per l’avviso di ricorso e di quattro mesi per la memoria dei motivi;
  • l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 demanda al direttore esecutivo di EUIPO la disciplina delle notificazioni con altri mezzi tecnici;
  • la decisione EX-23-13 stabilisce che la notificazione si considera avvenuta il quinto giorno di calendario successivo a quello in cui il documento è inserito nella casella dell’utente.

Poiché la decisione della divisione d’annullamento era stata inserita nella casella della ricorrente il 4 gennaio 2024, la notificazione si è considerata perfezionata il 9 gennaio 2024. Di conseguenza, il termine per la memoria dei motivi è scaduto il 10 maggio 2024. La memoria ricevuta il 27 maggio 2024 era quindi tardiva.

Il Tribunale aggiunge che la conoscenza interna effettiva della decisione da parte della società il 29 febbraio 2024 è irrilevante, perché ciò che conta è l’aspetto esterno della notificazione, cioè la corretta trasmissione al destinatario. Respinge anche la censura di illegittimità rivolta alla disciplina tecnica delle notifiche, rilevando che l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002 autorizza espressamente la definizione di tali modalità da parte del direttore esecutivo.

Quanto ai diritti della difesa, il Tribunale osserva che EUIPO aveva invitato la ricorrente a presentare osservazioni sulla possibile irricevibilità e che tali osservazioni erano state effettivamente presentate. Non emergeva dunque alcuna violazione del contraddittorio.

Secondo motivo: restitutio in integrum e mancato pagamento della tassa

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere, o quanto meno attivare, una restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 6/2002, anziché dichiarare l’appello irricevibile.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, seconda frase, la domanda di restitutio in integrum non si considera proposta finché non sia stata versata la tassa corrispondente. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva pagato tale tassa; pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non vi fosse alcuna domanda validamente proposta.

Il Tribunale esclude anche un obbligo di EUIPO di informare la parte dei rimedi disponibili o di suggerirle il ricorso appropriato: non esiste alcuna disposizione che imponga all’Ufficio di avvisare la parte della possibilità di chiedere la restitutio in integrum.

Terzo motivo: contestazione del merito della nullità dichiarata in primo grado

Con il terzo motivo la ricorrente contestava nel merito la decisione della divisione d’annullamento, sostenendo che la prova della divulgazione del disegno anteriore, desunta da uno screenshot di Wayback Machine, non sarebbe idonea a dimostrare la divulgazione alla data indicata.

Il Tribunale dichiara il motivo inoperante: la commissione di ricorso non si è pronunciata sul merito della nullità, ma soltanto sull’irricevibilità dell’appello per tardività della memoria dei motivi. Ne consegue che una censura diretta esclusivamente contro il merito della decisione di primo grado non può incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

Quarto motivo: litispendenza e sospensione ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2

La ricorrente invocava l’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sostenendo che davanti al Sofia City Court era già pendente, sin dal 30 maggio 2023, una riconvenzionale di nullità proposta da una società collegata all’interveniente. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe imposto la sospensione del procedimento dinanzi a EUIPO.

Il Tribunale chiarisce che l’articolo 91 disciplina i rapporti tra un procedimento di nullità davanti a EUIPO e un procedimento analogo davanti a un giudice dei disegni dell’UE, attribuendo rilievo al giudice preventivamente adito, salvo speciali ragioni per proseguire. Tuttavia, nel caso concreto, EUIPO aveva ricevuto inizialmente un’informazione errata secondo cui la riconvenzionale era stata proposta il 11 luglio 2023, ossia dopo la domanda di nullità presentata il 23 giugno 2023. Alla luce di questa informazione, EUIPO poteva attendersi che fosse il giudice nazionale a sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1.

Solo successivamente erano pervenuti a EUIPO la data corretta della riconvenzionale e la richiesta di sospensione, ma ciò era avvenuto dopo la scadenza del termine di quattro mesi per la memoria dei motivi. Poiché l’appello era ormai irricevibile, non vi era più alcuna utilità nel sospendere il procedimento. La commissione di ricorso non era dunque tenuta ad applicare l’articolo 91, paragrafo 2.

Decisione e principio applicato

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione della commissione di ricorso EUIPO. Ordina a ciascuna parte di sopportare le proprie spese, anche in ragione del fatto che non si è tenuta udienza.

La sentenza ribadisce due principi pratici rilevanti per i professionisti:

  • il termine di quattro mesi per la memoria dei motivi in materia di disegni decorre dalla notificazione perfezionata secondo le regole tecniche applicabili, non dalla conoscenza effettiva interna della decisione;
  • la restitutio in integrum richiede il pagamento della tassa, e la sospensione per lite pendente nazionale non può sanare un’appello già divenuto irricevibile per tardività.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeaprocedimento amministrativo euipoinammissibilità per decadenzarestitutio in integrumsospensione per connessione tra procedimenti

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