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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-558/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell'8 ottobre 2025. — Swissgrid AG contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico – Articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195 – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica – Mancata partecipazione del gestore del sistema di trasmissione svizzero – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per assenza di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Mancanza di incidenza diretta – Eccezione d’illegittimità. — Causa T-558/23

Giurisprudenza europea62023TJ0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Swissgrid contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva dichiarato irricevibile il suo gravame sulla modifica del quadro di attuazione della piattaforma aFRR. La Corte ha ritenuto che Swissgrid non avesse un diritto di partecipazione alla piattaforma senza una previa decisione della Commissione ex articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195, sicché la decisione dell’ACER non modificava in modo rilevante la sua situazione giuridica. Ha inoltre escluso qualsiasi illegittimità del regolamento 2017/2195 rispetto alle norme invocate da Swissgrid.

Impugnazione dell’irricevibilità del ricorso amministrativo di Swissgrid contro la modifica del quadro di attuazione della piattaforma aFRR, per difetto di incidenza diretta e di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER.

La questione giuridica

Se la decisione 15/2022 dell’ACER, che modifica il quadro di attuazione della piattaforma aFRR, produca effetti giuridici idonei a incidere in modo rilevante sulla situazione giuridica di Swissgrid e dunque sia impugnabile dinanzi alla commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942; se il regolamento (UE) 2017/2195, interpretato nel senso di escludere Swissgrid dalla piattaforma aFRR salvo decisione della Commissione, sia legittimo alla luce dei regolamenti (UE) 2019/943, 2017/1485, dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, dell’accordo di libero scambio UE-Svizzera e del principio di prevenzione del diritto internazionale consuetudinario.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che la decisione dell’ACER che modifica il quadro di attuazione della piattaforma aFRR non incide direttamente e in modo rilevante sulla situazione giuridica di Swissgrid, perché il suo eventuale accesso alla piattaforma dipende in via decisiva da una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195. Di conseguenza, la commissione dei ricorsi ha correttamente dichiarato irricevibile il ricorso; inoltre, il regolamento 2017/2195 non è stato ritenuto illegittimo, poiché la disciplina della partecipazione svizzera alle piattaforme di bilanciamento rientra nei limiti del potere di esecuzione della Commissione ed è coerente con il mercato interno dell’energia, con gli accordi internazionali invocati e con il principio di prevenzione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 218, paragrafo 6, TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/2195
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

Impugnazione sull’accesso di Swissgrid alla piattaforma aFRR

La pronuncia concerne un ricorso diretto proposto da Swissgrid AG avverso la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione 15/2022 dell’ACER, relativa alla modifica del quadro di attuazione della piattaforma europea aFRR. La causa riguarda il rapporto tra il regolamento (UE) 2017/2195, il regime di impugnazione previsto dal regolamento (UE) 2019/942 e la posizione di un TSO svizzero rispetto alle piattaforme europee di bilanciamento.

Fatti e procedimento

Swissgrid, unico gestore del sistema di trasmissione elettrica in Svizzera, aveva partecipato al progetto Picasso e ai relativi accordi di cooperazione. Dopo la decisione 15/2022 dell’ACER, che ha modificato la definizione di «TSO membro» nel quadro di attuazione della piattaforma aFRR, Swissgrid ha proposto ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER. Quest’ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che la decisione 15/2022 non producesse effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.

Primo motivo: interpretazione dell’articolo 1 del regolamento 2017/2195

Swissgrid sosteneva che la commissione dei ricorsi avesse erroneamente interpretato il regolamento 2017/2195, ritenendo necessaria una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, per consentire la sua partecipazione alla piattaforma aFRR. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 1, paragrafo 6, individua le condizioni sostanziali per l’apertura ai TSO svizzeri, mentre il paragrafo 7 disciplina la procedura decisionale, attribuendo il potere alla Commissione, previo parere di ACER e dei TSO dell’Unione.

Il Tribunale ha quindi concluso che, in assenza di una decisione della Commissione, Swissgrid non aveva alcun diritto di partecipare alla piattaforma aFRR. Per lo stesso motivo, ha ritenuto irrilevanti le censure dirette contro la lettera della Commissione del 17 dicembre 2020 e ha osservato che, se la Commissione omettesse di decidere, lo strumento processuale corretto sarebbe quello dell’articolo 265 TFUE.

Secondo motivo: ricevibilità davanti alla commissione dei ricorsi dell’ACER

Il Tribunale ha applicato all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 i criteri elaborati per l’articolo 263, quarto comma, TFUE: un atto è impugnabile solo se produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente e a modificare in modo rilevante la sua situazione giuridica. Quanto al primo profilo, ha ritenuto infondata l’idea che la decisione 15/2022 abbia aggiunto una nuova condizione autonoma di partecipazione: la nozione di «TSO al quale si applica il regolamento 2017/2195» va interpretata in coerenza con quest’ultimo e include un TSO svizzero solo se la sua partecipazione sia stata autorizzata dalla Commissione.

Quanto al secondo profilo, fondato sui contratti relativi alla piattaforma Picasso e all’accordo principale, il Tribunale ha osservato che tali strumenti contrattuali subordinavano già la partecipazione alla piattaforma a una decisione della Commissione ai sensi del regolamento 2017/2195. Di conseguenza, la modifica del quadro di attuazione non ha privato Swissgrid di un diritto contrattuale incondizionato, né ha inciso direttamente sulla sua situazione giuridica.

Eccezione di illegittimità contro il regolamento 2017/2195

In via subordinata, Swissgrid ha proposto un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE contro il regolamento 2017/2195. Il Tribunale ha esaminato nel merito le varie censure.

Sulla competenza di esecuzione, ha ritenuto che la disciplina della partecipazione svizzera alle piattaforme di bilanciamento rientrasse nei limiti dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE: il regolamento 2017/2195, fondato sul regolamento n. 714/2009 e coerente con il regolamento 2019/943, precisa il contenuto della normativa di base senza integrare scelte politiche riservate al legislatore. L’eventuale decisione della Commissione ex articolo 1, paragrafo 7, è stata considerata un esercizio di applicazione tecnica e non una decisione politica eccedente l’atto di esecuzione.

Quanto alla conformità con il regolamento 2019/943, il Tribunale ha escluso che l’esclusione di principio dei TSO svizzeri contrasti con gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli ai flussi transfrontalieri e di cooperazione regionale, poiché tali obiettivi possono essere perseguiti anche mediante altri strumenti, come gli accordi previsti dal regolamento 2017/1485.

Accordo di libero scambio UE-Svizzera e diritto internazionale consuetudinario

Il Tribunale ha respinto anche la censura basata sull’articolo 13 dell’accordo di libero scambio del 1972. Ha osservato che l’interpretazione delle nozioni di restrizione quantitativa e misura di effetto equivalente non può essere automaticamente trasposta dal diritto del mercato interno dell’Unione all’accordo UE-Svizzera, il cui scopo è commerciale e non l’istituzione di uno spazio normativo omogeneo.

Parimenti, ha respinto la censura fondata sul principio di prevenzione del diritto internazionale consuetudinario. Pur riconoscendo che tale principio può essere invocato in linea di principio, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento 2017/2195 non violi manifestamente un obbligo di diligenza, poiché la normativa UE già prevede la possibilità di cooperazione con TSO di paesi terzi nell’area sincrona e consente, in via eccezionale, la partecipazione svizzera quando la sua esclusione metta a rischio la sicurezza del sistema.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Swissgrid. Ha condannato la ricorrente alle spese dell’ACER, mentre le spese della Commissione interveniente restano a carico di quest’ultima.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaaccesso alle piattaforme di bilanciamentoricevibilità del ricorso amministrativorapporti ue-svizzera

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