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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-556/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell'8 ottobre 2025. — Swissgrid AG contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico – Articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2195 – Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento – Mancata partecipazione del gestore del sistema di trasmissione svizzero – Decisione dell’ACER che modifica il quadro di attuazione della piattaforma – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per assenza di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Incidenza diretta e individuale. — Causa T-556/23

Giurisprudenza europea62023TJ0556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione dei ricorsi ACER che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Swissgrid contro la modifica del quadro di attuazione della piattaforma IN. Ha ritenuto che la decisione 16/2022 incidesse direttamente e individualmente sulla posizione della società svizzera, privandola della possibilità di continuare a partecipare alla piattaforma sulla base dei propri accordi contrattuali. Il Tribunale ha inoltre chiarito che il regolamento 2017/2195, letto alla luce del suo contesto e della sua finalità, non consente in via di principio la partecipazione dei TSO di paesi terzi alla piattaforma IN, salvo specifiche basi giuridiche alternative.

Impugnazione dell’irricevibilità del ricorso proposto da Swissgrid dinanzi alla commissione dei ricorsi ACER contro la decisione che modificava il quadro di attuazione della piattaforma IN, con contestazione della legittimazione e dell’incidenza diretta e individuale.

La questione giuridica

Se la decisione ACER 16/2022, che modifica il quadro di attuazione della piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento (platform IN), fosse impugnabile davanti alla commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942, in particolare se producesse effetti giuridici vincolanti sulla posizione di Swissgrid e la riguardasse direttamente e individualmente; in via preliminare, se il regolamento (UE) 2017/2195 escludesse la partecipazione di un TSO svizzero alla piattaforma IN.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, ai fini dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942, la ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi va valutata secondo i criteri dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: un atto è impugnabile se produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo rilevante la situazione giuridica, e, se non è destinato a lui, se lo riguarda direttamente e individualmente. Nel caso di Swissgrid, la decisione ACER 16/2022 non si limitava ad attuare il regolamento 2017/2195, ma escludeva in modo formale la possibilità per un TSO svizzero di mantenere la partecipazione alla piattaforma IN sulla base degli accordi contrattuali esistenti; essa quindi incideva direttamente e individualmente sulla ricorrente ed era impugnabile. Di conseguenza, la commissione dei ricorsi ha erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso, e la sua decisione è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/2195
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione della decisione della commissione dei ricorsi ACER sulla piattaforma IN

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Swissgrid AG, gestore svizzero della rete di trasmissione elettrica, contro la decisione A-009-2022 della commissione dei ricorsi dell’ACER. La controversia nasce dalla modifica del quadro di attuazione della piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento (platform IN), adottata dall’ACER con decisione 16/2022.

Fatti e contesto normativo

Swissgrid partecipava dal 2012 all’IGCC, cooperazione tra TSO finalizzata all’ottimizzazione della gestione delle riserve per il ripristino della frequenza tramite compensazione degli sbilanciamenti. Nel 2020 l’ACER aveva adottato la decisione 13/2020 sulla creazione della piattaforma IN, con allegato il quadro di attuazione. Nel 2022 l’ENTSO-E propose una modifica di tale quadro e l’ACER adottò la decisione 16/2022, che ridefiniva il concetto di «TSO membro» includendo solo i TSO ai quali si applica il regolamento 2017/2195.

La commissione dei ricorsi ACER dichiarò irricevibile il ricorso di Swissgrid, ritenendo che la decisione 16/2022 non producesse effetti giuridici vincolanti sulla sua posizione, poiché la situazione della ricorrente sarebbe stata disciplinata direttamente dal regolamento 2017/2195 e non dalla decisione impugnata.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2017/2195 sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico, in specie l’articolo 1, i paragrafi 6 e 7 e l’articolo 22;
  • il regolamento (UE) 2019/942, articolo 28, sulla ricevibilità dei ricorsi dinanzi alla commissione dei ricorsi ACER;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, come parametro interpretativo dell’articolo 28 del regolamento 2019/942;
  • il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2017/1485, richiamati dalla ricorrente e valutati dal Tribunale;
  • il regolamento (CE) n. 714/2009, quale base del regolamento 2017/2195.

Interpretazione del regolamento 2017/2195

Il Tribunale respinge il primo motivo, con cui Swissgrid sosteneva che il regolamento 2017/2195 non escludesse la partecipazione di un TSO svizzero alla piattaforma IN. Applicando i criteri letterale, contestuale e teleologico, il Tribunale osserva che:

  • l’articolo 1, paragrafo 6, e il paragrafo 7 prevedono espressamente una possibilità eccezionale di ammettere i TSO svizzeri solo alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l’energia di bilanciamento, a condizioni specifiche e con decisione della Commissione;
  • tale previsione eccezionale implica che, in via di principio, i TSO esterni all’Unione non sono ammessi alle piattaforme disciplinate dal regolamento, inclusa la piattaforma IN dell’articolo 22;
  • ciò è coerente con la finalità del regolamento, volta a un mercato interno dell’energia pienamente funzionante e basato su parità di trattamento e non discriminazione tra TSO membri.

Il Tribunale rileva inoltre che la cooperazione con i paesi terzi può avvenire su un diverso fondamento giuridico, ad esempio tramite accordi internazionali o accordi tra TSO, ma non consente di dedurre un diritto generale di accesso alla piattaforma IN per i TSO svizzeri.

Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi

Nel valutare il secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 28 del regolamento 2019/942 va interpretato alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: l’atto deve produrre effetti giuridici vincolanti che incidano sugli interessi del ricorrente e, se non è un atto destinato a lui, deve riguardarlo direttamente e individualmente.

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da ACER sulla seconda parte del motivo: la ricorrente aveva formulato in modo sufficientemente chiaro la censura relativa ai suoi diritti contrattuali, e la produzione tardiva degli accordi era giustificata. Nel merito, il Tribunale sottolinea che:

  • Swissgrid era parte dell’accordo principale e dell’accordo di cooperazione IGCC;
  • l’IGCC costituiva il progetto di attuazione evolutivo verso la piattaforma IN;
  • la decisione 13/2020 non escludeva chiaramente la continuazione della partecipazione di Swissgrid sulla base dei diritti contrattuali;
  • solo la decisione 16/2022 conteneva una presa di posizione formale e inequivoca, limitando la nozione di TSO membro ai soggetti cui si applica il regolamento 2017/2195.

Ne consegue che la decisione 16/2022 privava Swissgrid della possibilità di mantenere la sua partecipazione alla piattaforma IN in forza degli accordi contrattuali, incidendo quindi direttamente sulla sua situazione giuridica. Inoltre, la ricorrente era individualmente interessata, perché partecipante storica all’IGCC dal 2012 e unico TSO svizzero, in una posizione fattuale specifica rispetto agli altri TSO di paesi terzi.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso, senza esaminare il terzo motivo di illegittimità, e annulla la decisione della commissione dei ricorsi A-009-2022. L’ACER è condannata alle spese, mentre la Commissione sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell’energiaammissibilità del ricorsolegittimazione ad agirerapporti con paesi terzi

Testo integrale

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