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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-557/23

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) dell'8 ottobre 2025. — Swissgrid AG contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico – Articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195 – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale – Mancata partecipazione del gestore del sistema di trasmissione svizzero – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per assenza di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Mancanza di incidenza diretta – Eccezione d’illegittimità. — Causa T-557/23

Giurisprudenza europea62023TJ0557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Swissgrid contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva dichiarato irricevibile il ricorso avverso la modifica del quadro di attuazione della piattaforma europea mFRR. Secondo il Tribunale, la partecipazione di un TSO svizzero dipende da una decisione della Commissione ai sensi del regolamento 2017/2195, mai adottata, e la modifica contestata non produce quindi effetti giuridici diretti sulla posizione di Swissgrid. Sono respinte anche le censure di illegittimità del regolamento 2017/2195 fondate su diritto dell’Unione, accordo di libero scambio e diritto internazionale consuetudinario.

Impugnazione della decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che ha dichiarato irricevibile il ricorso di Swissgrid contro la modifica del quadro di attuazione della piattaforma mFRR, per assenza di incidenza diretta e di legittimazione ad agire

La questione giuridica

Se la commissione dei ricorsi dell’ACER abbia correttamente dichiarato irricevibile il ricorso di Swissgrid contro la decisione ACER 14/2022 per mancanza di effetti giuridici diretti sulla sua situazione; se il regolamento (UE) 2017/2195 richieda una decisione della Commissione per consentire la partecipazione di un TSO svizzero alla piattaforma mFRR; e, in subordine, se il medesimo regolamento sia illegittimo nella parte in cui esclude o condiziona tale partecipazione rispetto al diritto UE e al diritto internazionale

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in assenza di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195, un TSO svizzero non ha diritto a partecipare alla piattaforma mFRR; di conseguenza, la decisione ACER 14/2022 non incide direttamente e in modo rilevante sulla sua situazione giuridica e il ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi è irricevibile ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942. Il regolamento 2017/2195 è inoltre legittimo, poiché la disciplina della partecipazione svizzera rientra nei poteri di esecuzione della Commissione, è coerente con gli obiettivi del mercato interno dell’energia e non viola né l’accordo di libero scambio UE-Svizzera né il principio di prevenzione del diritto internazionale consuetudinario.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 218, paragrafo 6, TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 5, TUE
  • Regolamento (UE) 2017/2195
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Accordo di libero scambio CEE-Svizzera del 22 luglio 1972, articolo 13

Impugnazione della decisione di irricevibilità della commissione dei ricorsi ACER

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Swissgrid AG avverso la decisione A-007-2022 della commissione dei ricorsi dell’ACER, con cui era stato dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione ACER 14/2022 di modifica del quadro di attuazione della piattaforma mFRR. La controversia si inserisce nel settore del mercato interno dell’energia elettrica e, in particolare, della disciplina delle piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento.

Fatti e contesto normativo

Swissgrid è l’unico gestore del sistema di trasmissione elettrica in Svizzera e aveva partecipato all’iniziativa MARI, poi confluita nella piattaforma mFRR. Il regolamento (UE) 2017/2195, adottato sulla base del regolamento n. 714/2009, disciplina gli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico e prevede, all’articolo 20, una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.

L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento 2017/2195 consente l’apertura delle piattaforme ai TSO svizzeri solo a condizioni specifiche, tra cui la possibilità che l’esclusione della Svizzera comporti flussi fisici non programmati idonei a compromettere la sicurezza del sistema regionale. Il paragrafo 7 attribuisce tuttavia alla Commissione il potere di decidere la partecipazione svizzera, sulla base del parere dell’ACER e dei TSO dell’Unione.

Questione centrale: legittimazione e incidenza diretta

La commissione dei ricorsi dell’ACER aveva ritenuto che la decisione 14/2022 non producesse effetti giuridici vincolanti sulla situazione di Swissgrid, poiché la sua eventuale partecipazione alla mFRR dipendeva non dalla decisione ACER, ma da una decisione della Commissione mai adottata. Il Tribunale conferma tale impostazione: l’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195 va letto nel senso che solo la Commissione può autorizzare la partecipazione della Svizzera, e l’ACER non ha alcun potere sostitutivo su tale punto.

Di conseguenza, in assenza di una decisione della Commissione, Swissgrid non disponeva di un diritto a partecipare alla piattaforma mFRR; la decisione 14/2022 non incideva dunque direttamente e in modo rilevante sulla sua situazione giuridica, con conseguente irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, interpretato in coerenza con l’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Rapporto tra quadro di attuazione, contratti e regolamento

Swissgrid sosteneva che la modifica del quadro di attuazione avesse inciso sui suoi diritti contrattuali derivanti dall’accordo di cooperazione MARI e dall’accordo principale. Il Tribunale osserva però che tali contratti subordinavano comunque la partecipazione effettiva alla piattaforma all’adozione di una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2017/2195. Pertanto, anche prima della decisione 14/2022, Swissgrid non godeva di un diritto contrattuale incondizionato a utilizzare la piattaforma mFRR.

La modifica della definizione di "TSO membro" nel quadro di attuazione non ha quindi privato Swissgrid di un diritto già esistente, né ha modificato in modo diretto la sua posizione giuridica.

Eccezione di illegittimità del regolamento 2017/2195

In via subordinata, Swissgrid aveva sollevato eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE nei confronti del regolamento 2017/2195. Il Tribunale esamina e respinge nel merito tutte le cinque parti dell’eccezione.

Quanto ai poteri della Commissione, il Tribunale ritiene che il regolamento 2017/2195 sia un atto di esecuzione compatibile con l’articolo 291 TFUE: la disciplina della partecipazione svizzera non riguarda elementi essenziali riservati al legislatore, ma misure necessarie o utili per l’attuazione uniforme del regime del bilanciamento.

Quanto alla compatibilità con il regolamento 2019/943, il Tribunale esclude che la limitazione della partecipazione ai TSO dell’Unione contrasti con gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli transfrontalieri, cooperazione regionale e sicurezza operativa, poiché tali obiettivi possono essere perseguiti anche tramite accordi specifici con TSO di paesi terzi e non necessariamente attraverso l’accesso alle piattaforme europee.

Il Tribunale respinge inoltre le censure fondate sull’articolo 218, paragrafo 6, TFUE e sull’accordo di libero scambio UE-Svizzera del 1972, osservando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato in modo conforme agli accordi internazionali, ma che l’esclusione di Swissgrid dalla mFRR non costituisce una restrizione quantitativa all’importazione né una misura di effetto equivalente ai sensi dell’accordo.

Infine, è esclusa la violazione del principio di prevenzione del diritto internazionale consuetudinario: il regolamento 2017/2195 prevede comunque una possibilità di partecipazione svizzera in presenza di rischi per la sicurezza della rete, e la limitazione di principio ai TSO dell’Unione non costituisce un manifesto errore di valutazione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Swissgrid è condannata alle spese proprie e di ACER, mentre la Commissione sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaricevibilità del ricorsolegittimazione ad agirediritto internazionale

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