Sentenza n. 252/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - dell’avviso pubblicato, tramite piattaforma di gara SATER, il 6 agosto 2025, recante le modalità operative di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025 - che ha istituito una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l’accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell’UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio - alla “Procedura aperta per la fornitura di trocar 2^ edizione – 2^ tranche” indetta da Intercert-Er con bando pubblicato in GUUE del 28 luglio 2025; - del Chiarimento n. PI387791-25 del 16 settembre 2025, con il quale Intercent-ER ha precisato che “Il valore della soglia dei 5M fissato dal regolamento UE 2025/1197 è riferito all’importo totale dell’appalto”; - della nota del 25 settembre 2025, con la quale Intercert-ER ha confermato che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 trova “applicazione a ciascun Lotto ricompreso nella procedura di appalto, a prescindere dall’importo del medesimo”; - per quanto occorrer possa, del bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di trocar 2^ edizione – 2^ tranche” (CIG B7C6BA50A6 (Lotto 1) - CIG B7C6BA6179 (Lotto 2) - CIG B7C6BA724C (Lotto 3) - CIG B7C6BA831F (Lotto 4) - CIG B7C6BA93F2 (Lotto 5) - CIG B7C6BAA4C5 (Lotto 6) - CIG B7C6BAB598 (Lotto 7) - CIG B7C6BAC66B (Lotto 8) - CIG B7C6BAD73E (Lotto 9) - CIG B7C6BAE811 (Lotto 10) - CIG B7C6BAF8E4 (Lotto 11) - CIG B7C6BB09B7 (Lotto 12) - CIG B7C6BB1A8A (Lotto 13) - CIG B7C6BB2B5D (Lotto 14) - CIG B7C6BB3C30 (Lotto 15) - CIG B7C6BB4D03 (Lotto 16) - CIG B7C6BB5DD6 (Lotto 17), pubblicato in GUUE il 28 luglio 2025, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore singolo, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000; - per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000; - per quanto occorrer possa, del Chiarimento n. PI359237-25 del 6 agosto 2025, recante le modalità operative di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione, del 19 giugno 2025, che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l’accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell’UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di applicare la c.d. “Misura IPI” di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 a tutti i lotti di gara, a prescindere dal loro valore individuale, per il solo fatto che il valore complessivo della procedura multi-lotto supera la soglia di € 5.000.000».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura aperta per la fornitura di trocar, nella parte in cui applicavano la misura IPI agli operatori e ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese sulla base del valore complessivo della procedura multilotto, anziché del valore del singolo lotto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso pubblicato sulla piattaforma SATER, i chiarimenti della stazione appaltante, la nota applicativa della misura IPI e, per quanto occorresse, il bando e il disciplinare di gara. La procedura, del valore complessivo superiore a 27.800.000 euro e articolata in diciassette lotti, riguardava la fornitura di dispositivi medici per laparoscopia. La contestazione concerneva l'interpretazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2022/1031, con particolare riferimento alla soglia di 5.000.000 euro: secondo la ricorrente, la misura IPI non avrebbe dovuto applicarsi a ciascun lotto il cui valore individuale fosse inferiore alla soglia, per il solo fatto che il valore aggregato della gara la superasse. In sede cautelare il TAR aveva dubitato sia del fumus boni iuris, alla luce del combinato disposto del regolamento di esecuzione e dell'art. 5, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2014/24/UE, sia della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, poiché la clausola non appariva immediatamente preclusiva della partecipazione e non era stata dimostrata l'impossibilità di rendere le dichiarazioni sull'origine dei prodotti richieste dal bando. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di avere presentato le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante e di essere stata ammessa alla gara, con conseguente soddisfazione dell'interesse alla partecipazione perseguito con il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente, dopo avere prodotto le dichiarazioni richieste in relazione alla misura IPI distinguendo tra il criterio del valore del singolo lotto e quello del valore complessivo della procedura, è stata ammessa alla gara. Tale ammissione ha eliminato l'utilità concreta e attuale della decisione di annullamento, poiché il ricorso era diretto essenzialmente a ottenere la possibilità di partecipare alla procedura. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito l'interpretazione della soglia di 5.000.000 euro né la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della novità della questione e dell'assenza di opposizione delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
regolamento (UE) 2022/1031
una misura IPI sotto forma di esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della RPC
Costituisce la base normativa della misura dello strumento per gli appalti internazionali applicata alla procedura di dispositivi medici.
regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione: a) determinano l'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici ...; b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti ...
Disciplina le modalità operative di applicazione della misura IPI, ma la sentenza non definisce nel merito se la soglia debba essere calcolata sul singolo lotto o sul valore aggregato.
art. 5, paragrafi 8 e 9, direttiva 2014/24/UE
Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia ... la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto
Richiamata nell'ordinanza cautelare come elemento interpretativo potenzialmente idoneo a sostenere l'applicazione della disciplina a ciascun lotto quando il valore cumulato supera la soglia; la questione non è stata definitivamente decisa.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione ammette il ricorrente alla procedura e tale ammissione soddisfa l'utilità concreta perseguita con l'impugnazione.
- La sopravvenuta ammissione alla gara elimina l'interesse alla decisione sul ricorso diretto a contestare le modalità applicative di una clausola nella parte in cui si assumeva che essa impedisse o condizionasse la partecipazione, salvo che permangano ulteriori effetti lesivi o un'utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.
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