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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31100/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena non consentita nei termini dedotti. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale, relativa ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e produzione/traffico/detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento o comunque una ragione ostativa alla pronuncia impugnata. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione soltanto nei casi tassativi di violazione di legge previsti dalla norma, e la doglianza proposta non rientrava in tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato come secondo reato oggetto della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente come norma violata, ma la censura non è ritenuta ammissibile nel perimetro dell'impugnazione proposta.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in assenza di ricorso proposto senza colpa.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena l'impugnazione è ammessa soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé idonea a superare il filtro di ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento, se non si colloca entro i casi di violazione di legge espressamente consentiti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, seguono le ordinarie conseguenze economiche, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata de plano in sede di legittimità quando il vizio sia immediatamente rilevabile e l'impugnazione rientri in un caso di manifesta non ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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