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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29671/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione del vincolo di rinvio per il mancato ricorso a perizia/catalogazione delle armi e dei moduli (contestando il rigetto della richiesta difensiva di accertamento tecnico); 2) vizio nella commisurazione della pena e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sullo scostamento rispetto ai minimi edittali; 3) errata determinazione del momento di consumazione dei reati di ricettazione e del conseguente termine di prescrizione (la Corte territoriale avrebbe anticipato la data della consumazione al giorno di incarcerazione del 2007 anziché applicare il principio del favor rei), nonché contestazione dell'inclusione della recidiva nel calcolo della prescrizione; 4) vizio nella lettura del dispositivo delle sentenze rescindenti, sostenendo che l'annullamento integrale precedente avrebbe impedito la formazione del giudicato sui capi 1) e 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3), ritenendo estinto per prescrizione il reato continuato relativo a quel capo. Di conseguenza è stata eliminata la porzione di pena riconducibile alla continuazione (2 mesi e 25 giorni di reclusione e 170 euro di multa). Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo sono assorbite le censure dei primi due motivi. Respinti i rilievi atti a rimettere in discussione le condanne dei capi 1) e 2), che la Corte ha ritenuto ormai definitive in base alle precedenti pronunce rescindenti e alla formazione del giudicato progressivo.

Norme richiamate

  • Principio del "favor rei"

    In presenza di incertezza sulla datazione del reato istantaneo, il giudice deve adottare la soluzione più favorevole all'imputato: se non è possibile stabilire con ragionevole certezza il momento di acquisizione della cosa, si deve presumere una data più antica che può comportare la prescrizione.

  • Prescrizione (termine di estinzione del reato)

    La Corte ha ritenuto che, non essendovi elementi nei processi di merito per una datazione certa diversa da quella rimessa in dubbio, il reato continuato del capo 3) è estinto per prescrizione e la relativa pena va cancellata.

  • Giudicato progressivo / effetti delle pronunce rescindenti (giurisprudenza della Cassazione: Sez. 1, n. 7766/2022 e Sez. 5, n. 15642/2019)

    Sez. 1, n. 7766 del 7/12/2022, dep. 2023; Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020

    La Corte ha richiamato le pronunce precedenti per affermare i limiti del rinvio: il giudice del rinvio era vincolato a determinati aspetti (in particolare la datazione del capo 3) ) mentre altre questioni (capi 1 e 2) erano ormai definitive per formazione del giudicato progressivo.

  • Poteri istruttori del giudice e esigenza di accertamenti peritali quando rilevanti

    La Corte ha ritenuto che, ove il vincolo di rescissione imponga l'accertamento di una certa datazione, il giudice del rinvio deve valutare e, se opportuno, esperire gli accertamenti peritali necessari; il mancato compimento di indagini utili a datare il fatto può comportare l'applicazione del principio del favor rei.

Massime di principio

  • Se il momento di consumazione di un reato istantaneo non è databile con ragionevole certezza, si applica il principio del favor rei: il dubbio favorevole all'imputato può far sì che il reato si consideri consumato in data tale da determinare la prescrizione.
  • Quando la Corte di legittimità annulla e rinvia con indicazioni precise (vincolo di rinvio), il giudice del rinvio è obbligato a conformarsi alle prescrizioni della Cassazione e, se necessario, a svolgere accertamenti istruttori (es. perizie) richiesti o ritenuti utili per adempiere il vincolo.
  • Il giudicato progressivo limita la possibilità di rimettere in discussione questioni già definite: solo le parti espressamente rimesse dal dispositivo rescindente possono essere nuovamente esaminate dal giudice del rinvio.
  • La Corte di Cassazione può annullare una parte della sentenza per prescrizione senza rinviare se la sopravvenuta estinzione del reato è evidente dagli atti e consente di eliminare la corrispondente porzione di pena in questa sede.
  • Contestazioni relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti possono essere assorbite se la rimozione di un capo per prescrizione incide direttamente sulla determinazione complessiva della pena.

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