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Sentenza

Sentenza n. 1217/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 27 aprile 2026 diretta a ottenere un decreto presidenziale di nomina quale componente del comitato direttivo del nuovo organismo per quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, nominato nel precedente comitato direttivo con decreto assessorile del 23 ottobre 2023 per tre anni, sosteneva che, a seguito della legge regionale n. 28 del 2025, istitutiva del nuovo organismo e soppressiva del precedente, fosse necessario un decreto presidenziale di nomina. Invocava la diversa natura giuridica e le diverse funzioni del nuovo organismo, nonché la diversa procedura di nomina, e chiedeva che il nuovo incarico avesse durata quadriennale ai sensi dell’art. 59-bis della l.r. n. 31/1998, come modificato. Dopo aver presentato il 27 aprile 2026 un’istanza e diffida alla Presidente della Regione, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e dell’illegittimità del silenzio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda di condanna a provvedere: non sussisteva l’obbligo di adottare un nuovo decreto presidenziale per il ricorrente. In base all’art. 17 della l.r. n. 28/2025, i componenti del precedente comitato assumono direttamente e senza soluzione di continuità le funzioni nel nuovo organismo, entro i limiti temporali della nomina originaria; la norma transitoria non attribuisce loro un nuovo incarico quadriennale. L’art. 3, commi 6, 7 e 9, disciplina invece le nomine a regime dei nuovi componenti e la relativa durata quadriennale, e non si applica ai componenti transitati ai sensi dell’art. 17. La natura e le funzioni del nuovo organismo non modificano tale lettura. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Avverso il silenzio serbato dalla Regione su tale istanza, il ricorrente propone l’odierno ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ritenendo infatti che tale decreto di nomina sarebbe necessario, stante la differente natura giuridica dell’-OMISSIS- rispetto al OMISSIS-, nonché della differente modalità di nomina dei componenti del comitato direttivo (decreto presidenziali e non assessorile) e la difformità di funzioni svolte.

    Le disposizioni disciplinano l’azione contro il silenzio e la tutela conseguente, ma questa presuppone un obbligo amministrativo di provvedere. Poiché il giudice ha escluso tale obbligo, il ricorso non può essere accolto.

  • art. 3, commi 6, 7 e 9, l.r. Sardegna n. 28/2025

    Il citato art. 3, comma 9, sul piano sistematico, non si applica invece ai componenti del Comitato direttivo di -OMISSIS- ex art. 17 l.r. n. 28 del 2025 (“ad esaurimento” del precedente incarico), ma solo ai nuovi componenti nominati ex art. 3 (“a regime”).

    Le disposizioni regolano le nomine a regime: la nomina presidenziale e la durata quadriennale riguardano i nuovi componenti nominati ai sensi dell’art. 3, non i componenti del precedente organo transitati nel nuovo organismo.

  • art. 17 l.r. Sardegna n. 28/2025

    È chiaro il dato normativo nel differenziare il regime giuridico necessario allo svolgimento delle funzioni tra i componenti del comitato direttivo di nuova nomina (art.3), per i quali il Presidente della Regione deve adottare il decreto presidenziale (procedendo a loro scelta o recependo la nuova designazione) rispetto ai componenti del precedente -OMISSIS-, per i quali è direttamente la stessa legge regionale a determinare, in via transitoria, la continuità dell’esercizio delle relative funzioni nel nuovo organo.

    La norma transitoria assicura il passaggio senza interruzione dei componenti del precedente organo al nuovo comitato, senza richiedere un nuovo decreto di nomina e senza far decorrere un nuovo quadriennio.

Massime di principio

  • Quando una norma transitoria dispone che i componenti di un organo soppresso assumano senza soluzione di continuità le funzioni nel nuovo organo, la continuità opera entro i limiti temporali della nomina originaria, salvo che la legge preveda espressamente il rinnovo o una nuova durata.
  • La disciplina ordinaria che attribuisce una durata quadriennale ai componenti nominati secondo una nuova procedura non si estende, in assenza di una previsione espressa, ai componenti trasferiti nel nuovo organo in forza di una norma transitoria.
  • L’azione avverso il silenzio e la domanda di condanna a provvedere presuppongono l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare l’atto richiesto; se l’ordinamento non impone tale adozione, il ricorso è infondato.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PATermini del procedimento e silenzio
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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