Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (domanda depositata il 31/01/2014) per insufficienza e incompletezza della documentazione allegata. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte non avrebbe valutato la documentazione integrativa prodotta a sostegno dell'istanza. In sede di legittimità, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dalla parte e non tramite difensore abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione, in base alle modifiche introdotte dalla riforma Orlando (L. 23/06/2017 n.103) agli artt. 571 e 613 c.p.p.; ha inoltre rilevato l'assenza dell'enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento dell'impugnazione. La disciplina nuova è stata ritenuta applicabile ex tunc al procedimento impugnatorio poiché il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che il ricorso fosse stato proposto senza l'assistenza di un difensore abilitato alla Cassazione e privo dell'enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione del principio secondo cui, in assenza di prova di mancanza di colpa nella formazione dell'inammissibilità, la sanzione è dovuta.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017 n. 103 ("Riforma Orlando")
Ha modificato le regole di proponibilità del ricorso in Cassazione penale, rendendo necessario che il ricorso sia proposto dal difensore abilitato a patrocinare davanti alla Suprema Corte; tale modifica è stata applicata al caso in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore (3/8/2017).
art. 571 c.p.p. (comma I)
Interpretato alla luce della riforma come norma che impone la rappresentanza tecnica davanti alla Corte di Cassazione, escludendo la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.
art. 613 c.p.p. (comma I)
Connesso all'art. 571, richiede che gli atti di impugnazione davanti alla Suprema Corte siano curati da difensore abilitato; la Corte ha rilevato la mancata osservanza quale causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e all'ammenda quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre la sanzione di euro 4.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna è irrogabile salvo dimostrazione di mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; nel caso concreto tale mancanza di colpa non è stata rilevata.
Massime di principio
- Dopo la L. 23/06/2017 n. 103 (riforma Orlando) i ricorsi penali in Cassazione devono essere proposti da un difensore abilitato; la proposizione personale da parte dell'imputato rischia l'inammissibilità.
- La mancanza nell'atto di impugnazione dell'enunciazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto costituisce causa di inammissibilità: il ricorso deve contenere una chiara esposizione delle ragioni dedotte.
- Le questioni intertemporali vanno valutate in base alla data di proposizione dell'impugnazione: se il ricorso è stato depositato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, questa si applica.
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è fondamentale allegare documentazione completa e tempestiva; lacune documentali possono determinare il rigetto o l'inammissibilità dell'istanza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie salvo che non dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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