Cassazione Penale, Sentenza n. 8878/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile (Settembrini) impugnava la liquidazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale di Perugia nell'ambito di patteggiamento, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: la decisione sarebbe stata generica e non avrebbe adeguatamente motivato la riduzione rispetto alla richiesta analitica della parte civile, senza consentire la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.M. n. 55/2014 (tabella n.15 Tribunale Monocratico) e limitando immotivatamente la somma oltre il massimo del 50% consentito, senza considerare l'effettivo contributo svolto dalla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del ricorso avverso la liquidazione delle spese in caso di patteggiamento, ha censurato la decisione del Tribunale per insufficiente motivazione relativa alle singole voci e alla congruità rispetto alla tariffa forense e all'attività documentata della parte civile, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile costituita e ha rinviato al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio sul solo punto della liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo delle parti nel giudizio penale (patteggiamento). La Corte ha ricordato che, pur trattandosi di patteggiamento, la decisione sulla liquidazione delle spese di parte civile non rientra nell'accordo e resta sindacabile in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che le limitazioni all'impugnabilità previste per alcune statuizioni non operano rispetto alla liquidazione delle spese di parte civile nel patteggiamento; la giurisprudenza concede quindi l'accesso alla cassazione su questo punto.
D.M. n. 55/2014, art. 12 e tabella n. 15 (Tribunale Monocratico)
Il decreto ministeriale forense e la specifica tabella tariffaria devono essere considerati dal giudice nella determinazione delle spese: la motivazione deve documentare la corrispondenza tra le voci richieste e la tariffa, nonché numero, importanza delle questioni e natura delle prestazioni.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme procedurali richiamate solo come contesto del procedimento svolto in base alle disposizioni emergenziali; non influiscono direttamente sul principio circa la esigenza di motivazione nella liquidazione delle spese di parte civile.
Massime di principio
- Nel patteggiamento la decisione sulla liquidazione delle spese di parte civile è impugnabile in cassazione: non rientra nell'accordo delle parti e il giudice deve motivare adeguatamente.
- La motivazione della liquidazione delle spese deve essere analitica: indicare le singole voci, l'attività svolta dall'avvocato di parte civile e la congruità delle somme rispetto alla tariffa forense e ai limiti previsti dalla normativa (D.M. n.55/2014).
- Il giudice deve valutare numero e importanza delle questioni, natura ed entità delle prestazioni e confrontare con i limiti minimi e massimi della tariffa; decisioni generiche possono determinare annullamento e rinvio.
- La parte civile deve documentare in modo dettagliato la richiesta di liquidazione (attività svolte e riferimento alle voci tariffarie) per consentire la verifica da parte del giudice e, in caso di insufficiente motivazione del giudice, per avere ragione in un eventuale ricorso di cassazione.
- In caso di motivazione carente sulla liquidazione delle spese, la cassazione limita l'annullamento al solo capo relativo alle spese e rinvia per nuovo esame, senza incidere sulle altre statuizioni del patteggiamento.
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