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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25780/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio lavoratore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro l’avviso di addebito n. 40020160003041568000, notificato il 21 maggio 2016, relativo a contributi «a percentuale» sul reddito correlato alla partecipazione nella società a responsabilità limitata, per la parte eccedente il minimale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 363/2021 depositata il 23 giugno 2021, aveva respinto il gravame, ritenendo provata la partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro aziendale e includendo nella base contributiva la quota degli utili societari anche se non distribuiti. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1, comma 203, lett. c), L. 662/1996 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito valore decisivo alla carica di amministratore senza verificare in concreto la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciava la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 112 c.p.c., deducendo l’apparenza della motivazione sull’ammontare dei contributi e la mancata considerazione delle proprie argomentazioni. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione dell’art. 3-bis D.L. 384/1992, dell’art. 1 L. 233/1990 e dell’art. 47 D.P.R. 917/1986: sosteneva che la contribuzione dovesse essere commisurata ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF dal lavoratore e non agli utili della società di capitali dichiarati ai fini IRES, quando accantonati e non distribuiti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo e respinto il secondo. Il primo era inammissibile perché la Corte d’appello aveva accertato la partecipazione lavorativa abituale e prevalente attraverso una valutazione complessiva delle prove, non limitata alla carica sociale, e il ricorrente non aveva confutato tutti gli elementi posti a fondamento della decisione conforme di primo e secondo grado. Il secondo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era intelligibile, non contraddittoria e non meramente apparente; non era necessario confutare analiticamente ogni argomento della parte. Il terzo è stato accolto poiché la base imponibile contributiva, per il socio lavoratore di una S.r.l. iscritto alla gestione commercianti, comprende la parte di reddito d’impresa imputata al socio e dichiarata ai fini IRPEF; non comprende invece gli utili accantonati e non percepiti, salvo opzione societaria per l’imputazione per trasparenza. Spetta all’ente creditore provare l’imputazione del reddito al lavoratore, derivante dalla percezione degli utili o dall’opzione per la trasparenza. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, L. 233/1990

    L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente».

    La disciplina originaria commisurava i contributi al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dava titolo all’iscrizione, dichiarato ai fini IRPEF; la Corte la considera nel ricostruire l’evoluzione della base imponibile poi ampliata dal D.L. 384/1992.

  • art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, conv. in L. 438/1992

    Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti di computare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.

    La norma amplia la base imponibile alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ma il criterio presuppone che il reddito sia imputato al lavoratore secondo la disciplina tributaria. Per il socio lavoratore di una S.r.l., gli utili accantonati e non percepiti restano esclusi, salvo imputazione per trasparenza; l’ente creditore deve provare i presupposti dell’imputazione al socio.

  • art. 6, comma 3, D.P.R. 917/1986

    L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dal primo gennaio 2027.

    La norma qualifica come redditi d’impresa i redditi delle società di persone, che sono imputati ai soci secondo il regime di trasparenza; il raffronto con tale regime chiarisce perché gli utili di una S.r.l. non distribuiti non sono automaticamente reddito IRPEF del socio.

  • art. 5, comma 1, D.P.R. 917/1986

    I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).

    Nelle società di persone il reddito è imputato al socio indipendentemente dalla percezione, per effetto della trasparenza fiscale. La Corte usa questo regime per distinguere il caso delle società di capitali, nelle quali occorrono la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza perché il reddito sia imputato al socio.

  • artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.

    Per gli utili di una società di capitali, l’imputazione al socio ai fini IRPEF si verifica se gli utili sono percepiti oppure se la società ha optato per il regime di trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116; in assenza di tali presupposti, il reddito è della società e non concorre alla base imponibile contributiva personale del socio.

  • art. 23 Cost.

    Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligo contributivo e la sua misura devono avere un fondamento legale chiaro. Non è quindi consentito estendere la base imponibile a redditi solo virtualmente conseguibili, ma non imputati al lavoratore e non dichiarabili da lui ai fini IRPEF.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    La correlazione della base contributiva ai redditi imputati al socio ai fini IRPEF non compromette, secondo la Corte, l’adeguatezza della tutela previdenziale, assicurata anche dal livello minimo imponibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    A fondamento della decisione, la Corte di merito ha enunciato molteplici argomenti, compiutamente intelligibili e non contraddittori (pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata, punti da 17 a 21).

    La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza espone argomenti intelligibili e non contraddittori; la mancata confutazione analitica di tutte le ragioni di parte non integra, da sola, violazione dell’obbligo di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Peraltro, la mancata confutazione analitica di tutte le ragioni addotte dalla parte non implica di per sé l’inosservanza dell’obbligo di motivazione.

    La mancata risposta analitica a ciascun argomento difensivo non determina, di per sé, violazione dell’obbligo di motivazione o della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se la decisione contiene una motivazione intelligibile sulle questioni rilevanti.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata è tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti quando partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente. L’accertamento deve essere concreto e l’onere della prova grava sull’INPS; la partecipazione può consistere anche in attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, non essendo necessaria un’attività esecutiva o materiale né una presenza quotidiana e ininterrotta.
  • Ai fini della gestione commercianti, la base imponibile del socio lavoratore di una S.r.l. è costituita dalla parte di reddito d’impresa imputata al socio e dichiarata ai fini IRPEF. Gli utili accantonati e non distribuiti non vi rientrano, salvo che la società abbia optato per l’imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986.
  • Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito della S.r.l. al socio lavoratore e, quindi, il presupposto per cui questi avrebbe dovuto dichiararlo ai fini IRPEF: la percezione degli utili oppure l’opzione societaria per il regime di trasparenza.
  • La finalità di ampliare la base imponibile contributiva non consente di includervi redditi che la legge tributaria non imputa al lavoratore; la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte impedisce di equiparare redditi dichiarati dalla società ai fini IRES a redditi dichiarati dal socio ai fini IRPEF.
  • È inammissibile la censura che, in presenza di una doppia conforme fondata su una valutazione complessiva delle prove, contesti soltanto la rilevanza della carica sociale senza confutare gli ulteriori elementi probatori posti a fondamento dell’accertamento.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza espone argomenti intelligibili e non contraddittori sulle questioni decisive; non è necessario confutare analiticamente ogni singolo argomento della parte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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