Cassazione Penale, Sentenza n. 38278/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera (reati di truffa e tentata truffa in banda organizzata). I motivi principali: (i) questione di costituzionalità dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005 per presunta violazione dell'art. 25 Cost. (il ricorrente sostiene che le vittime si siano "scelte" il giudice aggirando il principio del giudice naturale); (ii) violazione degli artt. 6 e 16 legge n. 69/2005 per mancanza, nel mandato e nella motivazione, di adeguata descrizione del ruolo e della partecipazione dell'imputato; (iii) contestazione della correttezza dell'applicazione dell'art. 18-bis (facoltà di rifiuto della consegna) con riguardo ai fatti in Italia e, soprattutto, a quello commesso in Francia, deducendo che nessuna parte della condotta sarebbe avvenuta in Germania e che la consegna per il fatto commesso all'estero dovrebbe essere rifiutata se l'azione penale non è consentita dalla legge italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto nella sostanza la maggior parte dei motivi: ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18-bis/69/2005 e ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello riguardo ai fatti commessi in Italia, anche alla luce della disciplina sull'arresto europeo (informazioni minime richieste e abrogazione dell'obbligo di allegare un compendio indiziario). Tuttavia la sentenza è stata annullata parzialmente e rinviata al giudice di merito limitatamente alla questione relativa al reato commesso in Francia: la Cassazione ha ritenuto necessario accertare lo status del ricorrente (se apolide o cittadino straniero) perché da ciò dipende l'applicabilità delle norme di perseguibilità extraterritoriale italiane (art. 9 e art. 10 c.p.) e la possibilità, ai sensi dell'art. 18-bis, di rifiutare la consegna. In mancanza di adeguati accertamenti sulla condizione di apolidia, la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame limitato a questo punto.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 25
nessuno può essere distolto dal giudice natural precostituito per legge
Non è una replica del principio di territorialità ma stabilisce che il giudice deve essere individuato dalla legge in modo generale e antecedente: la disciplina del mandato d'arresto europeo è normativa previgente e idonea a soddisfare il requisito costituzionale.
Legge n. 69 del 2005 (recepimento mandato d'arresto europeo), art. 18-bis, comma 1, lett. a)
Consente al giudice italiano di rifiutare la consegna solo se l'azione penale non è consentita dalla legge italiana per reati commessi all'estero; la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'applicabilità delle norme penali italiane (art. 9 e 10 c.p.) prima di decidere sulla consegna per reati commessi fuori dal territorio italiano.
Legge n. 69 del 2005, art. 6 e art. 16
Gli elementi informativi richiesti nel mandato d'arresto sono formali e minimi: non è più richiesto un compendio indiziario dettagliato dopo le modifiche normative; la descrizione del 'grado di partecipazione' serve solo a consentire confronti tra diversi ordinamenti e non impone al giudice di esigere prove aggiuntive prima della consegna.
Decisione quadro del Consiglio 2002/584/JAI (art. 4, par. 1, n. 7, lett. b)
Fornisce la disciplina primaria del mandato d'arresto europeo; la Corte ha ritenuto che la «previsione generale, astratta ed antecedente» prevista dall'UE soddisfi i requisiti dell'art. 25 Cost. in tema di giudice predefinito.
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha rimosso l'obbligo, in capo all'autorità emittente, di allegare al mandato un compendio indiziario (e quindi la relativa possibilità di rifiutare la consegna per tale carenza), riducendo il rilievo probatorio richiesto al momento della consegna.
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306)
Definisce lo status di apolide: ai fini della consegna lo status di apolide può essere equiparato a quello di cittadino italiano solo se accertato che il soggetto non può ottenere cittadinanza in alcuno Stato. La Corte ha richiesto accertamenti specifici sulla condizione di apolide del ricorrente.
Codice penale, art. 9 e art. 10
Art. 9 (perseguibilità del cittadino all'estero) e art. 10 (perseguibilità dello straniero all'estero) sono determinanti per decidere la perseguibilità in Italia di reati commessi all'estero: se non ricorrono le condizioni previste, può essere legittimo il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis.
Art. 22 legge n. 69/2005 (rif. art. 606 c.p.p.)
Limita i motivi di ricorso per cassazione in materia di mandato d'arresto europeo a difetto di giurisdizione o violazione di legge penale o processuale: pertanto molte doglianze fondate su valutazioni di opportunità o motivazione sono inammissibili.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 (attuazione decisione 2009/948/GAI), artt. 4 e 9
Prevede procedure informative e scambi di informazioni tra autorità che devono essere esperite per accertare condizioni rilevanti (es. status di cittadinanza/apolide) prima di decidere sulla consegna.
Massime di principio
- Il mandato d'arresto europeo richiede solo informazioni formali minime: la mancanza di un compendio indiziario dettagliato non è più motivo automatico di rifiuto dopo le modifiche normative.
- Le censure di mera motivazione o di opportunità relative alla scelta del luogo del processo sono spesso inammissibili in cassazione; il rimedio è limitato a vizi di legge o di giurisdizione.
- Quando il reato indicato nel mandato è stato commesso fuori dal territorio dello Stato emittente o dallo Stato di esecuzione, è necessario verificare se la legge italiana consente l'azione penale per reati extraterritoriali (art. 9 e 10 c.p.): in assenza delle condizioni di perseguibilità, la consegna può essere rifiutata ai sensi dell'art. 18-bis.
- Se lo status di apolide è invocato, occorre un accertamento specifico e documentato sulla impossibilità di ottenere cittadinanza in alcuno Stato (secondo la Convenzione di New York 1954); l'autodichiarazione non è sufficiente.
- Il giudice italiano può tener conto, nella discrezionalità autorizzata dall'art. 18-bis, dell'opportunità che il processo si svolga nello Stato più idoneo all'accertamento della verità (es. vicinanza delle vittime, facilità istruttoria), purché dette valutazioni siano adeguatamente motivate.
- In procedimenti di consegna la Corte suprema interviene sui profili di diritto e giurisdizione; questioni fattuali o di valutazione probatoria rimangono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili limitatamente ai vizi di legge.
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