Cassazione Penale, Sentenza n. 23328/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, pur avendo escluso due circostanze aggravanti rispetto alla sentenza di primo grado, non avrebbe proceduto correttamente alla rideterminazione della pena. Il difensore deduceva che, secondo l'art. 628 c.p. (in particolare la disciplina delle aggravanti del terzo comma e la regola del comma 5), la cancellazione di una delle aggravanti avrebbe dovuto comportare una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio e che l'applicazione delle sole attenuanti generiche al minimo edittale individuato in anni sette avrebbe potuto portare a una pena finale molto più bassa di quella inflitta in appello (es. anni 2 e mesi 9), contestando l'illogicità del ragionamento tenuto dalla Corte d'appello
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha precisato che l'aggravante contestata non era la n.3 bis ma la n.3 ter dell'art. 628 c.p. (il fatto commesso su mezzo di pubblico trasporto) e che, essendo comunque rimasta una concorrenza di due aggravanti, si applica l'art. 628 comma 4 con pena edittale da 7 a 20 anni. Avendo escluso una delle aggravanti contestate, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., rideterminando la pena: partendo dal minimo edittale di 7 anni, ha dato conto delle attenuanti generiche, della continuazione e del rito e ha fissato la pena definitiva in anni 3 e mesi 2 di reclusione e multa di € 1.311,00. Il resto del ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva spiegato in che modo si sarebbe potuti arrivare alla pena di anni 2 e mesi 9 partendo dal minimo di 7 anni
Norme richiamate
art. 628 c.p. (commi terzo, quarto e quinto richiamati)
La Corte ha richiamato la disciplina delle aggravanti previste dall'art. 628: ha precisato che l'aggravante applicabile al fatto era la n.3 ter (commesso su mezzo di pubblico trasporto) e non la n.3 bis; ha inoltre applicato il comma 4 (concorso di due o più aggravanti) per fissare la fascia edittale da 7 a 20 anni; il comma 5 è richiamato sul principio che non è possibile operare giudizi di equivalenza o prevalenza tra le circostanze elencate ma la riduzione può operare solo in termini di pena edittale nel calcolo concreto
art. 628 comma 4 c.p.
"Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000"
Applicata per stabilire il minimo edittale di 7 anni in presenza di due aggravanti; da questo vincolo la Corte ha operato la rideterminazione della pena senza poter scendere al di sotto del minimo legale
art. 628 comma 5 c.p.
Richiamato nel ragionamento del difensore e nella decisione: il comma enuncia il principio secondo cui non si può stabilire equivalenza o prevalenza fra le circostanze del terzo comma; la Corte ha rilevato che ogni valutazione di riduzione deve avvenire tenendo conto della pena edittale risultante dalle circostanze rimaste
art. 61 n.5 c.p.
Una delle circostanze previste dall'art. 61 n.5 era stata esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ha riscontrato che l'esclusione riguardava tale circostanza e non l'aggravante specifica di cui al 3 bis/3 ter dell'art. 628
art. 620 lett. i) c.p.p.
"se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito..."
La Corte di Cassazione ha utilizzato questa disposizione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per rideterminare la pena in sede di legittimità, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Se in sede d'appello viene esclusa una delle aggravanti, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 lett. i) c.p.p.)
- La determinazione della pena deve rispettare il minimo edittale stabilito dalla combinazione delle circostanze applicabili (es. art. 628 comma 4): non si può ridurre la pena al di sotto di tale minimo
- Quando sono in concorso più aggravanti previste dallo stesso articolo, si applica la disciplina specifica che può innalzare il minimo edittale (ad es. art. 628 comma 4 per le rapine aggravate)
- Le attenuanti (anche generiche) e gli altri fattori (continuazione, beneficio del rito) devono essere calcolati concretamente sulla base della pena edittale risultante dalle circostanze effettivamente ritenute
- Il ricorrente che deduce un errore nella determinazione della pena deve spiegare chiaramente il calcolo che porta alla pena alternativa invocata; l'assenza di tale esposizione può portare al rigetto di quella parte del motivo
- La qualificazione corretta dell'aggravante (es. 3-bis vs 3-ter) è essenziale: errori o imprecisioni sulla natura dell'aggravante possono influenzare la corretta applicazione dell'ossatura edittale e della pena
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